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Decreto 81: la sicurezza nella scuola

Autore: Paolo Pieri

Categoria: DUVRI

14/02/2012

Il Datore di Lavoro nella scuola, le problematiche della sicurezza viste con gli occhi del dirigente, il DUVRI e le interferenze con i rischi provenienti dall'esterno, il Sistema di Gestione della Sicurezza su Lavoro. Di Paolo Pieri.

 
Il 13 ottobre 2011 si è svolto a Torino il Convegno "LA SICUREZZA NELLA SCUOLA - Formazione-DUVRI-Responsabilità-S.G.S.L.", presso la sala incontri della Galleria dell'Arte Moderna (GAM).
Il Convegno è stato realizzato con il Patrocinio dell'associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola (ANP Sez. Piemonte), che sin dall'entrata in vigore del D.Lgs.626/94 si è impegnata nel settore della sicurezza delle scuole, realizzando convegni e incontri formativi rivolti ai dirigenti scolastici e ai docenti, come ha sottolineato nel discorso di apertura del Convegno il Presidente regionale di ANP, prof. Mario PERRINI.
La scelta degli argomenti in scaletta e dei relatori è stata fatta con l'intento non solo di mettere in luce le problematiche della sicurezza presenti nelle scuole, ma anche di indagare le strade che possono essere percorse per giungere alla loro auspicata risoluzione.
 
