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Sulla caduta dal tetto durante attività di manutenzione

Sulla caduta dal tetto durante attività di manutenzione
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: DPI

10/07/2019

Una sentenza della Cassazione si sofferma sulla caduta dal tetto di un lavoratore durante i lavori di manutenzione dell'impianto di climatizzazione: inutili le cinture se mancano adeguate linee vita. Il rischio dell’uso del cellulare durante il lavoro.


La massima della sentenza

Il fatto e i principali argomenti difensivi

Il comportamento imprudente dell’infortunato: la tesi della difesa avanti la Suprema Corte

 

La massima della sentenza

“In tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre [Sez. U., sent. n. 930 del 13/12/1995, (dep. il 29/01/1996), Clarke, Rv. 203430].



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Il datore di lavoro rivest[e] una posizione di garanzia, in conformità al dettato dal sistema prevenzionistico delineato dal d.lgs. n. 81 del 2008, che ha, come è noto, recepito principi consolidati già da tempo in giurisprudenza. La prima e fondamentale figura è quella del datore di lavoro. Si tratta del soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione dell'azienda o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. La definizione contenuta nel T.U. è simile a quella espressa nella normativa degli anni '90 ed a quella fatta propria dalla giurisprudenza; e sottolinea il ruolo di dominus di fatto dell'organizzazione ed il concreto esercizio di poteri decisionali e di spesa.

 

La locuzione "posizione di garanzia" esprime in modo condensato l'obbligo giuridico di impedire l'evento che fonda la responsabilità in ordine ai reati commissivi mediante omissione, ai sensi dell'art. 40, cpv., cod. pen. Il contesto della sicurezza del lavoro fa emergere con particole chiarezza la centralità dell'idea di rischio: tutto il sistema è conformato per governare l'immane rischio, gli indicibili pericoli, connessi al fatto che l'uomo si fa ingranaggio fragile di un apparato gravido di pericoli. Il rischio è categorialmente unico ma, naturalmente, si declina concretamente in diverse guise in relazione alle differenti situazioni lavorative. Esistono, dunque, diverse aree di rischio e, parallelamente, distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare. La Corte di cassazione ha pure affermato il principio che la responsabilità dell'imprenditore deve essere esclusa allorché l'infortunio si sia verificato a causa di una condotta del lavoratore inopinabile ed esorbitante dal procedimento di lavoro cui è addetto. Ai sensi dell'art. 41 capoverso, invero, il nesso eziologico può essere interrotto da una causa sopravvenuta che si presenti come atipica, estranea alle normali e prevedibili linee di sviluppo della serie causale attribuibile all'agente e costituisca, quindi, un fattore eccezionale. È stato ribadito il noto principio che le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore persino in ordine ad incidenti derivati da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, sicché la condotta imprudente dell'infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio inerente all'attività svolta dal lavoratore ed all'omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro; ma si è aggiunto che il datore di lavoro è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute. Anche qui compare la classica evocazione dell'eccezionalità della condizione sopravvenuta, costituita dalla condotta incongrua del lavoratore. Va, quindi, considerata interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore quando essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso.   
Tale comportamento è "interruttivo" (per restare al lessico tradizionale) non perché "eccezionale" ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare.

 

Il datore di lavoro, o chi per esso, è tenuto ad adottare, persino in mancanza di specifiche indicazioni della legge e, se del caso, oltre le stesse quando vi siano, tutti quegli accorgimenti che meglio e più efficacemente realizzano la sicurezza del lavoratore e che tengano anche conto dell’eventuale distrazione o di atti automatici o involontari dello stesso e dai quali possa derivare pericolo al medesimo; ne deriva che la responsabilità del destinatario delle norme antinfortunistiche trova l’unico limite o nella grave ed intenzionale inosservanza di precisi precetti o istruzioni da parte del lavoratore, oppure in fatti imprevedibili (Sez. 4, n. 22249 del 14/03/2014, Enne e altro Rv. 259227; Sez. 4, n. 4784 del 13/02/1991, Simili ed altro, Rv. 187538; Sez. 4, n. 7672 del 11/07/1983, Minetta, Rv. 160320).

