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DDL semplificazioni: la CIIP difende la sicurezza

Rocco Vitale

Autore: Rocco Vitale

Categoria: Edilizia

30/10/2012

Presentate a Roma le proposte integrative e migliorative della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione al Decreto del Governo sulle semplificazioni. Di Rocco Vitale.


Brescia, 30 Ott - Nella scorse settimane, il 16 ottobre, il Governo ha approvato un Disegno di Legge, cosiddetto semplificazioni, che contiene un intero capitolo dedicato alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Si tratta, nella sostanza, di una vera e propria modifica al D. Lgs. 81/2008. Alcune misure sono corrette mentre altre sono sbagliate per non dire di quelle che, francamente, non possono essere accettate.
 
Più che legittimo e corretto avanzare proposte di semplificazione ma, pur non volendo ripetere i lunghissimi riti di consultazione, spesso inconcludenti, tra le parti sociali e le altrettante riunioni con le Regioni la sicurezza sul lavoro merita la dovuta attenzione e consapevolezza che si tratta di materia che pone, o dovrebbe porre, il problema principale della prevenzione e della riduzione degli infortuni. In questa chiave devono essere emessi i provvedimenti e le proposte.
 
Per la CIIP, Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, (che raggruppa le 14 maggiori associazioni italiane che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro) come ha detto il suo presidente Pavanello “semplificare si può e si deve” ma occorre semplificare ed in qualche caso anche abolire solo gli adempimenti formali. Meno carta e più trasparenza, più responsabilità e meno fumosità dei ruoli e delle competenze. Ciò significa non intaccare le misure sostanziali e garantire un sistema di standard e di controlli in caso di violazione con l’effettività della sanzione.
Il primo obiettivo della CIIP è quello di avanzare nuove proposte, con una serie di emendamenti, al testo governativo al fine di ampliare l’area della salute e sicurezza sul lavoro con una semplificazione degli atti e delle carte.
Tra le proposte della CIIP si sottolinea:
a)    l’abrogazione della certificazione di sana e robusta costituzione;
b)    abolizione di notifiche all’organo competente per territorio;
c)    eliminazione di verifiche periodiche di apparecchi di sollevamento di cui all’allegato VII del D. Lgs. 81/2008;
d)    eliminazione di controlli su talune attrezzature di lavoro.
 

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Viene, poi, preso in attenta considerazione il testo governativo suggerendo semplificazioni utili e concrete.
Art.1 DDL proposto dal Governo laddove.. ”sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implichino una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento.”.
 
La CIIP sottolinea come 50 giorni sono pari a quasi 2 mesi lavoro (!) e ciò anche se opereranno in aziende ad altissimo rischio chimico, biologico, infortunistico, di incendio, ecc. con conseguenze pericolosissime per la sicurezza sul lavoro, soprattutto di giovani e neo assunti;
 
La CIIP propone, in alternativa, il rilascio ai lavoratori di copia dell’attestato di frequenza ai corsi affinché la formazione svolta non venga ripetuta e sia riconosciuta credito formativo permanente.
 
Una novità assoluta potrà essere costituita dallo svolgimento della formazione generale per gli studenti universitari e degli istituti superiori. La formazione all’interno del percorso scolastico ed il reale conseguimento dell’attestato di svolgimento della formazione generale ne rappresenterebbe un grande passo in avanti sia per lo sviluppo della cultura della sicurezza e sia per  ottemperare alla formazione generale dei lavoratori.
 
Viene, infine, proposto un serio ed attuabile sistema di libretto formativo – (un fantasma) sempre descritto nelle leggi e negli accordi e di cui non esiste traccia – affinché sia il datore di lavoro ovvero il soggetto formatore a rilasciarne un modello conforme a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.
 
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria la ratio del provvedimento proposto dal Governo, dovrebbe essere simile a quella precedente: evitare duplicazioni esclusivamente ripetitive della sorveglianza sanitaria a lavoratori con impieghi di breve durata o con più datori di lavoro o stagionali, ecc.
 
Il problema, fa notare la CIIP, è un falso problema, poiché già oggi il Medico competente deve consegnare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro copia della cartella sanitaria e di rischio (art. 25, c. 1,  lett. e) – obbligo che è sanzionato penalmente, art. 58, c. 1, lett. a) con l’arresto fino a 1 mese o l’ammenda).
 