Il primo intervento: "Le problematiche della sicurezza viste con gli occhi del dirigente".
Il primo intervento è stato effettuato da Antonietta DI MARTINO, Dirigente Scolastico e membro dell'Osservatorio Regionale per la Sicurezza nelle Scuole dell'U.S.R. Piemonte.
La relatrice ha iniziato sottolineando che la scuola non ha solo l'obbligo di rispettare la normativa sulla sicurezza, come tutte le altre aziende, pubbliche e private; infatti essa deve promuovere e diffondere la cultura della sicurezza e salute per la formazione dei futuri cittadini/lavoratori (art.11 D.Lgs.81/08).
Questo importante doppio mandato della scuola si auspica venga sostenuto e sviluppato dall'atteso nuovo decreto, in corso di emanazione, che regolamenterà l'applicazione del D.Lgs.81/08 nelle istituzioni scolastiche [1], in recepimento dell'art.3 c.2, D.Lgs.81/08 [2]; tale auspicio è motivato dalla considerazione che allo stato attuale i precedenti decreti attuativi del D.Lgs.626/94 [3] abbiano mantenuto sostanzialmente ed integralmente in vita l’impianto della disciplina generale senza introdurre specificità tali da avere riflessi giuridici che possano essere colti sia all'interno che all’esterno del comparto scuola (ad es. in sede di vigilanza ispettiva o in sede contenzioso-giudiziario).
I chiarimenti e gli approfondimenti specifici sull'applicazione della normativa della sicurezza che il mondo della scuola attende a livello nazionale, nella regione Piemonte potrebbero essere temporaneamente e parzialmente soddisfatti dalle linee guida contenute nel 'DOCUMENTO D’INDIRIZZO PER LA SICUREZZA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL PIEMONTE' i cui soggetti estensori sono l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, la Regione Piemonte, gli SPRESAL piemontesi, i Vigili del Fuoco, l'INAIL, i Sindacati di categoria. Ma anche in questo caso, il Documento di Indirizzo, che è stato sia annunciato in un articolo comparso nel n°4 di dicembre 2010 della rivista " Io scelgo la sicurezza" [4] e sia presentato nel successivo convegno su "La sicurezza nella scuola" svoltosi a Torino lo scorso 26 gennaio 2011 presso l'I.I.S. "Amedeo AVOGADRO", non è però ancora stato ufficialmente distribuito alle scuole. All'aspetto positivo di tale iniziativa, costituito soprattutto dall'auspicato raggiungimento di una interpretazione e di una applicazione omogenea delle norme nel territorio, trovano riscontro alcune proposte migliorative avanzate al M.I.U.R. [5] dall'Osservatorio Regionale piemontese:
•          individuare le specificità delle scuole come ambiente di lavoro (più tipologie di attività e di personale, più sedi, presenza di vari soggetti estranei al rapporto di lavoro….)
•          precisare che il ruolo del datore di lavoro viene svolto con potere di spesa limitato
•          chiarire in quale definizione (dirigente, preposto) rientrano alcune figure tipiche quali vicario, collaboratori del DS, collaboratori di plesso, D.S.G.A.
•          Specificare l’applicazione dell’art. 41 del D.Lgs.81/08 in ambito scolastico, in correlazione con la L.125/2001 [6]
•          Approfondire la ripartizione di competenze tra Ente proprietario e dirigente scolastico
Particolarmente delicato è il fatto che il Dirigente Scolastico si trovi a dover operare per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti presenti nella scuola in qualità di 'Datore di Lavoro' ma con un potere di spesa limitato, come riconosciuto nei regolamenti [7], e con la conseguente enorme difficoltà nel reperimento dei fondi. Cosa può pertanto fare il Dirigente scolastico quando i fondi non bastano? L'esperienza fatta dalla relatrice nell'attività di coordinamento del Servizio di Prevenzione e di Protezione della Istituzione scolastica da lei diretta, ha consentito di individuare la procedura seguente:
•          quantificare la spesa necessaria per l’adempimento in modo verificabile (con preventivi ecc.)
•          precisare come sono stati impegnati i fondi specifici per la sicurezza e i fondi per il funzionamento
•          segnalare al M.I.U.R. e all'U.S.R. la necessita’ del finanziamento ulteriore
•          segnalare nel D.V.R. la circostanza, allegando la documentazione e prevedendo  eventuali misure compensative.
Le difficoltà all'interno delle quali si deve muovere il dirigente scolastico sono però costituite anche dai rapporti con l'Ente proprietario. Le problematiche che il dirigente scolastico deve risolvere con l'Ente proprietario sono almeno quattro:
•         NECESSITA’ DI APPROFONDIRE LE RISPETTIVE COMPETENZE (difficoltà d’interpretazione)
•         RISCHI INTERFERENZIALI: DUVRI O COORDINAMENTO (manutenzione, mensa, centri estivi, elezioni, utilizzo palestre)
•         CARENZA DI COMUNICAZIONE (nella risposta alle richieste, nella programmazione degli interventi, rifiuto di fornire documentazione o dichiarazioni di responsabilità)
•         EDIFICI PRIVI DELLE CERTIFICAZIONI DI LEGGE
Anche in questo caso, l'esperienza fatta negli ultimi anni ha consentito di individuare alcune strategie di intervento:
  • Proporre agli enti proprietari la stesura di una convenzione o protocollo d’intesa per coordinare gli aspetti di proprietà e gestione e l’individuazione di un interlocutore specifico (RSPP dell'ente)
  • Condividere le procedure (es. modello concordato di scheda d’accesso agli edifici per la manutenzione)
  • Organizzare le scuole in rete in modo da costituire un fronte comune per le richieste e gli adempimenti
  • Richiedere i singoli interventi necessari, e ripetere almeno annualmente o ogni sei mesi l’istanza d’inoltro alla scuola delle certificazioni sulle strutture e sugli impianti aggiungendo anche le richieste di programmare e di effettuare con riscontro i controlli periodici e gli interventi di manutenzione periodica necessari per mantenere l’edificio in buone condizioni e per prevenire rischi concernenti situazioni non rilevabili al controllo visivo del personale scolastico.
L'intervento si conclude con il resoconto di una altro importante risultato conseguito dal mondo della scuola nel difficile e contrastato percorso di chiarimento delle responsabilità del dirigente scolastico e dell'Ente proprietario. L'argomento è quello 'scottante' delle responsabilità conseguenti all'elevato numero di scuole presenti sul territorio italiano ancora sprovviste del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.): a seguito di un'interrogazione promossa dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino, l'Avvocatura dello Stato [8] ha chiarito le responsabilità dell'Ente proprietario rispetto a quelle del dirigente scolastico e ha sottolineato la necessità che i VV.F. <<provvedano, su segnalazione dei Dirigenti scolatici, a verificare l'esistenza di pericoli imminenti, ai fini antincendio con riferimento all'edificio adibito a scuola>>.


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Il secondo intervento: "Il DUVRI: la scuola e le interferenze con i rischi provenienti dall'esterno".
Il secondo intervento è stato effettuato dal sottoscritto Paolo PIERI, ingegnere libero professionista e  RSPP per alcune scuole nella Provincia di Torino. Dopo una prima opportuna elencazione dei termini e delle definizioni che ruotano intorno ai rischi interferenziali ed all'art.26 del D.Lgs.81/08 che li tratta, l'attenzione dei partecipanti è stata indirizzata verso il parere espresso dalla 'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE' con la determinazione del 5 marzo 2008 sulla 'Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza'[9].
Tale 'determina' è stata una 'pietra miliare' nella fase del lento processo di attecchimento della normativa che regola l'individuazione e la successiva eliminazione o contenimento dei rischi interferenziali, in quanto affrontando il caso anomalo delle scuole [10] ha ispirato prepotentemente la parte con la quale il D.Lgs. 3 Agosto 2009, n°106 ha 'corretto ed integrato' l'art.26 del D.Lgs.81/08.
 
