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Il “decreto del fare” e i lavori in appalto

Autore: Alessandro Mazzeranghi

Categoria: DUVRI

28/06/2013

Un commento alle modifiche apportate al Decreto 81 in materia di DUVRI. A cura di A. Mazzeranghi.

 
Chi scrive ha l’abitudine di prendere posizione sulle tematiche di cui si trova a scrivere. Ma questa volta vorrei affrontare il tema con un taglio diverso, molto semplice, umile e breve.
Mi hanno colpito i commenti all’articolo “ DUVRI: le modifiche nella valutazione dei rischi interferenti” di Tiziano Menduto pubblicato il 26 giugno su queste pagine. Ovviamente i commenti sono relativi al tema DUVRI, però attenzione a considerare quello che le aziende hanno percepito dei lavori in appalto. La vera tematica di interesse, economico, e quindi di attenzione da parte delle aziende sono state le correzioni sulla responsabilità solidale. E sulla verifica dei requisiti delle ditte in appalto.
 
Noi che ci occupiamo di sicurezza quell’aspetto lo abbiamo sempre considerato di tutela rispetto al diritto del lavoro, piuttosto che di tutela in materia di salute e sicurezza. In realtà è molto di più (in positivo) perché una ditta sana dovrebbe rispettare certi requisiti, e ci si aspetta che una ditta sana (imprenditorialmente) sia anche attenta a salute e sicurezza. Secondo lo stesso principio per cui le aziende che curano l’housekeeping si può ritenere che siano strutturalmente attente (per mentalità) a salute e sicurezza. Peccato che la componente positiva di quella scelta sia risultata pesantemente controbilanciata (in negativo) dagli oneri a carico dei committenti e dalla situazione di rapporti fra committente e fornitore in atto oggi in Italia. Oggi molte aziende più che dignitose e attente agli aspetti di sostanza, anche in materia di sicurezza e salute, hanno problemi ad essere conformi a requisiti sociali obbligatori. E questo innesca delle dinamiche perverse. Attenzione, questo non è un discorso politico ma la fotografia di una situazione sociale molto più deteriorata di quello che vogliono farci credere.
Ho visto aziende committenti rifiatare leggendo le prime notizie su questo decreto. Ma ripeto, nessuno si è espresso con gioia per le varianti inerenti il DUVRI a cui ormai “eravamo abituati”.
 


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Poi io, come parte in causa, credo che l’intera vicenda DUVRI( sia stata gestita in modo confuso già dall’epoca della Legge 123/2007. E mi pare che identificare un incaricato al coordinamento nei casi più semplici sia una cosa da non condannare, anche se a mio avviso introduce più confusione che altro. Però, se non altro, sposa una idea che tanti hanno maturato in questi quasi sei anni: che il DUVRI spesso passi “sopra la testa” degli interessati, restando quindi un “monumento di carta” del tutto inutile, volto solo a cercare di ridurre le responsabilità aziendali. Il sottoscritto la vede così, e ha sempre pensato che solo lavorando sul campo si possa gestire il coordinamento; questo indipendentemente dal DUVRI. Che poi questa gestione  sul campo possa essere vista come un trasferimento di responsabilità, direi proprio che ce lo dobbiamo chiedere, in entrambi i sensi (sia per il datore di lavoro, sia per questa nuova figura di “preposto”). Credo che la risposta sia la stessa che diamo per i preposti, c’è un incarico, ad esso si accompagna una responsabilità ma questo non esime il datore di lavoro dai suoi obblighi di valutazione dei rischi (inclusi quelli interferenziali), organizzazione e vigilanza.
 
Per dare un primo parere a caldo concludo con quanto segue: la  materia è molto complessa sia dal punto di vista legislativo che dal punto di vista pratico. Aggiungere confusione alla confusione, con modifiche puntuali, non aiuta chi opera nel settore. Forse servirebbe un serio riesame dell’intera materia degli appalti extra titolo IV, naturalmente mantenendo lo spirito di tutela introdotto dalla Legge 123/2007 e poi dall’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e smi.
 