Inoltre, viola l'articolo 14 della direttiva 89/391/Cee in quanto contrasta con l'obbligo del datore di lavoro di “assicurare un adeguato controllo sanitario dei lavoratori, in funzione dei rischi riguardanti la loro sicurezza”. Il problema si risolve facilmente in quanto basta garantire che il lavoratore riceva e possa consegnare al Medico Competente della nuova azienda la copia della cartella sanitaria e di rischio, rilasciata dal Medico Competente della precedente azienda (garantendo tutte le norme sulla privacy, già contenute dal D.Lgs. 81/2008). Basterebbe tutto ciò per consentire al Medico Competente della nuova azienda di NON “rifare” l’intero percorso di accertamenti sanitari a lavoratori che potrebbero averli effettuati più volte, se cambiano più  posti di lavoro.
 
Ciò del resto avviene già da parte di tutti quei medici, aziende, RSPP che ragionevolmente, senza decreti, hanno già attuato tale percorso frutto del buon senso applicativo della norma e non del solo e mero adempimento formale che, poi di fatto, non è sostanziale.
 
Art.2 DDL proposto dal Governo laddove…“vengono definiti, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, i contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1, le quali non possono riguardare elementi già in possesso di pubbliche amministrazioni. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data dell’entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo. Fino all’entrata in vigore di tale decreto trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 luglio 2012.”.
 
Non si capisce la ratio di questa norma in quanto da tre mesi è in vigore il Decreto 9 luglio 2012 pubblicato sulla G.U. 26 luglio 2012, n. 173 che ha già definito “Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
 
Inoltre, la dizione “trasmissione delle informazioni di cui al comma 1, le quali non possono riguardare elementi già in possesso di pubbliche amministrazioni”, appare incongrua,  incomprensibile e confusionaria, poiché non spetta certamente al Medico Competente conoscere quali informazioni siano già in possesso della P.A.
 
Sottolinea, con sconcerto, la CIIP come si possano inventare altre norme di semplificazione dopo aver già semplificato tre mesi fa!
Art.3 DDL proposto dal Governo “all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: “i-bis) redige ogni cinque anni una relazione sull’attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive dell’Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalità previste dall’articolo 17-bis della direttiva 89/3l91/CEE del Consiglio”.
 
La proposta è condivisibile, apprezzata ed attesa.
Art.3 DDL proposto dal Governo  “b) all’articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti: 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all’articolo 29, comma 6-ter, un proprio incaricato, in possesso di adeguata formazione, esperienza e competenza professionale, nonché di periodico aggiornamento, per sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Della individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione va data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.”
 
Per prima cosa la CIIP sottolinea come la parola “incaricato” non significa nulla, poiché trattasi di adempimenti la cui violazione è penalmente sanzionata! e, quindi, occorre uno specifico riferimento normativo che può solo essere all’interno dell’art. 16 sulla delega di funzioni.
 
Si potrebbe eliminare la proposta o, in alternativa, la CIIP propone il seguente testo: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico e sanitario di cui all’articolo 29, comma 6-ter, un proprio soggetto delegato, ai sensi dell’art. 16 del presente decreto, in possesso di requisiti di adeguata formazione, esperienza e competenza professionale, nonché di periodico aggiornamento, stabiliti mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le  Regioni e  le e province autonome di Trento e Bolzano per sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento; fino all’entrata in vigore dei requisiti del  soggetto delegato, valgono le disposizioni vigenti. Il soggetto delegato non può in ogni caso avvalersi della facoltà di cui all’articolo 16, comma 4, primo periodo. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Il datore di lavoro committente provvede a dare immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera della individuazione del soggetto delegato di cui al primo periodo o della sua sostituzione e a darne immediata comunicazione ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo o, ove non presenti, agli Enti bilaterali territorialmente competenti. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
 
Art.3 DDL proposto dal Governo  “b) all’articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti: 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende la entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento dei lavori, servizi o forniture considerato con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.”.
 
Anche, in questo caso, la proposta merita la soppressione poiché quintuplica i giorni/uomo, passando da 2 a 5; non sono previsti tutti i rischi rilevanti ed inoltre viola l’art. 6 nei paragrafi 3 e 4 della Direttiva 89/391/CEE in quanto elimina l’obbligo di valutare i rischi presenti sul luogo di lavoro e di conseguenza la cooperazione prevenzionale.
 