Tuttavia le scuole continuano ancora a subire il solito vecchio e ormai obsoleto ricatto: in caso di richieste di coordinamento fatte alla ditta o agli operai, che spesso giungono a scuola senza preavviso, il malcapitato rappresentante della scuola che si trova a contrastarli si sente rispondere che 'allora non verranno fatti i lavori o che verranno fatti solo durante il periodo estivo'.
A tutt'oggi, a distanza di quasi 4 anni dall'entrata in vigore del D.Lgs.81/08 vi sono ancora degli Enti proprietari che non hanno prodotto il DUVRI ricognitivo da allegare obbligatoriamente alla documentazione della Gara d'Appalto, pena l'invalidazione dell'Appalto. L'applicazione dell'incompreso e poco amato art.26 trova preoccupanti e pericolose difficoltà anche nelle situazioni di lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici per i quali è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento in sostituzione dello stesso DUVRI: nella maggior parte dei casi il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione si limita a consegnare alla scuola l'enorme 'pacco' di pagine del P.S.C. senza preoccuparsi di estrapolare i rischi interferenziali in essere tra il cantiere e la scuola, le relative misure di sicurezza previste per eliminarli o contenerli e, infine, gli oneri per la sicurezza che dovrebbero dimostrare l'effettivo impegno di spesa che sarà messo in atto nel cantiere.
Inoltre ogni scuola nell'allegato del D.V.R. che tratta i rischi interferenziali dovrà elencare le ditte e i prestatori d'opera che accedendo ai locali o alle aree cortive della scuola possono creare o subire dei rischi interferenziali. Tali ditte e prestatori d'opera possono essere in contratto con l'Ente proprietario o con la scuola stessa: in ogni caso il committente (l'Ente proprietario o la scuola) dovrà predisporre il DUVRI ricognitivo ed allegarlo alla documentazione contrattuale; successivamente il RSPP o l'addetto SPP della scuola dovrà effettuare un sopralluogo congiunto con il rappresentante della Ditta e compilare un verbale di coordinamento contestualizzato con i luoghi nei quali verrà effettuata l'attività: il rappresentante della Ditta lo firmerà per accettazione e tale verbale sarà poi allegato al DUVRI ricognitivo iniziale, aggiornandolo. Secondo il relatore, durante questa fase finale contestualizzata il Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola ha in mano la totale gestione del coordinamento finalizzato all'aggiornamento del DUVRI ricognitivo; infatti, come recita il comma 3-ter dell'art.26 <<[...] Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.>>.
Ma vi sono almeno altri due problemi che spesso finiscono con l'inficiare il buon risultato dell'operazione di aggiornamento contestualizzato del DUVRI. Un primo problema è rappresentato dalla scarsa competenza sull'argomento generalmente posseduta dal personale scolastico; anche nei casi più fortunati nei quali il RSPP esterno ha predisposto dei modelli pre-compilati del verbale di sopralluogo e di aggiornamento, la coppia di addetti che deve attivare e realizzare la procedura di gestione dei rischi interferenziali, il vicario o il Fiduciario di Plesso e l'addetto SPP, paga le conseguenze di corsi di formazione generici e ridondanti  che hanno fornito magari molte nozioni ma non hanno modificato il loro 'saper fare'. Un secondo problema è rappresentato dal fatto che il DUVRI ricognitivo prodotto dall'Ente proprietario è spesso carente e incompleto; quindi l'attività di aggiornamento diventa troppo complessa, in quanto deve andare a sopperire le carenze del documento di partenza, generando, se viene fatta in modo puntiglioso,  delle modifiche troppo pesanti che obbligherebbero il committente e la ditta a rivedere addirittura gli accordi contrattuali iniziali, in quanto gli oneri per la sicurezza non possono essere soggetti al ribasso d'asta; sarebbe invece auspicabile che il committente compilasse il DUVRI ricognitivo prevedendo già in questa prima fase un'importo ragionevole degli oneri per la sicurezza, magari allegando anche un elenco dei prezzi, in modo che il SPP della scuola possa aggiornare il DUVRI senza creare delle situazioni contraddittorie e incompatibili con il DUVRI originario.
Infine il relatore segnala che per le attività che vengono svolte all'interno delle scuole da parte di vari soggetti esterni, varrebbe la pena di fare una lettura più attenta dei primi tre commi dell'articolo 26. Infatti sia le attività di accertamento previste dal co. 1 che le attività di cooperazione e di coordinamento previste dal co. 2, sono sempre obbligatorie anche quando nella scuola vi è la presenza di soggetti esterni non legati da un contratto, ma che attraverso la stipula di una convenzione con l'Ente proprietario o la scuola stessa, forniscono un servizio 'non a scopo di lucro' agli utenti della scuola o ai cittadini della circoscrizione o del Comune ove è situata la scuola: sono questi i casi delle società o associazioni che utilizzano le palestre scolastiche in orari extra-scolastici o che svolgono attività di pre e post scuola o che gestiscono i centri estivi. Del resto lo stesso parere espresso dalla AVCP nella sopracitata determinazione del 5 marzo 2008 appare essere ancora più restrittivo e vincolante per il dirigente scolastico ed i suoi delegati di riferimento (gli insegnanti fiduciari di plesso): <<Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali i degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno.>>. Quindi in tutti questi casi, nei quali non esiste un vero e proprio contratto, l'attività di individuazione dei rischi interferenziali e delle relative misure preventive e protettive non può certo essere disattesa, e dovrà essere predisposto un 'Documento unico di cooperazione e di coordinamento' (DUCC).
Invece il comma 3 entra in gioco quando è presente un contratto. Allora in questo caso, dopo aver individuato i rischi interferenziali sarà necessario valutarli, e dopo aver individuato le misure preventive e protettive sarà necessario effettuarne il Computo Metrico Estimativo. In altre parole, il più articolato 'Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali' ( DUVRI) prenderà il posto del più semplice 'Documento Unico di Cooperazione e di Coordinamento'. E' questo il caso di lavori o servizi che hanno come committente l'Ente proprietario o la stessa scuola, tra i quali si possono menzionare il servizio di ristorazione, il servizio bar, il servizio di manutenzione delle fotocopiatrici, dei personal computer, degli erogatori di bevande e di alimenti, dei controlli antincendio, dei controlli degli impianti e dei lavori di manutenzione edilizia, impiantistica o delle aree verdi.
 