[Nel caso di specie,] spettava … al [datore di lavoro] di valutare preventivamente le difficoltà di accesso al tetto e le problematiche di sicurezza ad esso connesse, considerata la totale assenza, sulla copertura (realizzata in lastre di cemento-amianto poco resistenti e su più livelli) di ancoraggio per cinture di sicurezza e di idonei parapetti. Rileva la Corte del merito come il datore di lavoro, titolare dell'anzidetta a posizione di garanzia, si fosse limitato a fornire cinture di sicurezza e dispositivi di protezione individuale in concreto inutilizzabili perché mancanti di idonee linee-vita e come non abbia tassativamente interdetto l'accesso ai propri dipendenti, con ciò integrando la violazione delle regole cautelari richiamate nell'imputazione”.

 

Il fatto e i principali argomenti difensivi

La vicenda giudiziaria oggetto del procedimento penale finito con la sentenza della Cassazione ha origine da un infortunio sul lavoro che ha attratto l'attenzione dei mezzi d'informazione che così lo hanno presentato.

 

«Operaio cade da quattro metri

LUCCA - Infortunio sul lavoro a San Concordio. Un operaio di 34 anni di Sesto Fiorentino che si trovava sul tetto di un capannone è improvvisamente precipitato al suolo, cadendo da un’altezza di circa quattro metri.

 

Un operaio di 34 anni di Sesto Fiorentino che stava lavorando sul tetto di un capannone a san Concordio è improvvisamente precipitato al suolo, cadendo da un’altezza di circa quattro metri. L’uomo ha riportato lesioni alla schiena e alle gambe ed è stato trasferito a Firenze.

Sull’infortunio sono in corso aggiornamenti da parte del personale dell’azienda sanitaria 2 di Lucca. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo, D.L. le iniziali, di una ditta esterna, si trovava sul tetto del magazzino dello stabilimento S. per la manutenzione dell’impianto di riscaldamento. Improvvisamente la copertura in fibrocemento ha ceduto e l’uomo è caduto a terra all’interno dello stabile. Gli altri operai che erano con lui hanno dato l’allarme e sul posto è subito arrivato un mezzo del 118. L’operaio non ha perso conoscenza ma vista la gravità delle sue condizioni, è stato trasportato in ambulanza a Firenze. Sono in corso verifiche su eventuali anomali nelle procedure per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

Notizia tratta da Noi web del 23 novembre 2012

 

 

La Gen. C. è società che si occupa di installazione e manutenzione di pompe di calore.

In data 14/2/2012 due suoi dipendenti, precisamente lavoratore infortunato Lorenzo, in qualità di preposto, e Yuri P.i, si recavano presso l’edificio condotto dalla  S. S.r.l. e sito in Lucca Via San Concordio ove effettuavano un intervento di manutenzione dell’impianto di condizionamento, il tutto operando stando a terra e senza recarsi sul tetto, come tra l’altro previsto dall’organizzazione dei lavori.

 

Allo stesso modo il giorno 20 marzo 2012 il dipendente della Gen. C., Sig. M., con un collega, si recava presso il predetto edificio ove provvedeva allo spegnimento dell’impianto, il tutto sempre operando “in ambiente”, senza necessità alcuna di dover recarsi sul tetto e attenendosi a quanto previsto nel programma lavori di operare stando a terra.

In data 23/11/2012 i dipendenti lavoratore infortunato Lorenzo, in qualità di preposto, e Yuri P., si recavano nuovamente presso l’edificio condotto dalla S. S.r.l. di Via San Concordio perché dovevano provvedere alla riaccensione dell’impianto di riscaldamento; come da programma di lavoro anche questo intervento doveva essere svolto all’interno degli edifici della società.

Giunti sul posto i due operatori verificavano esserci delle anomalie nell’impianto e decidevano di accedere al tetto, senza prima consultarsi con il proprio datore di lavoro o con una delle figure di riferimento aziendali (V.M. quale RSPP, B. A. RLS o Ag.), nonostante ci fosse l’obbligo di detta comunicazione prima di operare in difformità al programma lavori aziendale.

 

Prendevano la scala che hanno in dotazione sul proprio mezzo e mentre P. stava a terra a tenere la scala, il lavoratore infortunato saliva sul tetto, senza aver indossato nessun dispositivo di protezione anticaduta, nonostante fossero in dotazione e, anzi, presenti sul mezzo che avevano utilizzato per recarsi presso la S.

