Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

I quesiti sul decreto 81/08: direttore e responsabile dei lavori

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Edilizia

30/09/2009

Chiarimenti circa la nomina del responsabile dei lavori nei cantieri temporanei o mobili. Il direttore dei lavori può rifiutare l’incarico di responsabile? A cura di G. Porreca.

google_ad_client
 
 
Pubblichiamo la versione corretta dell’articolo apparso la scorsa settimana in una versione non aggiornata a causa di un errore tecnico. Abbiamo colto l’occasione per proporre ai nostri lettori, in questo stesso numero di Puntosicuro, un approfondimento dell’Ing. Porreca dal titolo “L’obbligo o la facolta’ della nomina del responsabile dei lavori da parte del committente nei cantieri temporanei o mobili dopo il decreto correttivo”.
 
A cura di G. Porreca (www.porreca.it).
 
 
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----



Quesito
Per dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato il committente, nel caso particolare è l’amministratore del condominio, ha chiesto al direttore dei lavori di assumere la figura di responsabile dei lavori, come impongono le norme, ma questi si è rifiutato di assumere tale incarico. Cosa deve fare il committente in tale caso? E’ tenuto lui ad assumere in prima persona la responsabilità dei lavori o può nominare un altro tecnico di fiducia anche esterno a tutti gli altri incarichi dello specifico cantiere? Può designare quale responsabile dei lavori il coordinatore in fase di esecuzione?
 
Risposta
L’obbligo da parte del committente di individuare, durante l’esecuzione dei lavori nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, la figura del direttore dei lavori quale responsabile dei lavori era stato imposto dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, già nella sua versione originaria. Secondo l’art. 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008, infatti, così come era scritto inizialmente, il responsabile dei lavori era definito il “soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera” e tale soggetto doveva coincidere con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera medesima. In altre parole nel momento in cui il committente, definito ai sensi dell’art. 89 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 come il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera, intendeva nominare un responsabile dei lavori lo avrebbe dovuto individuare obbligatoriamente nel progettista durante la fase di progettazione dell’opera e nel direttore dei lavori nella fase di esecuzione dei lavori. In base poi all’art. 93 comma 1 del testo originario del D. Lgs. n. 81/2008 il committente era esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori anche se comunque, in ogni caso, tale conferimento non lo esonerava dalle responsabilità connesse alla verifica che il responsabile dei lavori adempisse ai propri obblighi.
 
Il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, correttivo del D. Lgs. n. 81/2008 ed entrato in vigore il 20/8/2009, ha ora modificato sia l’art. 89 comma 1 lettera c), sulla definizione del responsabile dei lavori, che l’art. 93 comma 1 sulla responsabilità dei committenti per cui questi attualmente è definito quale il “soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto”; il committente, inoltre, essendo stato eliminato il secondo periodo dell’art. 93 comma 1 che ne fissava l’obbligo, non risponde più, a partire dalla data del 20/8/2009, dell’operato del responsabile dei lavori.
Con il decreto correttivo è stato quindi finalmente precisato che la nomina del responsabile dei lavori è una facoltà e non un obbligo da parte del committente ed è stata, altresì, eliminata la scelta obbligata da parte dello stesso committente di individuare il responsabile dei lavori nelle figure del progettista o del direttore dei lavori. E’ chiaro, però, che in mancanza di un preciso incarico conferito dal committente ad un responsabile dei lavori, tale funzione è automaticamente svolta dal committente in prima persona il quale viene considerato sia dalle direttive comunitarie sia dalle norme di legge che dalla giurisprudenza, così come emerge dalle numerose sentenze emanate dalla Corte di Cassazione in materia, come il “deus ex machina” ed il “perno” della sicurezza sul lavoro nonché il destinatario della programmazione e delle organizzazione del cantiere edile.
 
Circa poi la possibilità di designare quale responsabile dei lavori il coordinatore in fase di esecuzione si precisa che non vi è alcuna incompatibilità tra queste due figure. Anzi, secondo quanto espressamente indicato nell’art. 90 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008, già nella versione originaria, sia il committente che il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 98 dello stesso decreto legislativo (titolo di studio, specifica formazione ed attività lavorativa svolta nel settore delle costruzioni), hanno la facoltà di svolgere le funzioni di coordinatore sia per la progettazione che per l’esecuzione dei lavori.
Per quanto riguarda in particolare il committente, la sua compatibilità con l’attività di coordinatore in fase di esecuzione è stata fatta anche salva espressamente dallo stesso D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, allorquando con l’art. 89 comma 1 lettera f), nello stabilire la incompatibilità della funzione di coordinatore in fase di esecuzione con il datore di lavoro delle imprese affidataria ed esecutrici o di un loro dipendente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione /RSPP) da loro designato, ha precisato che tale incompatibilità non opera nel caso in cui vi sia una coincidenza fra committente e impresa esecutrice.
 