Il terzo intervento: " Formazione: nuovo decreto attuativo"
Il terzo intervento, effettuato da Massimo GIUNTOLI, architetto libero professionista e  RSPP per alcune scuole nella Provincia di Torino, è proseguito sulla strada dell'individuazione delle soluzioni, anticipando le novità sugli obblighi formativi per le figure sensibili alla sicurezza che di lì a poco avrebbe portato l'accordo della Conferenza Stato-Regioni [11], con un taglio specifico per i lavoratori del comparto scuola.
Tralasciando la figura del Datore di Lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di RSPP, in quanto è una scelta poco usuale nel mondo della scuola, è stata affrontata la descrizione dei nuovi obblighi formativi per i Dirigenti, i Preposti ed i Lavoratori del comparto scuola, segnalando ogni volta il numero di ore di formazione generale per le quali sarà consentita anche la formazione in e-Learning (formazione a distanza: FAD). Inoltre il relatore ha proiettato una tabella riepilogativa con l'indicazione anche del numero di ore di aggiornamento che sarà necessario effettuare nel quinquennio successivo alla formazione generale di base e, inoltre, i criteri di riconoscimento della formazione pregressa. La carta del riconoscimento della formazione pregressa dovrà essere utilizzata in modo oculato sia dal dirigente scolastico che ha il problema di fare i conti con le risorse limitate di cui dispone e con il personale sempre più ritroso ad accettare nomine e relativi corsi di formazione, sia dai formatori che dovranno programmare la formazione a medio e lungo termine evitando di proporre unità didattiche ripetitive, poco contestualizzate con le peculiarità del comparto scuola.
L'intervento si è concluso con la descrizione degli obblighi formativi degli Addetti al Servizio di Prevenzione e di Protezione e degli Addetti alle Emergenze (Antincendio, Evacuazione e Primo Soccorso), sottolineando che a seguito di una circolare esplicativa emanata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco presso il Ministero degli Interni il 23.02.2011 e pubblicata a Luglio 2011, l'aggiornamento obbligatorio degli Addetti Antincendio dovrà essere effettuato con cadenza triennale mediante una prova teorico-pratica della durata di 5 ore.
 