 

Il Sig. lavoratore infortunato, giunto sul tetto e constatato che fosse in eternit e che non ci fossero punti di aggancio o una linea vita, decideva, comunque, di proseguire, senza rispettare le regole aziendali e senza consultare nessun responsabile in azienda.

 

Dopo aver percorso decine di metri sul tetto e aver anche superato un dislivello di circa un metro, procedendo su un camminamento in cemento armato largo circa 40 cm, giungeva alle macchine. A questo punto decideva di tornare al furgone per prendere gli attrezzi che non aveva portato con sé e nel frattempo chiamava col cellulare il Sig. Ag. per informarlo della situazione e chiedergli approvazione ad effettuare l’intervento; purtroppo il Sig. Ag. era in autostrada e stava guidando e quindi gli rispose che non poteva ascoltarlo e che si sarebbero sentiti non appena giunto in ditta a distanza di pochi minuti.

 

A questo punto il Sig. lavoratore infortunato chiamò in ditta il RLS Sig. Bia. e si confrontò con lui per avere l’approvazione dal punto di vista economico all’effettuazione di questa manutenzione straordinaria, non prevista nel programma lavori; richiesta di approvazione economica perché la S. era un cattivo pagatore, e quindi tutti gli interventi andavano prima concordati e autorizzati.

Nella telefonata il lavoratore infortunato non fece minimamente cenno al fatto che si trovasse sul tetto dell’edificio della  S. o che ci fossero problemi di sicurezza.

 

Nel ritornare, giunto all’altezza del dislivello presente sul tetto dell’edificio, mentre lo stava superando, sempre mentre parlava al cellulare con il RLS, inciampò o scivolò, e cadde sulla parte del tetto in eternit sottostante, che a causa del peso e dell’urto cedette e il lavoratore infortunato precipitò a terra da circa 5 metri d’altezza.

 

Immediatamente intervenne il collega di lavoro e altro dipendente della S. che chiamarono subito i soccorsi.

A seguito di detto infortunio il Sig. lavoratore infortunato riportò danni permanenti e venne risarcito dalla Gen. C. e dal suo datore di lavoro in modo integrale come da lui stesso riconosciuto all’atto di rimettere la propria costituzione di parte civile.

 

A fronte di ciò si svolse processo penale a carico del datore di lavoro V. G. avanti il Tribunale di Lucca, che si concluse con lettura del dispositivo in data 8/10/2015; le motivazioni sono state rese pubbliche dopo i 90 giorni prefissati nel dispositivo, essendo state depositate in data 23/1/2016, e notificate al legale dell’imputato in data 24/2/2106 e all’imputato in data 25/2/2016.

 

Sentenza impugnata avanti la Corte d’Appello di Firenze, discussa all’udienza del 13/3/2018 in cui, con sentenza n. 1272/2018 pubblicata in data 11/6/2018, la suddetta Ecc.ma Corte d’Appello di Firenze in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca in data 8/10/2015, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ridetermina la pena in mesi tre di reclusione con beneficio della non menzione nel casellario penale e della sospensione condizionale della pena.

 

La sentenza di Cassazione riassume in modo perfettamente aderente alle richieste dell’imputato il ricorso presentato, che respinge, riconoscendo peraltro in astratto la non irrilevanza delle questioni prospettate, che è già un successo stante le crescenti difficoltà poste da recenti riforme legislative alla possibilità di ricorrere alla Suprema Corte, possibilità che è un vero e proprio percorso ad ostacoli che i legali devono superare ricorrendo a buoni argomenti e grande duttilità argomentativa.

 

Il comportamento imprudente dell’infortunato: la tesi della difesa avanti la Suprema Corte

“La Corte d’Appello ritiene non esservi stato un comportamento imprudente nell’agire dell’infortunato e infatti afferma nelle motivazioni a pag. 5 e 6:” … Appare indubbio che sebbene nel momento in cui l’intervento del 23 novembre del 2012 è stato programmato non fosse segnalata una situazione di blocco dell’impianto, la circostanza che il lavoratore infortunato, dopo aver constatato che l’impianto non funzionava regolarmente – e dunque non era possibile effettuare l’operazione di manutenzione e accensione che era prevista – abbia deciso di accedere alle unità esterne posizionate sul tetto per individuare il problema e completare la manutenzione non può certo essere considerata come una condotta abnorme e imprevedibile … ” continua la Corte d’Appello affermando anche che :” … l’accesso alla copertura per verificare quali fossero i problemi delle unità esterne dell’impianto di climatizzazione-riscaldamento non era certamente escluso e al tecnico non si richiedeva di munirsi di una autorizzazione preventiva. Si trattava, anzi, di un’operazione da considerare prevedibile perché il servizio di manutenzione comprendeva – come d’altra parte è logico – sia le unità interne sia quelle esterne …”

