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Lavoro su alberi con funi: i dispositivi di protezione individuale
Roma, 24 Mar – Le attività di lavoro in quota sugli alberi con funi, che comportano, dunque, l'accesso e il posizionamento in quota tramite l'uso di funi, devono essere effettuati utilizzando dei dispositivi di protezione individuale (DPI) conformemente a quanto disposto dal Capo II del Titolo III del d.lgs. n. 81/2008. Dispositivi che risultano molto importanti anche in considerazione dei tanti rischi per gli operatori partendo dal rischio prevalente che è indubbiamente il rischio di caduta dall’alto.
A fornirci qualche informazione, sia generale che specifica, sugli idonei dispositivi di protezione individuale in queste attività è un documento allegato alla Circolare n. 2 del 13 febbraio 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Il documento allegato “ Istruzioni per l’esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi” fornisce, infatti, informazioni tecniche per la corretta scelta e uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale e individua le procedure di recupero, in caso di situazioni di soccorso, di operatori non più autosufficienti o impossibilitati a muoversi.
Torniamo a parlare del documento ministeriale soffermandoci sul tema dei DPI, nel lavoro su alberi con funi, con riferimento ai seguenti argomenti:
- Lavori su alberi con funi: la scelta dei dispositivi di protezione individuale
- Dispositivi di protezione individuale: condizioni di impiego e nota informativa
- Lavori su alberi con funi: quali dispositivi di protezione individuale usare
Lavori su alberi con funi: la scelta dei dispositivi di protezione individuale
Il paragrafo 7 del documento – “Dispositivi di protezione individuali (DPI)” – ricorda innanzitutto che per dispositivo di protezione individuale si intende “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
Si segnala poi che questi dispositivi devono essere conformi al Regolamento UE 2016/425 “che ne regolamenta le modalità di progettazione e di costruzione ai fini della libera commercializzazione su tutto lo spazio economico europeo e attribuisce al costruttore la responsabilità di garantire il rispetto dei ‘requisiti essenziali di salute e sicurezza’”. E i DPI si possono considerare conformi a tali requisiti “se muniti della marcatura CE e per i quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta, una dichiarazione di conformità CE, da allegare alla documentazione tecnica del modello, con la quale si attesta che i DPI prodotti sono conformi alle disposizioni di legge”.
I DPI – continua il documento allegato alla Circolare - devono inoltre:
- “essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità;
- in caso di rischi multipli che richiedano l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti”.
Si ricorda poi che i DPI - che devono essere impiegati “quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro” – devono essere “scelti comparando le informazioni e le caratteristiche tecniche desumibili dalla documentazione predisposta dai costruttori e le caratteristiche che essi devono avere in relazione alle esigenze evidenziate dalla valutazione dei rischi”. E la scelta dei DPI “deve essere rinnovata ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione”.
Dispositivi di protezione individuale: condizioni di impiego e nota informativa
Si indica poi che in relazione alle informazioni ed alle norme d'uso fornite dal fabbricante, “devono essere individuate le condizioni d'impiego dei DPI specie per quanto concerne durata, entità del rischio da prevenire, frequenza di esposizione al rischio e prestazioni del dispositivo”. E la nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante “deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, e, tra le altre istruzioni, quelle relative a:
- deposito, impiego, pulizia, manutenzione, revisione e disinfezione;
- accessori utilizzabili;
- classi di protezione adeguate ai diversi livelli di rischio e corrispondenti limiti di utilizzazione;
- data o termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti”.
Si segnala poi che i dispositivi di protezione individuale devono essere:
- conservati in efficienza assicurando la salvaguardia delle condizioni di sicurezza e di igiene mediante appropriati processi di manutenzione strutturati sulle indicazioni fornite dal fabbricante;
- utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- utilizzati dai lavoratori solo se corredati da istruzioni; in particolare dovranno sempre essere disponibili informazioni relative ai rischi dai quali il DPI protegge. La nota informativa deve essere redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario”.
Inoltre ogni DPI deve “preferibilmente essere ad uso personale; qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, devono essere prese misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema di sicurezza e di carattere igienico/sanitario ai vari utilizzatori. Appropriate procedure aziendali devono essere stabilite per indicare, al termine dell’utilizzo, le modalità di riconsegna, deposito e conservazione dei DPI”.
Lavori su alberi con funi: quali dispositivi di protezione individuale usare
Chiaramente i dispositivi di protezione individuali devono poi essere utilizzati solo a seguito di formazione adeguata. E, in particolare, i DPI appartenenti alla terza categoria, “di progettazione complessa e destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente, come ad esempio quelli destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto, possono essere utilizzati solo dopo specifico addestramento”.
Veniamo, in conclusione, ad un elenco dei “principali DPI per la protezione contro le cadute dall’alto per l’accesso e posizionamento sul lavoro su alberi:
- cintura con cosciali per la sospensione UNIEN 813 (solo se integrata nella imbracatura per il corpo UNIEN 361);
- cintura di posizionamento (solo se integrata in una cintura con cosciali) UNIEN 358;
- cordino di posizionamento UNIEN 358;
- connettori UNIEN 362;
- funi (corde con guaina a basso coefficiente di allungamento) per il lavoro, la sicurezza e gli ancoraggi UNIEN 1891;
- pulegge UNIEN 12278;
- sistemi di regolazione per la fune di sicurezza UNIEN 12841 tipo A;
- sistemi di regolazione per la salita sulla fune di lavoro UNIEN 12841 tipo B;
- sistemi di regolazione per la discesa sulla fune di lavoro UNIEN 12841 tipo C;
- ancoraggio UNIEN 795 classe B;
- casco da industria UNIEN 397 con sottogola e resistenza agli urti laterali;
- Ulteriori dpi: per la protezione dell’udito UNIEN 352-3 (cuffie) e degli occhi UNIEN 14458 (visiera)”.
Si indica poi che, “solo nei casi eccezionali, legati alla limitata altezza dell’albero e alla conformazione della chioma” (di cui al 4° periodo del paragrafo 6.3.3 del documento sull’installazione del sistema di accesso) “in cui non si utilizza un sistema di arresto caduta”, si può utilizzare:
- cintura con cosciali per la sospensione (imbracatura bassa) UNIEN 813.
Il documento riporta poi anche un breve elenco di idonei dispositivi di protezione antitaglio che possono utilizzare gli operatori:
- calzatura antitaglio EN ISO 17249;
- pantalone antitaglio UNIEN 381;
- protezioni per l’avambraccio (manicotti) e le mani (guanti) oltre alle eventuali protezioni del torace qualora necessario”.
Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del documento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che riporta ulteriori informazioni sui DPI e altri suggerimenti e indicazioni per la tutela degli operatori del settore.
RTM
Scarica la normativa di riferimento:
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