Il quarto intervento: " Il Datore di Lavoro nella scuola - Tutela nei confronti dell'Ente proprietario. Le responsabilità dell'A.S.P.P., del Preposto e dei Lavoratori ".
Il quarto intervento è stato condotto dall’avv. Mario GEBBIA, che ha difeso uno dei Dirigenti della Provincia di Torino al recente Processo per la tragedia del Liceo Darwin [12].
Nel suo intervento l’avvocato ha rimarcato la difficile posizione dei dirigenti scolastici nella situazione attuale della normativa, che li pone nel ruolo di datori di lavoro privi di poteri decisionali e di spesa, quindi con pesanti responsabilità, senza gli strumenti adeguati per affrontarle.
Nel contempo è stato evidenziato il disagio nel quale si trovano gli organi tecnici degli Enti locali proprietari degli edifici scolastici, i quali devono effettuare gli interventi di manutenzione facendo  i conti con i vincoli di bilancio e quindi sono costretti ad operare delle scelte secondo criteri di priorità che non sempre coincidono con le attese dei dirigenti scolastici.
La situazione si inquadra inoltre in un’attualità fatta di numerosi incidenti negli edifici scolastici, di cui alcuni molto gravi, con accresciuta attenzione da parte della magistratura e dei servizi SPRESAL delle ASL.
Sempre più rilevante quindi per il Dirigente Scolastico mettere in atto tutte le misure volte a salvaguardare sia l’incolumità di  lavoratori e alunni sia le proprie responsabilità.
 
Il quinto intervento: "Il Sistema di Gestione della Sicurezza su Lavoro - SGSL". L'ultimo argomento in scaletta è stato affrontato dapprima dal Dr. Paolo LIRELLI, esperto di sistemi S.G.S.L., che ha presentato un esempio applicativo realizzato in una istituzione scolastica presente nella Provincia di Torino, e successivamente è stato chiuso con l'intervento dell'ing. Romeo DE LOTTO, dipendente di una società internazionale che si occupa di implementare sistemi certificazione di qualità nelle aziende.
Nella sua trattazione, l'ing. DE LOTTO ha affrontato il tema dei benefici che possono essere portati dall'adozione del sistema S.G.S.L.,  illustrando come la certificazione possa:
  • DIMOSTRARE AGLI ORGANI DI SORVEGLIANZA che l'organizzazione ha messo in atto il meglio di ciò che la tecnologia e la conoscenza offre per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro
  • RASSICURARE LE ORGANIZZAZIONI E LE PERSONE INTERESSATE alla prosperità ed alla buona gestione dell'organizzazione (studenti, genitori, insegnanti, lavoratori ed impiegati della scuola, organi comunali di competenza, sindacati ed associazioni di categoria, fornitori, vicini, etc.) che si sta operando per migliorare la capacità dell'organizzazione di stare sul mercato (es.: per la scuola, è la capacità di mantenere efficace ed efficiente nel tempo la propria operatività).
  • TUTELARSI DA ACCUSE DI MALAFEDE O DISINTERESSE per la sicurezza in caso di infortunio
Perchè allora l'azienda 'scuola' dovrebbe adottare un S.G.S.L.?
·         Per VERIFICARE LA BONTA' DELLE SCELTE di gestione
·         Per FAR EMERGERE LE CRITICITA' del sistema
·         Per avere un MODELLO DI GESTIONE con efficacia ESIMENTE
·         Per RISPARMIARE in seguito alla diminuzione degli infortuni
·         Per RISPARMIARE nella gestione (anche assicurativa)
·         Per PROTEGGERE il capitale umano dell'azienda.
Le quattro ore sono volate via senza lasciare spazio ad altre riflessioni, ed il Convegno si è quindi concluso con la speranza che anche il mondo della scuola, in collaborazione con quello degli Enti pubblici proprietari degli edifici scolastici, sappia cogliere l'indirizzo "esimente" che lo stesso legislatore ha voluto dare alle aziende che si strutturano per applicare un idoneo modello di  organizzazione e di gestione, come indicato nell'art.30 del D.Lgs.81/08 [13].
 