 
Alessandro Mazzeranghi
 


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Rispondi Autore: Alberto Ferrigato - likes: 0
28/06/2013 (07:23:24)
Concordo con le sue considerazioni. Di fatto io uso molto lo strumento del verbale di coordinamento e cooperazione per lavorare sul campo e superare la produzione di carta che non è l'oggetto del mio lavoro. Queste nuove 'semplificazioni' aggiungono confusione e ha ragione a ritenere necessaria una revisione organica di tutta la materia, ma che veramente semplifichi.
Rispondi Autore: Domenico Mannelli - likes: 0
28/06/2013 (08:35:36)
Sicuramente non si può non essere d'accordo sulla necessità di semplificare o addirittura abolire le carte laddove possibile. Ma il principio che si possa efficacemente coordinare sul campo senza una pianificazione a monte mi lascia francamente perplesso.
Rispondi Autore: Marco Marchi - likes: 0
28/06/2013 (09:03:09)
I commenti del Sig. Mazzeranghi sono condivisibili. Il punto di fondo è che il "decreto del fare", in materia di salute e sicurezza, non ha semplificato nulla. Poichè la premessa degli articoli del decreto che trattano la materia è che restano fermi gli obblighi del datore di lavoro in tema di valutazione dei rischi, di individuazione delle misure di prevenzione e protezione e di coordinamento coi vari appaltatori, l'inutilità di questa idea del preposto emergerà in fase di contenzioso quando, ahimè, ci saranno procedimenti giudiziari a seguito di infortuni. Come farà questa figura a dimostrare in modo oggettivo che è stata fatta la valutazione dei rischi, la definizione delle misure di prevenzione e protezione, l'attività di coordinamento? Per esempio, redigendo il DUVRI ... Sarebbe stato più utile (e serio) semplificare altre pratiche burocratiche che fanno girare solo carta e dare un valore concreto maggiore e pratico al DUVRI (magari cercando di semplificarlo) piuttosto che partorire questa idea che, alla fine, crea solo maggiori problemi agli operatori della sicurezza.
Rispondi Autore: Marco Marchi - likes: 0
28/06/2013 (09:35:15)
I commenti del Sig. Mazzeranghi sono condivisibili. Il punto di fondo è che il "decreto del fare", in materia di salute e sicurezza, non ha semplificato nulla. Poichè la premessa degli articoli del decreto che trattano la materia è che restano fermi gli obblighi del datore di lavoro in tema di valutazione dei rischi, di individuazione delle misure di prevenzione e protezione e di coordinamento coi vari appaltatori, l'inutilità di questa idea del preposto emergerà in fase di contenzioso quando, ahimè, ci saranno procedimenti giudiziari a seguito di infortuni. Come farà questa figura a dimostrare in modo oggettivo che è stata fatta la valutazione dei rischi, la definizione delle misure di prevenzione e protezione, l'attività di coordinamento? Per esempio, redigendo il DUVRI ... Sarebbe stato più utile (e serio) semplificare altre pratiche burocratiche che fanno girare solo carta e dare un valore concreto maggiore e pratico al DUVRI (magari cercando di semplificarlo) piuttosto che partorire questa idea che, alla fine, crea solo maggiori problemi agli operatori della sicurezza.
Rispondi Autore: Marabelli Gian Piero - likes: 0
28/06/2013 (10:28:19)
Condivido ampiamente molte delle considerazioni fatte. Mi permetto di osservare quanto segue:
1)come dice giustamente un osservatore, l'intera vicenda del DUVRI è nata in modo diciamo confuso. Masce da una giusta esigenza di coordinamento ma poi si perde nel concetto di "interferenze" che ha dovuto essere chiarito dalla giurisprudenza...(contatti rischiosi). Se non ci sono INTERFERENZE intese come contatti rischiosi il DUVRI non serve. Il punto centrale resta LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI che deve sempre essere fatto, a prescindere dalle interferenze. L'incipit del comma 3 bis (introddo dal decreto 106, che per primo introduceva limitazioni al facimento del DUVRI "in ogni caso", fa salvo appunto i commi 1 e 2, appunto lo scambio di info che deve confederativo il vero perno dell'attività di sicurezza durante i lavori in appalto. Poi se ci sono delle interferenze si procede con il DUVRI. Il problema è che il DUVRI in questi anni è stato considerato "a prescindere"...e quindi visto come un adempimento meramente documentale senza agganci con la realtà il piu delle volte. Quindi, l'introduzione di un incaricato, come prevede il decreto del "fare" deve essere letto nell'ottica di una "Persona" incaricata dal committente per verificare, anche in casi di presenza di interferenze nei casi di appalti limitiati, che effettui un sopralluogo congiunto con l'appaltatore per verificare l'esistenza o meno di pericoli nello svolgimento della mansioni. A bene vedere, si ritorna a quello che gia si faceva, noi "vecchi" RSSP, nati subito dopo l'introduzione del D.gs 626/94, con il cecchio art. 7 del citato decret. E cioè: in presenza di un appalto, di qualsiasi natura fosse, si faceva un sopralluogo congiunto, si frimava un verbale di sopralluogo, ci si scambiava ufficialmente dei dati (macchine, attrezzature, Dpi) e dichiarazioni di conformità unitamente a procedure di lavoro condiviso. Questo può condurre ad una visione della sicurezza pià aderente alla realtà. Resta il probema della "qualificazione" dell'incaricato...Ma se questo è un RSSP o un ASPP, dove sta il problema?
Grazie

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