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Un manuale per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Un manuale per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Documentazione

05/06/2013

Disponibile in rete un manuale relativo al ruolo, doveri, diritti e competenze di RLS e RLST. La riunione periodica, la modulistica, la nomina e i compiti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Taranto, 5 Giu – Il ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che è venuto rafforzandosi con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, non è semplice. Come per tutti i “mestieri” si ha la necessità non solo di acquisire competenze specifiche, ma anche di acquisire un adeguato metodo di lavoro.
 
Per aiutare gli RLS nelle aziende e supportarli nello svolgimento delle loro attività l’ Ente Scuola Edile Taranto e il  Comitato Paritetico Territoriale per le attività in edilizia della Provincia di Taranto hanno realizzato uno specifico manuale.
 
Il “Manuale per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza”, curato dal Dott. Gennaro De Pasquale (Tecnico della prevenzione, formatore e dipendente dell’ASL Taranto - dipartimento di prevenzione SPESAL), si sofferma sulla legislazione vigente, sul ruolo degli RLS e sui diritti e doveri dei principali attori della sicurezza aziendale (datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, ...).
 
Un capitolo del manuale offre informazioni sulla presenza e  nomina di RLS e RLST (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali).

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Corso online di formazione per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) del settore Edilizia

In tutte le aziende, o unità produttive, deve essere eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Nelle aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori l’RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48 del D.Lgs. 81/2008.
É necessario informarsi presso l’Organismo Paritetico territoriale di riferimento se “è già presente il rappresentante territoriale individuato per più aziende dello stesso comparto di appartenenza”. E in caso di “non presenza del RLST, che esercita le funzioni attribuite con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza, l’organismo paritetico territoriale dovrà provvedere alla sua elezione”.
 
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. E “qualora non vi siano particolari accordi in sede di contrattazione collettiva il Ministero del Lavoro destinerà un’unica giornata Nazionale utile alla elezione di tutti i Rappresentanti dei lavoratori”.
Si ricorda che la funzione di RLST è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali.
 
Nei contesti produttivi “aventi presenza di più imprese potrà essere eletto, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il Rappresentante dei lavoratori di sito produttivo, relativo a:
- “porti sedi di Autorità portuale;
- centri intermodali di Trasporto;
- impianti siderurgici;
- cantieri con rapporto 30.000 uomini giorno;
- contesti produttivi con problematiche connesse ai rischi interferenti con numero di addetti superiori a 500 unità”.
 
Si ricorda che “salvo diverse determinazioni stabiliti in sede di contrattazione collettiva e/o integrativa, il numero minimo dei rappresentanti da eleggere sono di:
- un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
- tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
- sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive”.
Si segnala inoltre che:
- il datore di lavoro dovrà “provvedere a comunicare il nominativo all’INAIL ed all’OPT (organismo paritetico territoriale)”;
- “l’esercizio di funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con le nomine di responsabile o addetto ai servizi di prevenzione protezione aziendale”.
 
Veniamo ora ai compiti del RLS.
 
Il RLS ha la “facoltà di accedere in tutti i luoghi di lavoro al fine di conoscere la realtà lavorativa e poter comunicare con i lavoratori dai quali potrà percepire il livello di sicurezza esistente ed i limiti presenti”.
Inoltre deve:
- poter ricevere dai responsabili di azienda “le informazioni e la documentazione aziendale inerente le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro”;
- “essere in grado di partecipare alla riunione periodica”.
 
Si ricorda che alla riunione periodica - prevista all’art. 35 del Decreto legislativo 81/2008 - partecipano altri soggetti aziendali:
- “il datore di lavoro o suo delegato;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- il medico competente”. 
Durante la riunione periodica:
- viene data “informazione sugli infortuni e le malattie professionali rappresentate sotto forma statistica”;
- si esamina “dettagliatamente la Valutazione dei Rischi e il RLS fa proposte in merito all’attività di prevenzione”.
 
In particolare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (con riferimento al “materiale didattico e formativo” contenuto nel manuale e a cura di Pietro Oliva):
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni: “nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi collettivi nazionali. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave, in tale ipotesi l’accesso avviene previa segnalazione all’organo paritetico di riferimento. Se l’azienda impedisce l’accesso al RLST, questi lo comunica all’organismo paritetico o in sua mancanza, all’organo di vigilanza territorialmente competente”;
- è consultato: “preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione; sulla designazione delle varie figure aziendali (addetti al servizio di prevenzione, addetti alla prevenzione incendi, pronto soccorso, medico competente e RSPP); in merito all’organizzazione della formazione organizzazione del personale (di cui all all’art 37 D.L.vo 81/08); 
- riceve tempestivamente dal Datore di lavoro, su richiesta: DVR e DUVRI e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione del lavoro, gli infortuni e alle malattie professionali; le informazioni provenienti dai Servizi di vigilanza;
- promuove: “elaborazione, individuazione ed attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori e fa proposte in merito;
- formula: “osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; 
- avverte il responsabile dei rischi da lui individuati;
- può far ricorso “alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione dai rischi adottati non siano sufficienti a garantire sicurezza;
- è tenuto al segreto industriale”.
 
