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I parapetti di sommità dei ponteggi: requisiti prestazionali e geometrici

I parapetti di sommità dei ponteggi: requisiti prestazionali e geometrici
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

03/07/2018

Un documento Inail si sofferma sui parapetti di sommità dei ponteggi, sul loro impiego come protezione collettiva e sulla sicurezza delle attività in copertura. Focus sui requisiti prestazionali e geometrici dei ponteggi.

 

Roma, 3 Lug – Come ricordato anche in altri articoli di PuntoSicuro, la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29 del 2010 ha chiarito la possibilità di impiegare i ponteggi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio, ma a condizione ‘che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto’. E da tale progetto ‘deve tra l’altro risultare quanto occorre per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni, del montaggio e dell’esecuzione, naturalmente tenendo conto della presenza di lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in copertura’.


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In definitiva “la scelta di utilizzare un ponteggio (già autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) anche come dispositivo di protezione per i lavoratori che svolgono la loro attività su coperture deve essere sempre motivata da una adeguata valutazione dei rischi”. E la corretta valutazione dei rischi è “la premessa per l’individuazione dei requisiti prestazionali che il ponteggio deve possedere per tale utilizzo, non previsto nel libretto”, requisiti che devono essere verificati in sede di progetto”. Tuttavia “la valutazione dei requisiti geometrici e delle azioni da considerare in sede di progetto del ponteggio utilizzato anche con questo scopo non è cosa semplice ed è a discrezione del progettista in base alle specifiche caratteristiche del cantiere”.

 

Ad affermarlo è un documento prodotto dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’ Inail, con il coordinamento scientifico di Luigi Cortis e Luca Rossi, dal titolo “ I parapetti di sommità dei ponteggi. Possibile impiego come protezione collettiva per lo svolgimento delle attività in copertura”. Viene presentato uno studio che aveva l’obiettivo di individuare “precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose” che possano essere impiegate nei lavori su coperture con particolare riferimento ai parapetti di sommità dei ponteggi, cioè ai parapetti di sommità con funzione di sistema di protezione dei bordi.

 

Requisiti prestazionali del ponteggio

Rimandando ad altri articoli l’approfondimento dei vari test di impatto su campioni di ponteggio per la valutazione della loro efficacia nei confronti dell’arresto di cose e/o persone che cadano o scivolino lungo una superficie inclinata, ci soffermiamo oggi sui requisiti riportati dal documento con riferimento alla norma UNI EN 13374:2013, “Sistemi temporanei di protezione dei bordi - Specifica di prodotto - Metodi di prova”.

 

Innanzitutto il documento riporta i requisiti prestazionali del ponteggio utilizzato come dispositivo di protezione collettiva (DPC) per i lavoratori che svolgono la loro attività in copertura.

 

Si indica in particolare che un ponteggio di questo tipo “deve essere in grado di:

  • resistere alle azioni di progetto dovute al consueto utilizzo come ponteggio;
  • evitare la caduta dal ponteggio di persone e/o cose che cadano o scivolino dalla copertura verso la protezione utilizzata (arresto caduta);
  • assorbire l’energia cinetica di persone e/o cose che cadano o scivolino dalla copertura, all’istante dell’urto contro la protezione;
  • resistere alle combinazioni di azioni che tengano conto del duplice utilizzo”.

 

Si segnala poi che per la verifica dei requisiti relativi all’efficacia nei confronti dell’arresto caduta e alla capacità di assorbimento dell’energia cinetica, nello studio il sistema viene sottoposto a prove di tipo dinamico nelle quali è generata l’energia cinetica attesa, in base alla valutazione dei rischi effettuata per ogni specifica realizzazione.

 

Requisiti geometrici e limiti di posizionamento

Sono poi definiti i requisiti geometrici del parapetto di sommità con funzione di sistema di protezione dei bordi sia per quanto riguarda gli elementi costituenti sia in relazione alle principali distanze fra il ponteggio e l’opera da servire.

 

Si indica che “un ponteggio utilizzato come sistema di protezione per lavoratori che svolgono la loro attività in copertura deve comprendere, all’ultimo piano, almeno i seguenti elementi:

  • un montante di sommità per ogni stilata di ponteggio;
  • un numero di correnti sufficiente a impedire il passaggio di persone e cose; in alternativa ai correnti, una protezione continua;
  • una tavola fermapiede per ogni campo di ponteggio;
  • un impalcato;
  • un ancoraggio all’opera servita per ogni stilata di ponteggio, in corrispondenza dell’ultimo impalcato, raddoppiato in basso lungo il montante”.

Inoltre il montaggio del ponteggio in relazione dell’opera da servire “deve avvenire controllando i limiti per i seguenti parametri come di seguito definiti:

  • posizione del montante interno;
  • posizione dell’ultimo impalcato;
  • larghezza utile dell’ultimo impalcato;
  • posizione del corrente superiore”.

 

Limiti di posizionamento del ponteggio

 

Il documento si sofferma poi su alcuni aspetti specifici:

  • posizione del montante interno: “il montante interno del ponteggio deve essere posizionato oltre il filo esterno della copertura verso l’opera servita;
  • posizione dell’ultimo impalcato: la posizione dell’ultimo impalcato rispetto al filo esterno della copertura deve essere tale che hp (figura 3.2.1 - 1) sia minore o uguale a 50 cm” (Art.146 c. 3 d.lgs 81/08 e s.m.i.);   
  • larghezza utile dell’ultimo impalcato: “l’ultimo impalcato deve avere una larghezza utile wf (Figura 3.2.1 - 1) almeno pari a 60 cm;
  • tavola fermapiede: il bordo superiore della tavola fermapiede deve avere una distanza di almeno 150 mm rispetto all’ultimo impalcato e installata in modo da evitare aperture tra la stessa e l’impalcato;
  • posizione del corrente superiore: la quota hlp del corrente superiore rispetto al filo esterno della copertura, misurata lungo la normale alla copertura deve essere pari ad almeno 1 m (Figura 3.2.1 - 1). Ad esempio per coperture con inclinazione uguale a 45°, la quota hlv del corrente superiore rispetto al filo esterno della copertura, misurata verticalmente dovrà risultare almeno pari a 1,41 m”;
  • distanza fra i correnti: “i correnti devono essere distanziati in modo che i vuoti fra essi impediscano il passaggio di persone e cose sulla base della valutazione dei rischi eseguita per ogni specifica attività e in relazione alle caratteristiche della copertura. In ogni caso la distanza fra i correnti, o fra il corrente più in basso e la tavola fermapiede, non deve essere superiore a 250 mm”. 

 

Rimandiamo in conclusione alla lettura integrale del documento Inail che riporta, oltre ai vari test e ai risultati correlati, anche ulteriori dettagli sui requisiti dei ponteggi utilizzati come dispositivi di protezione collettiva.

 

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail, “ I parapetti di sommità dei ponteggi. Possibile impiego come protezione collettiva per lo svolgimento delle attività in copertura”, a cura di Francesca Maria Fabiani, Luigi Cortis, Luca Rossi, Davide Geoffrey Svampa con la collaborazione di Carlo Ratti e Calogero Vitale, Collana Cantieri, edizione 2017 (formato PDF, 8.89 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ I parapetti di sommità dei ponteggi. Possibile impiego come protezione collettiva”.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Circolare n. 29 del 27 agosto 2010 – Capo II, Titolo IV, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota.



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