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Coordinatore per la sicurezza: severi giudizi della giurisprudenza

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Edilizia

15/09/2008

La Cassazione conferma la condanna nei confronti di un coordinatore per la sicurezza a seguito del crollo di un muro non adeguatamente puntellato in un cantiere edile: aveva predisposto in modo generico il piano di sicurezza. A cura di G. Porreca.

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Commento a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
 
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Ancora una conferma di condanna da parte della Corte di Cassazione di un coordinatore in fase di esecuzione a seguito di un infortunio occorso ad un lavoratore in un cantiere edile. L’accusa questa volta, già oggetto di condanna da parte del Tribunale e della Corte di Appello, è stata quella di aver predisposto in modo molto generico il piano di sicurezza e di coordinamento, essendo risultato lo stesso privo delle procedure specifiche richieste dalla particolarità dei lavori e carente di precise indicazioni delle misure di sicurezza da attuare ai fini della prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul lavoro. Già in precedenza la stessa Corte di Cassazione si era espressa in senso analogo in alcune sentenze fra le quali la n. 21002 del 26 maggio 2008 Ric. V. R., con la quale la Corte affermava che il PSC deve avere un contenuto specifico ed adeguato alle peculiari caratteristiche del cantiere a cui fa riferimento e non deve essere una sorta di vastissima enciclopedia  di tutti o quasi i rischi che possono verificarsi nel cantiere medesimo, e la n. 19372 del 18 maggio 2007 Ric. G ed altri nella quale il coordinatore in fase di esecuzione veniva accusato di non aver esercitato un adeguato controllo e di non aver accertato che fossero state realizzate tutte le prescrizioni fornite con il PSC, sentenze queste pubblicate e commentate su questo stesso sito.
 
L’infortunio di cui alla sentenza in esame si era verificato in un cantiere edile nel quale erano in corso dei lavori di ristrutturazione ed a seguito del quale, a causa delle lesioni riportate per il crollo di una parte di un muro perimetrale di un fabbricato, perdeva la vita un artigiano al quale erano stato affidato in subappalto il compito di demolire con l’uso di un martello pneumatico alcune parti del muro stesso onde aprire dei varchi per la realizzazione di alcune vetrine.
 
Il Tribunale nel giudizio di primo grado aveva ritenuto che il crollo del muro fosse stato determinato dalla mancanza di un adeguato puntellamento dello stesso ed aveva attribuito la responsabilità dell'accaduto al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; lo dichiarava pertanto colpevole di omicidio colposo e di due contravvenzioni per violazione ad alcune disposizioni previste dal D. Lgs. n. 494/1996  e lo condannava alla pena condizionalmente sospesa di un anno di reclusione e di euro 3.000,00 di ammenda. Secondo il Tribunale, infatti, il piano di sicurezza e di coordinamento “era stato predisposto in modo molto generico, era privo di indicazioni sulla procedura specifica da seguire per praticare le aperture nel muro perimetrale, ed in specie mancava della prescrizione relativa alla collocazione di puntelli, da porsi diagonalmente rispetto ai due lati del muro che circoscrivevano le aperture, e da ancorarsi al muro stesso ed al pavimento” ed il coordinatore per la sicurezza aveva provveduto in esecuzione a far eseguire dei puntellamenti risultati poi inidonei ed insufficienti ad assicurare la struttura contro il crollo.
 
Avendo anche la Corte di Appello confermata la condanna dell’imputato, pur rideterminando la pena in un anno di reclusione per estinzione dei reati contravvenzionali per prescrizione, il coordinatore per la sicurezza ha avanzato ricorso alla Corte di Cassazione lamentandosi che la Corte di Appello si era fondata esclusivamente sulle deduzioni esposte dal consulente nominato dal P. M ed aveva rigettata altresì la richiesta di far effettuare una perizia ad un soggetto terzo rispetto alle parti processuali acché approfondisse maggiormente gli accertamenti e determinasse le precise cause del crollo.
 
La Corte di Cassazione ha però dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo corretta la decisione assunta dalla Corte di Appello e sostenendo inoltre che il P. M. aveva correttamente individuate le cause dell’accaduto e rilevate le omissioni fatte dal coordinatore nel predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento e nell’attuare i successivi interventi operativi.
 
La Sez. IV, nell’esprimere la sentenza di condanna, ha tenuto altresì a precisare, per mettere a fuoco i limiti dell’intervento della Corte di Cassazione, che “la verifica che la Corte di Cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite da contrapporsi a quella fornita dal giudice di merito”  ed in merito poi alla attendibilità delle fonti di prova ha dichiarato che “la Corte di legittimità può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, poiché esso è in principio riservato al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti sul piano logico con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità”.
 
 



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