Le slide degli atti:
 
 
 
 
 
 
Paolo Pieri
 
 
 
 


[1] approvato il 3 marzo 2011 dalla Conferenza Stato Regioni
[2] come modificato dall'art.8 c.12, L.122/2010
[3] DM n.382/98: Regolamento concernente l’applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nelle istituzioni scolastiche ed educative e   C.M. n.119/99: Sicurezza nei luoghi di lavoro - Indicazioni attuative
[4] bollettino regionale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prodotto dalla Regione Piemonte
[5] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
[6] LEGGE 30 marzo 2001, n.125 - Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati - (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18-04-2001)
[7] DM n. 382/94 Art. 6: “i datori di lavoro provvedono all’informazione e, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la formazione dei lavoratori prevista dall’art. 22 Dlgs 626/94”.
SCHEMA NUOVO REGOLAMENTOart. 7 c.2 e c.5: i datori di lavoro provvedono all’informazione e assicurano, avvalendosi delle risorse assegnategli a tali fini, la formazione dei lavoratori come previsto dagli articoli 36 e 37 del Dlgs n.81/2008".
[8] Parere CS 3378/2010 Sez. VII Avvocatura Generale dello Stato, in merito alle attribuzioni di titolarità delle procedure delle pratiche finalizzate all’acquisizione del certificato di prevenzione incendi (CPI) degli edifici scolastici.
[9] Determinazione n. 3/2008, pubblicata nella GU n. 64 del 15-3-2008.
[10] Appare utile, in ogni caso, precisare come taluni appalti di servizi o forniture si svolgono all'interno di edifici pubblici ove e' presente un datore di lavoro che non e' committente (scuole, mercati, musei, biblioteche). In tali fattispecie e' necessario che il committente (in genere l'ente proprietario dell'edificio) si coordini con il datore di lavoro del luogo ove si svolgerà materialmente la fornitura o il servizio.
[11] Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per i Datori di Lavoro/RSPP, dei lavoratori - 21 dicembre 2011.
[12] Per onore della cronaca, il citato processo ha visto coinvolto anche il sottoscritto autore dell'articolo, Ing. Pieri Paolo, che ha ricoperto l'incarico di R.S.P.P. sino al 31 agosto 2008  (cioè sino a poco meno di tre mesi prima della tragedia).  Sempre per onore di cronaca va riferito che il processo si è concluso in primo grado con sentenza di assoluzione.
[13] <<Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.>>


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Rispondi Autore: Laura Castelletto - likes: 0
20/02/2012 (09:40:50)
In materia di sicurezza le scuole dimostrano una grande difficoltà ad accettare di trovarsi in situazione normativa equiparata sostanzialmente a quella delle aziende private.
Come il precedente 626/94, il D.Lgs. 81/08 riconosce e prevede particolari esigenze e peculiarità per le scuole, rimandando ad una normativa specifica. Ma sbaglia chi considera questa "specificità" in modo riduttivo: è bene non illudersi che le scuole siano in qualche modo esentate da tutto quanto non regolamentato direttamente per loro, o sperare che norme severe siano in qualche modo mitigate in ambito pubblico, perché i lavoratori hanno uguale diritto all'incolumità nel settore pubblico come in quello privato. Se poi aggiungiamo il fatto che gli edifici scolastici ospitano per molte ore al giorno tutta la popolazione giovane del nostro Paese, ci rendiamo conto di quanto sia necessario un approccio concettuale e di metodo molto affidabile e serio, sia da parte dei dirigenti scolastici che da parte degli enti proprietari.
I dirigenti devono delegare di meno e affrontare le questioni in modo più "tecnico", e quindi usare la corretta incisività nei confronti degli enti proprietari.
Comuni e Province dal canto loro devono garantire un'informazione normativa aggiornata al personale preposto a queste materie, e poi acquisire maggiore lungimiranza nelle scelte operative e di bilancio, per garantire le risorse necessarie ai monitoraggi sistematici, alla manutenzione ben fatta e agli interventi preventivi, senza attendere il disastro.
Rispettare rigorosamente le regole "prima" è meglio che ricercare rigorosamente le responsabilità "dopo".
Rispondi Autore: Pesce Alfonso - likes: 0
12/02/2013 (23:18:42)
Spero che quanto abbiamo appreso del Decreto 81, sia applicato in tutto il suo contesto; dal mio punto di vista: in Italia le cose serie non si attuano, le scuole continuano ad essere fatiscenti, e la sicurezza dei lavoratori e degli alunni sono in serio dubbio...

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