 

Qui è evidente il salto logico qualora si consideri quanto prospettato nel precedente motivo, l’incarico era di effettuare un intervento ben determinato, l’operatore da tale ordine di servizio si è discostato consapevolmente, per due ordini di motivi:

 

  1. vero che astrattamente una tale possibile estensione dell’attività può anche essere immaginata, ma nel momento in cui è il dipendente stesso che si rende conto di aver varcato la soglia di quel che gli è consentito, e consapevole di aver bisogno di una specifica autorizzazione, si reca sul luogo pericoloso attendendo l’autorizzazione dopo essersi già posto in pericolo, anziché attendere la necessaria autorizzazione, configura un contesto in cui appare irragionevole pretendere dal datore di lavoro ulteriori e non ipotizzabili misure, oltre quelle adottate di aver dato un preciso ordine di servizio, tale da rendere consapevole l’operatore di non poter procedere in modo difforme senza autorizzazione.
  2. Il Giudicante ha ancora una volta errato in quanto il comportamento abnorme e imprevedibile che si contesta abbia tenuto l’infortunato non è l’essersi recato a svolgere lavori in quota, attività prevista anche nel documento di valutazione del rischio, e possibile a chi effettua lavori di manutenzione, e per la quale erano dotati di idonei DPI, ma l’essersi recato a svolgere lavori in quota su quello specifico tetto in assoluta e palese assenza delle necessarie condizioni di sicurezza e aver camminato per decine di metri in altrettanto palesi condizioni di insicurezza, contravvenendo a tutte le regole di sicurezza apprese sia attraverso corsi di formazione, sia in ben 16 anni di esperienza e, altresì, rammentate in occasione di tutte le uscite in quanto stampate sul retro dei programmi e riepiloghi giornalieri con il numero telefonico per contattare i referenti aziendali per la sicurezza in caso di necessità

Nello svolgimento di questo motivo di gravame, partiamo da questa certezza: per la Corte d’Appello vi era un’evidente carenza di misure di sicurezza come riportato a pag. 6 ove si legge:”… nella specie si trattava di una copertura totalmente priva di sistemi di ancoraggio per cinture di sicurezza e di passaggi protetti da idonei parapetti; per di più realizzata in lastre di cemento amianto – notoriamente poco resistenti – e su più livelli, con necessità per chi vi accedeva di superare dislivelli di circa un metro tra una sezione e l’altra del tetto … ”; nonostante questa situazione di grave e palese pericolo: 1. Copertura priva di ancoraggio, 2. Senza idonei parapetti, 3. In lastre di cemento armato notoriamente poco resistenti; 4. Con necessità di superare dislivelli, l’infortunato, invece, che fermarsi, come gli avevano più volte detto e insegnato, come gli suggeriva l’esperienza accumulata, oltre che il buon senso d’agire della persona media (vedasi successivo punto 8), e come sia lui che suoi compagni di lavoro avevano fatto in analoghe situazioni di pericolo (la stessa Corte d’Appello riporta un episodio di questa natura proprio relativo allo stesso luogo ove si è verificato l’infortunio, quando a pag. 5 afferma che il dipendente M. “aveva comunque cercato di salire sul tetto per conoscere la tipologia delle macchine installate (come da lui stesso dichiarato), poi rinunciando soltanto perché laccesso alla copertura non era sicuro” – lo stesso atteggiamento avrebbe dovuto tenere il lavoratore infortunato rinunciare a fare l’intervento perché pericoloso e avvertire di ciò il datore di lavoro; questo il comportamento corretto e conosciuto e tenuto in azienda da dipendenti come sarà esplicato nel presente motivo di doglianza), il lavoratore infortunato decide di porsi in una situazione altamente pericolosa, lo fa consapevolmente (non può essere capitato per caso di ritrovarsi in mezzo a un tetto in eternit, senza agganci, dopo aver camminato per almeno una ventina di metri) e senza che nessuno glielo avesse chiesto e tanto meno imposto.