Se è pur vero che vi sia la necessità di dare corrette risposte la CIIP avanza la seguente proposta: 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai quattro uomini-giorno, escluse le aziende di cui agli articoli 29, comma 7, lettera b) e 31 comma 6 od ove siano presenti i rischi particolari di cui agli articoli 105, 117, 118, 119, 123, 136, 141, 143, 145, 148, 151, ovvero prevedano l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, di cui all’articolo 77, comma 5, ovvero espongono i lavoratori a rischio grave ed immediato, di cui all’articolo 44, ovvero di elettrocuzione o di amianto, di cui all’allegato II del presente decreto, nonché al lavori in ambienti confinati, di cui al decreto del presidente della  Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 ovvero a rischio di incendio alto o medio, di cui al decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998 e loro successive integrazioni e modificazioni.  Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende la entità  presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento dei lavori,   servizi o forniture, ivi comprese le attività di sopralluogo, manutenzione e collaudo, considerato con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.”
 
Art.3 DDL proposto dal Governo “all’articolo 29:
 1. ai commi 5 e 6, sono premesse le seguenti parole: “Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter,”;
2. dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti: 
“6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi. Nelle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico i datori di lavoro possono attestare di avere effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29, fermi restando i relativi obblighi, utilizzando il modello allegato al decreto di cui al precedente periodo.
6-quater. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.”.
2. La prima delle relazioni di cui al comma 1, lettera a), relativa al periodo 2007-2012, è predisposta entro il 30 giugno 2013.
3. Il decreto di cui all’articolo 29, comma 6-ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera b) è adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
 
Si tratta, a parere della CIIP, di una proposta troppo generica e riduttiva che  indica criteri parametri oggettivi non meglio specificati, creando incertezza del diritto, in quanto trattasi di adempimenti penalmente sanzionati, che non consentono incertezza interpretativa e/o applicativa. Viene inoltre indicato un non meglio specificato Allegato, la cui assenza non consente alcuna valutazione e non sono previste sanzioni penali a carico del datore di lavoro in caso di violazioni delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi e di corretta attuazione delle misure di sicurezza.
 
Infine l’art. 4 del DDL proposto dal Governo  su Semplificazione di adempimenti nei cantieri prevede:
“1. All’articolo 88, comma 2, lettera g-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: “condizionamento e riscaldamento”, sono aggiunte le seguenti: “e i piccoli lavori senza costruzione, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi”.
2. Dopo l’articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è inserito il seguente: “Art.104-bis. (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili). - Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h, del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.
3. All’articolo 131 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, fermi restando i relativi obblighi.
4. I decreti previsti dai commi 2 e 3 sono adottati entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.”.
 
Anche in questo caso il parere della CIIP è quello di eliminare l’articolo oppure, in via subordinata, sostituirla col la seguente proposta:
“1. All’articolo 88, comma 2, lettera g-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: “condizionamento e riscaldamento”, sono aggiunte le seguenti: “e i piccoli lavori senza costruzione o demolizione, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, ad esclusione dei attività che prevedano lavori di cui agli articoli 107,  119, 122,  127, 139,  140, 148, 149 ovvero lavori rientranti negli allegati X ed XI del presente decreto, nonché che prevedano la presenza in luoghi confinati di cui al DPR  14 settembre 2011, n. 177 ovvero altri sanciti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le  Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano”.
2. Dopo l’articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è inserito il seguente: “Art.104-bis. (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili). - Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali d’intesa con il ministro della salute, da adottarsi, sentite le Associazione dei datori di lavoro e dei prestatori lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le  Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h, del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi e ad esclusione delle attività indicate negli articoli 107,  119, 122,  127, 139,  140, 148, 149 ovvero lavori rientranti negli allegati X ed XI del presente decreto, nonché che prevedano la presenza in luoghi confinati di cui al DPR  14 settembre 2011, n. 177 ovvero altri sanciti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le  Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano”.
 
La Consulta, con queste proposte, intende dare un contributo attivo e di professionalità con la consapevolezza di contribuire a migliorare e, sicuramente, semplificare gli adempimenti burocratici ma per dare sempre più maggiore prevenzione e sicurezza sul lavoro.
 
 
Rocco Vitale,
presidente Aifos


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Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
30/10/2012 (23:15:56)
Secondo me se si evitasse di farlo, questo decreto sempificazioni, si eviterebbe di complicare la vita alle aziende, perchè secondo me non si semplifica niente e si perderà un mucchio di tempo ad interpretarlo. Tempo che si potrebbe dedicare alla prevenzione vera. Lo sforzo CIIP è encomiabile, ma la demagogia dei non politici che fanno i politici è potente ...

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