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Il Decreto correttivo al D.Lgs. 81/08 e i cantieri temporanei o mobili

Stefano Farina

Autore: Stefano Farina

Categoria: Edilizia

02/04/2009

Cantieri temporanei o mobili, Titolo IV, Capo I: comparazione tra il d.lgs. 81/2008 e lo schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2009. A cura del geom. Stefano Farina.

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Pur consapevoli che il cammino di approvazione del correttivo al D.Lgs. 81/2008 è ancora lungo, si ritiene utile – come peraltro già fatto in passato – analizzare le modifiche attualmente apportate al decreto stesso.
Come sempre la lettura comparata dei documenti permette di apprezzare meglio le modifiche apportate e capire quali saranno gli effettivi cambiamenti nell’attività quotidiana di Committenti, Responsabili dei lavori, Coordinatori, Imprese e Lavoratori Autonomi. 
 

 
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Di seguito alcune considerazioni in merito:
Lo schema va sicuramente nella direzione di chiarire e correggere alcuni degli aspetti più controversi che erano emersi nell’applicazione dell’81, in particolare:
    - la figura del responsabile dei lavori
    - il comma 11 dell’articolo 90
    - la trasmissione dei documenti tra i vari soggetti e l’amministrazione concedente
    - la validità degli attestati corsi di coordinamento ante 81/2008
 
In questi casi si torna fondamentalmente a quanto inserito nel 494/96 cosi come modificato dal 528/99.
Vi è anche una ridefinizione dei ruoli e responsabilità di alcuni soggetti, in primis il Committente che nominando il Responsabile dei Lavori non ha più responsabilità proprie, ma anche l’obbligo di formazione del personale che l’Impresa Affidataria deve utilizzare per le attività previste dall’articolo 97
 
Emergono però nuovi dubbi, tra i quali il più importante è forse questo:
 
L’articolo 96, comma 2 prevede che: “L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1, lettera b), e 3 e 5, e all’articolo 29, comma 3”, pertanto nel caso di  lavori con più imprese, sotto i 200 uomini/giorno e senza rischi particolari, cioè senza la stesura del P.S.C. le imprese non risultano ottemperare a quanto previsto dalla normativa e pertanto si rende comunque necessaria, ad esempio, la stesura del Documento di Valutazione Rischi attività Interferenti (DUVRI), in questo caso, essendo nominato il Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva, sarebbe forse meglio chiarire che la redazione di tale documento (o di procedure analoghe) spetta a C.S.E. e che l’accettazione di tali procedure è sufficiente come adempimento.
 
Infine da segnalare come, ancora una volta, i contenuti dell’articolo 92 rimangono un po’ troppo generici o non efficaci - pensiamo al comma e) che ancora una volta non viene corretto, rendendo difficile (ed a volte impedendo) al Coordinatore di essere effettivamente efficace nelle situazioni dove l’Impresa non ottempera a quanto previsto ed il Committente/Responsabile dei lavori non intervengono. La logica andrebbe infatti in una direzione differente: l’impresa non ottempera alle indicazioni, il coordinatore segnala all’organo di vigilanza ed al committente la situazione; se non fa ciò il coordinatore ed il committente vengono sanzionati. È infatti difficile l’attuale situazione dove il coordinatore dovrebbe “denunciare” il proprio committente.
 
 
 
Farina Geom. Stefano 

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