 

Andiamo a verificare più in dettaglio e per come è emerso in istruttoria, quale sia stato il comportamento dell’infortunato in questo episodio specifico che ci occupa, considerando elementi già presenti nel processo di primo grado e ribaditi nell’atto di appello, ma che la Corte d’Appello di Firenze non ha tenuto in alcuna considerazione, e che dimostrano, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d’Appello di Firenze, che il datore di lavoro non ha trascurato le problematiche della sicurezza di quella lavorazione:

  1. il lavoratore infortunato lavorava alla Gen. C. come manutentore da ben 16 anni, circostanza confermata dal lavoratore infortunato stesso a pag. 6 della propria testimonianza, verificato e confermato anche dagli ispettori della Asl intervenuti in loco, che hanno definito l’infortunato come persona esperta (S. ud del 23/4/2015 pag. 16 “… noi sappiamo che lui (l’infortunato n.d.r.) è da 16 anni che lavora nel settore, è un esperto tecnico specializzato in impianti di climatizzazione e che ha avuto una formazione per tale compito …”);
  2. nel 2010 l’infortunato aveva ricevuto l’attribuzione delle condizioni di persona esperta e qualificata - secondo la normativa tecnica CEI 11-27 - (come da allegato prodotto agli atti del procedimento); l’infortunato è, quindi, tecnico particolarmente capace e competente nello svolgimento del proprio lavoro;
  3. il lavoratore infortunato aveva effettuato corsi di formazione sulla sicurezza, ci sono gli attestati prodotti in atti, ciò è stato riconosciuto anche dall’infortunato vedasi a pag. 18 della propria testimonianza parla dei corsi di formazione sull’uso dei DPI, a pag. 19 sull’uso delle imbracature, a pag. 20 che ha fatto corso preposti; anche gli ispettori Asl, nel rendere la propria testimonianza, hanno confermato l’adempimento dell’obbligo della formazione avendone verificato la sussistenza;
  4. il lavoratore infortunato a fronte del corso di formazione quale preposto, avvenuto in data 9 dicembre 2008 (vedasi attestato e programma allegato in atti), è stato nominato preposto con designazione formale (allegata agli atti depositati) in data 21/1/2009; ruolo riconosciuto anche di fatto dal suo compagno di lavoro P. a pag. 33 della propria testimonianza ove emerge come il lavoratore infortunato fosse il più “alto” di lui, superiore nella scala gerarchica, e più esperto e avesse, pertanto, il compito di sovrintendere il lavoro degli altri, chiedendo il rispetto di regole aziendali, che lui per primo, come stiamo evidenziando non ha rispettato.
  5. il lavoratore infortunato aveva a propria disposizione i DPI adeguati per lavorare in quota, lavoratore infortunato pag. 14:”all’interno del furgone avevamo tutti i dispositivi personali e individuali che la ditta ci ha fornito” ma rispondendo alla domanda del PM se avesse indossato il corpetto o il trapezio il lavoratore infortunato risponde:” NO”; fatto confermato da P. pag. 32. lavoratore infortunato afferma, inoltre, che non sapeva come fosse il tetto e nemmeno sapeva che non avrebbe trovato gli agganci. Da ciò si deduce che è salito sul tetto senza sapere come fosse e nonostante ciò senza imbracatura, ma non perché non ci fossero dei punti di ancoraggio, infatti non essendoci mai stato non poteva saperlo, ma perché ha deciso di NON utilizzare i DPI, indipendentemente dalle condizioni della copertura; indice che in quella situazione si è comportato in modo improvvido e imprudente, sottovalutando il rischio e non rispettando le precise indicazioni impartite dalla Gen. C. all’atto della formazione quale preposto e stampate sul retro di ogni programma e riepilogo giornaliero (una cui copia abbiamo depositato in atti all’udienza del 14/5/2015) dove al punto 16 si legge:” … nel caso di lavorazioni in quota agganciarsi alle apposite linee vita dopo aver indossato le imbracature certificate; in caso di assenza di tali disposizioni di sicurezza non procedere se non dopo avere contattato RSPP e RLS”; ciò confermato anche dal teste V. pag. 10 della sua testimonianza. Fatto ancor più grave è che dalla testimonianza resa dall’infortunato emerge la consapevolezza dello stesso di quale fosse il comportamento corretto da tenere sui tetti, quando afferma che “sul tetto si sale con l’imbragatura e ti attacchi con una corda alla linea vita” (pag. 11). Questa consapevolezza l’hanno dimostrata anche gli altri dipendenti che si sono recati presso il punto vendita  S. di Lucca, sia P. che M., P. pag. 34 alla domanda del giudice “come ci andate sul tetto, con le cinture di sicurezza, con le funi, come ci andate?” risponde “Sì, di solito si”.
  6. il lavoratore infortunato parlava al cellulare mentre si trovava a camminare su un tetto in eternit, lavoratore infortunato pag. 9:”salendo sul tetto sono arrivato a queste unità che erano in allarme, ho chiamato in ditta per sapere se potevo fare assistenza oppure no … ho chiamato col cellulare” ed è caduto mentre stava parlando al telefono (vedasi testimonianza Bia. ud del 14/5/2015 pag. 19-20), su un tetto in eternit mentre scendeva da un dislivello, contro ogni norma di sicurezza, di esperienza, di buon senso e nel mancato rispetto delle disposizioni dettata dalla società e stampate sul retro di ogni programma giornaliero (depositato in atti), ove al punto 19 si afferma ”non effettuare mai lavorazioni che comportano rischio elettrico … contemporaneamente all’utilizzo di telefoni mobili e/o interfonici; non utilizzare mai tali dispositivi mentre s sta camminando su coperture, camminamenti, attraversamenti”, invece, l’infortunato stava utilizzando un cellulare proprio mentre camminava sul tetto e su un tetto in eternit, certamente causa di distrazione e, quindi, di possibile inciampo, che è proprio quello che si è verificato e che è ciò che il divieto intendeva evitare.
  7. il lavoratore infortunato aveva la possibilità e il dovere di confrontarsi sulla sicurezza con i responsabili tecnici in caso di necessità sulla sicurezza ma non l’ha fatto, né con RLS, né con Ag. e neppure con il RSPP; ha solo chiesto se l’intervento era garantito dal punto di vista economico, nessun accenno alla condizione in cui si trovava ad operare
  8. è un fatto noto, di buon senso e non solo conosciuto da tecnici esperti, (è fatto evidente anche per i giudici della Corte d’Appello) che il tetto in eternit sia pericoloso, lo hanno confermato entrambi gli ispettori della asl nel corso della loro testimonianza (S. pag. 13 e B. pag. 20) e anche il teste M. ha riferito come sul tetto in eternit NON ci sarebbe mai andato senza legarsi a una linea vita, vedasi a pag. 54: Giudice “E sui tetti in eternit” M. “No sinceramente non ho mai avuto opportunità di montarci in eternit” Giudice “Lei ci va?” M. “No io non ci sono mai nemmeno andato” Giudice”Ho capito. Ma se il tetto è di eternit o di tegole bisogna legarsi?” M. “ Certo a quel punto si è ovvio” Giudice”E come vi legate” M. “Con cinture di sicurezza , quello è ovvio” Giudice”e dove le mettete, addosso?” M. “Addosso”; pertanto, un operatore esperto e formato come il lavoratore infortunato non poteva NON conoscere, anzi DOVEVA conoscere e applicare la regola che non si cammina e non si calpestano in nessun modo le coperture in eternit senza ancoraggi di sicurezza, soprattutto essendo lo stesso anche preposto.

