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Attivita' di vigilanza tecnica nei cantieri

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

29/06/2005

Dal Ministero del Lavoro indicazioni per le Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro sulla programmazione dell'attività di vigilanza tecnica. Particolare attenzione ai cantieri e al lavoro atipico.

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Il Ministero del Lavoro, Direzione generale per l’Attività Ispettiva, in una  nota del 24 giugno 2005, ha fornito alle Direzioni Provinciali e Regionali del Lavoro chiarimenti in merito alla programmazione dell’attività di vigilanza tecnica, con particolare riferimento al settore delle costruzioni.

In considerazione del ritiro, da parte del Governo, dello schema di Testo Unico in materia di sicurezza nel luoghi di lavoro e della mancata proroga a livello europeo della campagna nelle costruzioni, l’attività di vigilanza seguirà le indicazioni di carattere generale già fornite con il documento di programmazione 2005.

Rispondendo ad alcune questioni sollevate da Direzioni Regionali e Provinciali relativamente alla vigilanza nel settore delle costruzioni, il Ministero ha richiamato la strategia concordata, lo scorso anno, con il Coordinamento Tecnico delle Regioni.

Entrando nel dettaglio, le Direzioni Provinciali, contestualmente alle verifiche in materia di igiene e sicurezza, controlleranno la regolarità dei rapporti di lavoro affiancando all’ispettore tecnico, ove possibile, un ispettore amministrativo. “In ogni caso, e quindi anche in sede di vigilanza ordinaria, tenuto conto della precipua incidenza del fenomeno infortunistico rilevante con riferimento alle tipologie dei contratti atipici, sarà opportuno evidenziare, per ciascun cantiere visitato, la presenza di lavoratori “atipici” e le lavorazioni cui vengono adibiti”.

Particolare attenzione sarà rivolta ai cantieri definibili “sotto il livello minimo etico di sicurezza” dove si rileva “scarsa o nessuna osservanza” delle norme e dove sono presenti, generalizzati, gravi ed imminenti rischi di infortunio, direttamente riscontrati con particolare riguardo alle cadute dall’alto, al rischio di seppellimento o alla possibilità di folgorazione. In tali situazioni, ove le violazioni non siano sanabili con interventi contestuali ed efficaci, l’ispettore valuterà l’applicazione dei provvedimenti repressivi in grado di produrre la sospensione dei lavori.

Nelle ispezioni nei cantieri sarà posta attenzione al rispetto di quanto previsto dalle più recenti normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quali il D.P.R. 222/03 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili – e il D.Lgs. 235/03, che entrerà in vigore il 19 luglio 2005, relativo ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro per l’esecuzione di lavori temporanei in quota.

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