 
 
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Giosuè GIANDOMENICO - likes: 0
12/03/2014 (12:41:46)
con la nomina del responsabile della sicurezza, direttore dei lavori, stente la rivisitazioneed integrazione della 81/08 seguita dalla 106/09,la funzione dell'amministratore condominiale in qualità di committente, è totalmente mallevata da qualsiasi reponsablità?
In caso di penunce penali da parte dell'ispettorato del lavoro, ( Lavori di manutenzione straordinaria in un condominio),quali le possibili responablità dell'appaltatore e/o del respponsabile della sicurezza/direttore dei lavori.-
Ringrazio anticipatamente.-
Rispondi Autore: Marco De Marchis - likes: 0
17/01/2015 (17:07:50)
Buonasera,
Vi sarei grato, dato che non sono assolutamente del campo e non me ne intendo, come devo interpretare la mia nomina a "responsabile dei lavori" nel senso che sto costruendo la mia casa ed il progettista nonché direttore dei lavori e responsabile della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione mi ha chiesto di essere il responsabile dei lavori. Io sono il committente e sto costruendo casa da zero, dato che non mi intendo minimamente di costruzioni, vado incontro a qualcosa accettando di essere il responsabile dei lavori oltre a committente? Un'altra cosa, che responsabilità ho e da quali responsabilità sollevo il direttore dei lavori?
Vi sarei profondamente grato se poteste far chiarezza sulla mia posizione.
Cordiali saluti
Marco
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
18/01/2015 (00:00:57)
La nomina del Responsabile dei Lavori è una facoltà del committente e non un obbligo di legge.

Se lei è già committente, non ha senso autonominarsi Responsabile dei Lavori perchè ha già sulle spalle tutti gli obblighi del committente.

Nel caso in cui come committente decidesse di nominare un Responsabile dei Lavori, dovrà nominare un soggetto diverso da lei stesso e dargli incarico espresso (scritto) riguardo gli obblighi da attuare.

Altra situazione potrebbe essere quella in cui lei e sua moglie siete entrambi committenti (la casa che sta costruendo ha il titolo abilitativo intestato ad entrambi).
In questo caso, al fine di non essere chiamati a rispondere entrambi in caso d'infortunio grave occorso ad uno dei dipendenti delle imprese esecutrici, è opportuno che concentriate solo su uno di voi gli obblighi di legge previsti dal Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008 (artt. 90, 93, 99 e 101 c1).

Quindi, se lei non fosse in quest'ultimo caso, la richiesta avanzata dal "tecnico", è una grossa sciocchezza visto che lei, come detto prima, è già "committente".
Rispondi Autore: Luigi Crisci - likes: 0
08/02/2016 (03:59:44)
In relazione alla notifica di cui all'art. 99
del D.Lgs 81/08,da parte degli enti destinatari dell'atto stesso, nella fattispecie delle ASL territoriali e dela Direzione Proviciale del lavoro dellaProvincia di Napoli,non è stato messo ancora a disposizione un servizio online, nè si riesce a capire se la notifica può essere presentata materialmente al protocollo degli enti stessi (protocollo che però non è riportato da nessuna parte), allora diventa obbligatorio, l'invio tramite raccomandata RR? Allora in cantiere cosa si appende la copia della ricevuta di ritorno, o una copia dell'atto, magari firmata dal committente o da chi per esso, però senza alcun riscontro circa la corrispondenza tra il contenuto di tale copia, e quello della notifica inviata via raccomandata RR?
Rispondi Autore: vita ciccone - likes: 0
24/04/2019 (10:39:15)
Sono un'impresa e il committente mi ha chiesto di essere responsabile dei lavori. è compatibile la richiesta?
Rispondi Autore: luigi crisci - likes: 0
15/05/2019 (10:02:45)
L'impresa esecutrice è già di per se, sempre responsabile dei lavori, e quindi in caso di lavori non eseguiti correttamente deve comunque agire a sua difesa contro chi gliene addebita la colpa, quindi nel caso del quesito posto, se accettasse l'incarico, il verificarsi di anomalie durante i lavori stessi, lo porrebbero nella situazione di incompatibilità di dover contemporaneamente difendersi da imputato per se stesso e da accusatore da parte del committente o chi per esso e cioè in conflitto d'interessi.
Rispondi Autore: Marco Gigli - likes: 0
01/06/2019 (07:15:27)
Buongiono, se la D. L. richiede dei lavori fuori dal capitolato di appalto all'insaputa del proprietario, chi paga quest'ultime? L'impresa contro si può rivalere, sulla D. L. O sul proprietario?
Rispondi Autore: Claudio Ventura - likes: 0
14/12/2020 (14:54:03)
Buon giorno sono l'arch. Ventura e sono un Coordinatore della sicurezza e volevo sottoporvi questo quesito:
- UN committente pùò nominare piu' responsabili dei lavori all'interno dello stesso stabilimento, facendo la distinzione tra la fase realizzativa dell'immobile e la fase attuativa dell'inserimento dei macchinari di produzione?
2) Possono coesistere 2 CSE all'interno del cantiere 1 per la fase realizzativa e 1 per quella della realizzazione ed installazione dei macchinari?
Può un Committente nominare 1 Responsabile dei lavori per la costruzione , il quale nomina CSP/CSE per tale fase .
e lo stesso Committente nominare 1 altro Responsabile dei lavori per la fase attuativa dell'inserimento dei macchinari di produzione e il quale nomina CSP/CSE per tale fase .
Anticipatamente ringrazio se riusciste a chiarirmi la problematica.
Arch. Claudio Ventura
338/2528271
Rispondi Autore: Denise - likes: 0
04/02/2022 (08:33:00)
Buongiorno, sono una condomine di un condominio composto da 16 unità. Abbiamo programmato alcuni lavori di ristrutturazione sulle parti comuni dell'edificio. Domanda: Può l'amministratore di condominio essere nominato dall'assemblea Direttore dei lavori?

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!