Dunque l’infortunato ha disatteso tutte le cautele impartite dall’azienda.

 

A conclusione ci poniamo la domanda che si è posta nella sentenza n. 8883/2016 la stessa Suprema Corte: era possibile prevedere che un operaio dotato di siffatta qualificazione ponesse in essere un comportamento del genere? A fronte di tutto quanto sopra evidenziato non possiamo che rispondere che non era assolutamente prevedibile un comportamento del genere e, quindi, se non era prevedibile non era nemmeno prevenibile; il comportamento tenuto dall’infortunato, deve essere qualificato come certamente imprevedibile, se non addirittura abnorme.

 

Il lavoratore infortunato era in grado, avendone tutti gli strumenti, compreso esperienza e formazione, di accorgersi della situazione di pericolo e, conseguentemente, di evitarla.

 

Il comportamento del lavoratore infortunato risulta essere imprudente e abnorme, alla luce dell’orientamento in materia di sicurezza sul lavoro da parte della Suprema Corte.

Il “nuovo” corso interpretativo dettato dalla Suprema Corte è ben evidenziato e illustrato nella sentenza n. 8883/2016 (che conferma precedente Cass. N. 41486/2015 e altri):”… Questa Corte Suprema ha reiteratamente affermato - e si ritiene di dover ribadire- che non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il com­portamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'e­vento … tuttavia era da prevedersi che un operaio dotato di siffatta qualificazione - ponesse in essere un comportamento del genere? Sul punto va ricordato che, come affermato nella recente sentenza delle Se­zioni Unite n. 38343/2014 sul c.d. caso Thyssenkrupp, in tema di colpa, la ne­cessaria prevedibilità dell'evento - anche sotto il profilo causale - non può ri­guardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute artico­lazioni, ma deve mantenere un certo grado di categorialità, nel senso che deve riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca quello oggetto del processo (Cass. Sez. Un., n. 38343 del 24.4.2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, rv. 261103 nella cui motivazione la Corte ha precisato che, ai fini della imputazione soggettiva dell'evento, il giudizio di prevedibilità deve essere formulato facendo riferimento alla concreta capacità dell'agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche qualità personali). Inoltre, è stato precisato che nel reato colposo omissivo improprio, il rappor­to di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stre­gua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della ca­ratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto (Cass. Sez. Un., n. 38343 del 24.4.2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, rv. 261103; conf. sez. 4, n. 49707 del 4.11.2014, Incorcaia ed altro, rv. 263284; sez. 4, n. 22378 del 19.3.2015, PG in proc. Volcan ed altro, rv. 263494). La Corte di legittimità ha anche ricordato, in una recente pronuncia (sez. 4, n. 41486 del 5.5.2015, Viotto, non mass.), come il sistema della normativa antinfortunistica, si sia lentamente trasformato da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro che, in quanto soggetto garante era investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori (non soltanto fornendo i dispositivi di sicurezza idonei, ma anche controllando che di questi i lavoratori facessero un corretto uso, anche imponendosi contro la loro volontà), ad un modello "collaborativo" in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori. …

 

Ricordava ancora la sentenza 41486/2015 che in giurisprudenza, dal principio "dell'ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore" (che si rifà spesso all'articolo 2087 c.c.), si è passati - a seguito dell'introduzione del Decreto Legislativo n. 626 del 1994 e, poi del Testo Unico 81/2008 - al concetto di "area di rischio" (cfr. sez. 4, n. 36257 del 1.7.2014, rv. 260294; sez. 4, n. 43168 del 17.6.2014, rv. 260947; sez. 4, n. 21587 del 23.3.2007, rv. 236721) che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva.

Strettamente connessa all'area di rischio che l'imprenditore è tenuto a dichiarare nel DVR, si sono, percio', andati ad individuare i criteri che consentissero di stabilire se la condotta del lavoratore dovesse risultare appartenente o estranea al processo produttivo o alle mansioni di sua specifica competenza.

Si è dunque affermato il concetto di comportamento "esorbitante", diverso da quello "abnorme" del lavoratore. Il primo riguarda quelle condotte che fuoriescono dall'ambito delle mansioni, ordini, disposizioni impartiti dal datore di lavoro o di chi ne fa le veci, nell'ambito del contesto lavorativo, il secondo, quello, abnorme, già costantemente delineato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, si riferisce a quelle condotte poste in essere in maniera imprevedibile dal prestatore di lavoro al di fuori del contesto lavorativo, cioè, che nulla hanno a che vedere con l'attività svolta. La recente normativa (T.U. 2008/81) impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e comunque di agire con diligenza, prudenza e perizia. Le tendenze giurisprudenziali si dirigono anch'esse verso una M.re considerazione della responsabilità dei lavoratori (c.d. "principio di autoresponsabilità del lavoratore). In buona sostanza, si abbandona il criterio esterno delle mansioni e - come condivisibilmente rilevava la sentenza 41486/2015, "si sostituisce con il parametro della prevedibilità intesa come dominabilità umana del fattore causale".

