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Cantieri stradali: il quadro normativo sulla segnaletica

Cantieri stradali: il quadro normativo sulla segnaletica
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Edilizia

20/04/2015

Scade oggi il termine per l’aggiornamento formativo degli operatori dei cantieri stradali: il quadro normativo sulla segnaletica stradale nei cantieri, le definizioni e i principi del segnalamento temporaneo.

Roma, 20 Apr – Entro oggi, 20 aprile 2015, i lavoratori e i preposti che operano nei cantieri stradali da almeno 12 mesi alla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013, avrebbero dovuto frequentare un corso di aggiornamento specifico della durata minima di 3 ore, ci soffermiamo quindi sul tema dei cantieri stradali.
Cantieri che non solo rappresentano un aspetto critico per la sicurezza stradale, ma che richiedono la presenza di lavoratori che, se non sufficientemente protetti e formati, rischiano ogni giorno la propria incolumità.
 
Per affrontare questo tema ci soffermiamo su un seminario tecnico, organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e dall’Associazione AITT, dal titolo “La gestione della sicurezza nei cantieri stradali. Quadro normativo ed esperienze sul campo”, un seminario che si è tenuto il 26 Marzo 2015 a Roma.
 
Il seminario ha esaminato la tematica della sicurezza dei cantieri stradali considerando la tutela dei due principali soggetti: gli utenti della strada e gli operatori. È stata illustrata la normativa di settore sia dal lato strada (Codice della Strada, D.M 10/7/2002, ecc.), sia dal lato cantiere ( Decreto Legislativo 81/2008, ecc.) ed è stato approfondito il tema della sicurezza della circolazione nei cantieri con approfondimenti inerenti l’incidentalità, la gestione della velocità e le tecniche e i sistemi possibili per indurre comportamenti degli utenti più consoni alla particolarità dei luoghi”.
 
Ci soffermiamo oggi in particolare sull’intervento “Il quadro normativo vigente sulla segnaletica stradale nei cantieri”, a cura dell’Ing. Lauragrazia Daidone del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
 


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La relatrice ha ricordato il quadro normativo vigente sulla segnaletica stradale nei cantieri:
- D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada (CdS);
- D.P.R. 16/12/1992 n.495 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada (Regolamento);
- D.M. 10/07/2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (Disciplinare);
- D.M. 12/12/2011 n. 420 Misure di sicurezza temporanea da applicare a tratti interessati da lavori stradali ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs n. 35/2011;
- Decreto Interministeriale 4/3/2013 Criteri generali di sicurezza relativi alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
 
E ha riportato alcuni punti significativi della normativa per rispondere alle domande: chi autorizza? Dove? Come?
 
Ad esempio all’art. 21 CdS (Opere, depositi e cantieri stradali) si indica che:
- ...È necessaria la preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all’art. 26… (p.e. ente proprietario della strada);
- ...sulle strade e le loro pertinenze nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità
- ...chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico veicolare;
- …Il Regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché gli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali..
 
La relatrice fa poi riferimento all’Art. 30 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada (Segnalamento temporaneo): ...Gli schemi segnaletici sono fissati con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici.. (gli articoli 31/43 riguardano la segnaletica temporanea).
E al Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo:
- “è diretto ai responsabili della messa in opera e del mantenimento in efficienza della segnaletica temporanea;
- fornisce istruzioni esplicative degli elementi principali del segnalamento temporaneo con richiami delle norme regolamentari;
- caratteristiche dei segnali e dispositivi temporanei;
- schemi di segnalamento corrispondenti ai diversi casi (cantieri fissi, cantieri mobili, incidenti)”.
 
La relazione ricorda, con riferimento alla normativa i principi del segnalamento temporaneo:
- “adattamento (in funzione del tipo di strada e caratteristiche geometriche, natura e durata della situazione, visibilità legata alle caratteristiche geometriche e ambientali, velocità e tipologia di traffico);
- coerenza (uguale situazione medesimi segnali e criteri di posa, no a permanenza di segnali temporanei e fissi in contrasto);
- credibilità
- visibilità e leggibilità”.
 
Vengono riportate anche alcune definizioni:
- cantiere fisso: “un cantiere è fisso se non subisce alcuno spostamento durante almeno una mezza giornata;
- cantiere mobile: un cantiere è mobile se caratterizzato da una progressione continua ad una velocità che può variare da poche centinaia di metri al giorno a qualche chilometro all’ora. in tal caso è previsto l’impiego di più veicoli appositamente attrezzati;
- segnali e dispositivi segnaletici: i segnali verticali temporanei di pericolo e indicazione sono a fondo giallo, i segnali di prescrizione sono uguali a quelli permanenti. i segnali a messaggio variabile del tipo alfanumerico hanno scritte di colore giallo su fondo nero”.
 
La relazione riporta inoltre immagini e indicazioni relative a: segnali complementari, segnali luminosi, segnali per cantieri mobili o su veicoli, segnaletica orizzontale, segnaletica in avvicinamento, segnaletica di posizione, segnaletica di fine prescrizione, limitazione di velocità, organizzazione degli scambi di carreggiata, ...
 
Concludiamo la presentazione dell’intervento ricordando che la relazione, che vi invitiamo a leggere integralmente, presenta anche:
- il DM 12/12/2011 n.420 “Misure di sicurezza temporanea da applicare a tratti interessati da lavori stradali ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs n. 35/2011”: “emanato in attuazione della Direttiva 2008/96/CE relativa alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (D. Lgs. n. 35/2011 di attuazione della Direttiva). Individua le misure di sicurezza da applicare ai tratti stradali della rete TEN interessati da lavori stradali, rimandando alle disposizioni del DM 10/07/2002”;
- Decreto Interministeriale 4/3/2013: “emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in attuazione di quanto previsto dall’art.161, comma 2bis del D.Lgs. 81/08. È il regolamento per l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare”. Se l’allegato I contiene i criteri minimi di sicurezza, l’allegato II riporta – come abbiamo visto a inizio articolo – le indicazioni per i corsi di formazione.
 
 
 
Il quadro normativo vigente sulla segnaletica stradale nei cantieri”, a cura dell’Ing. Lauragrazia Daidone del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervento al seminario tecnico dal titolo “La gestione della sicurezza nei cantieri stradali. Quadro normativo ed esperienze sul campo” (formato PDF, 837 kB).
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 



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Rispondi Autore: claudio bas - likes: 0
22/03/2021 (14:42:07)
Complimenti! Finalmente un articolo chiaro dove sono indicati tutti i riferimenti!

   

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