A sostegno della nostra tesi anche altra sentenza della Cassazione del 16 marzo 2016 est, Manna in cui si sostiene il seguente principio:” … La sorveglianza dovuta da datori di lavoro, dirigenti e preposti non deve essere ininterrotta e con costante presenza fisica del controllore accanto al lavoratore … tale obbligo di vigilanza subisce un’ulteriore attenuazione, in base ad un principio di ragionevole affidamento nelle accertate qualità del dipendente, in ipotesi di provetta specializzazione dell’operaio munito di approfondita conoscenza d’una determinata lavorazione cui sia addetto da lungo tempo …”; è esattamente il caso che ci occupa.

 

Il datore di lavoro non ha più, dunque, un obbligo di vigilanza assoluta ri­spetto al lavoratore, non risponderà dell'evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore stesso.

Per i supremi giudici il dipendente deve agire con diligenza e prudenza, senza avventurarsi in situazioni pericolose.

 

La domanda che ci siamo posti e che si era posta anche la Suprema Corte: era da prevedersi che un operaio dotato di siffatta qualificazione ponesse in essere un comportamento del genere? il Tribunale di Lucca non se l’è minimamente posta, e nemmeno la Corte d’Appello di Firenze.

 

A fronte di ciò si deve concludere che il comportamento dell’infortunato è da qualificare come certamente imprevedibile, se non addirittura abnorme. E di tutto questo non vi è traccia né nella sentenza di primo grado e neppure in quella di appello; non c’è nemmeno un accenno a un concorso di colpa da parte dell’infortunato.

 

Oltre a ciò il lavoratore infortunato, con il suo comportamento, ha violato anche quanto previsto dall’art 20 D. Lgs. 81/08 c. 2 lett. b) osservare le disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dirigenti e preposti ai fini della protezione collettiva e individuale, ed anche lett d) utilizzare i DPI, e pure la lett. e) segnalare situazioni di pericolo; nulla di tutti questi primari doveri di sicurezza richiesti dalla norma e posti a carico dei dipendenti sono stati rispettati dall’infortunato.

Ed essendo preposto ha violato anche quanto previsto nell’art 19 D. Lgs. 81/08 lett a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; e lett. f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”.

 

Questo è il nucleo centrale degli argomenti difensivi svolti avanti la Suprema Corte di cassazione, che ha ritenuto di respingere non senza però aver argomentato in modo articolato e tenendo in dovuta considerazione questi stessi argomenti.

 

È perciò interessante, leggendo la sentenza e gli argomenti della difesa, notare la dialettica argomentativa che si sviluppa avanti la suprema corte.

 

Giova anche ricordare che la difesa dell’imputato ha operato fin dall’inizio per far ottenere all’infortunato un risarcimento assai significativo, congruo rispetto al danno riportato (da un punto di vista economico perché ovviamente l’invalidità non ha prezzo da un punto di vista globale di considerazione dell’importanza della persona umana), il che ha portato la parte civile a rinunciare ad essere presente nel procedimento penale fin dal primo grado di giudizio.

 

 

Commento alla sentenza a cura dell’avv. Rolando Dubini, difensore dell’imputato con l’avv. Luca Dozio, e nel primo grado di giudizio anche con l’avv. Giorgio Carozzi, tutti del Foro di Milano. Gli argomenti difensivi qui presentati sono stati sviluppati dai predetti avvocati con la collaborazione dell’avv. Licia Colombo del Foro di Busto Arsizio.

 

 

Scarica la sentenza di riferimento:

Corte di Cassazione - Cassazione Penale sezione IV – Sentenza n. 23244 del 28 maggio 2019 - Caduta dal tetto durante i lavori di manutenzione dell'impianto di climatizzazione. Inutili le cinture se mancano adeguate linee vita.



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Rispondi Autore: Dani Mass - likes: 0
10/07/2019 (07:24:32)
Mi risulta che l'installazione della linea vita è obbligatoria solo in caso di manutenzione straordinaria o sbaglio?
Comunque, siamo sicuri che solo installando la linea vita si sarebbe evitato l'incidente?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
27/09/2019 (09:53:19)
La sua osservazione è condivisibile Dani Mass. E comunque il telefono è un fattore di rischio da non sottovalutare.

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