Per concludere ricordiamo che al manuale sono allegati diversi modelli di documenti:
- modello scheda convocazione elettorale aziende;
- modello comunicazione di avvenuta elezione del RLS;
- modello verbale di riunione periodica;
- modello richiesta convocazione riunione periodica;
- programmi corsi di formazione per RLS;
- programmi corsi di formazione per lavoratori;
- contenuti dei corsi di formazione antincendio;
- contenuti dei corsi di formazione primo soccorso.
 
 
 
Ente Scuola Edile Taranto e C.P.T. Taranto, “ Manuale per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza”, a cura del Dott. Gennaro De Pasquale (Tecnico della prevenzione, formatore e dipendente dell’ASL Taranto - dipartimento di prevenzione SPESAL), collana I Manuali degli Edili, edizione giugno 2010 (formato PDF, 5.57 MB).
 
 
RTM
 
 

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Rispondi Autore: Orgiu Nicola - likes: 0
05/06/2013 (19:17:48)
Sicuramente apprezzabile l'iniziativa della realizzazione e pubblicazione del manuale.
Nella lettura del testo ho aperto li link abbinato a "rappresentante dei lavoratori" che rimanda alla pubblicazione avvenuta in data 24 aprile 2012 dell'intervento del Dr. Beniamino Deidda (Procuratore generale della Toscana realizzato in occasione dell'assemblea degli RLS della FILCAMS CGL, testo che a suo tempo avevo letto e fortemente apprezzato; con stupore acquisisco che in data 30 aprile 2013 (recentemente) il sig. Antonio Sanna ha depositato un commento sull'articolo stesso che ritengo opportuno riproporre: "Buon giorno, sono un dipendente della pubblica istruzione, e sono stato riconfermato come RLS nella scuola dove presto servizio. Ho letto e riletto il presente articolo e purtroppo con rammarico mi ci sono rispechiato ogni volta, nelle condizioni di totale abbandono da chi dovrebbe tutelare chi svolge e con passione e con senso di responsabilità, o meglio vorrebbe svolgere, questo delicatissimo servizio. Estromissione totale da parte della dirigenza a tutto ciò che attiene la sicurezza, continue richieste ignorate, compresa una richiesta allo SPRESAL della locale ASL dalla quale non ho mai avuto risposta in nessun senso. Questo anno mi è stato riconfermato l'incarico dai lavoratori tramite l'RSU, ma mi è stato detto e fatto capire che è come che non ci fossi e che il mio ruolo è "fastidioso"...testuali parole....Vorrei avere indicazione per coonvolgere chi di competenza che stà un gradino più in su di quelli già interpellati. Sentitamente ringrazio, Antonio Sanna RLS".
Credo che di "Antonio Sanna" nel ruolo di RLS ce ne siano moltissimi, ma purtroppo sono abbandonati a loro stessi (tranne rarissimi casi nei quali la dirigenza aziendale ha maturato una corretta sensibilità verso la Salute e Sicurezza sul lavoro, traendone sicuramente dei vantaggi gestionali oltre che produttivi). Una sola domanda pongo: quando gli organismi di controllo entrano nelle aziende richiedono la presenza e partecipazione degli RLS?? Da quel che mi risulta sono eventi rarissimi ed eccezionali; non sarebbe il caso di attivare una buona prassi di partecipazione (come peraltro previsto nell'art. 50 comma 1. punti f) e i), D.Lgs. 81/2008, iniziativa promossa direttamente dagli stessi organismi di controllo. Sicuramente non si risolverebbero tutte le condizioni di abbandono ancora oggi vissute da tanti "Antonio Sanna", ma qunatomeno si darebbe voce a delle funzioni che spesso voce non hanno. Mi piacerebbe conoscere il proseguo di quanto lamentato dal lettore sig. Antonio Sanna. Grazie per l'ospitalità.
Rispondi Autore: Serena Marazzini - likes: 0
06/06/2013 (10:12:22)
Buongiorno, approfitto di questo interessante articolo sul RLS per porre il seguente quesito.

Con la scadenza del 31/05/2013, è stata riportata molto l'attenzione anche sulle imprese con meno di 10 lavoratori, aziende che comunque a parte la redazione del DVR, avrebbero già dovuto adempiere a tutti gli obblighi, ma questa è un'altra questione.
Facendo l'RSPP mi scontro molto con realtà di cui forse la Legge tiene poco conto, ovvero micro imprese con un solo lavoratore, a volte imprese individuali con uno stagista o tirocinante (equiparati a lavoratori) per pochi mesi, ecco in questi casi mi chiedo che senso ha eleggere un RLS anche se territoriale? Quando come consulente faccio presente questo obbligo i Datori di Lavoro mi guardano come se gli stessi rubando in casa, ed effettivamente forse la Legge dovrebbe tener conto che in realtà di questo tipo il ruolo, così importante che ha l'RLS, ha veramente poco senso. Inoltre non capisco perchè solo per questa figura non si tenga conto per la formazione della differenza di Rischio, che sia un'azienda con 2 lavoratori che siauna con 200, richio Basso o Alto, sempre 32 ore di corso sono, e sicuramente a livello di costo le aziende più piccole hanno un diverso ammortamento. Inoltre con un solo lavoratore come possono permettersi di non lavorare per 32 ore? e anche l'elezione del RLST trovo che sia veramente poco utile.
A Tal proposito avrei un altro quesito, se l'RLS non viene nominato poichè si ha un solo lavoratore, qual'è l'iter burocratico giusto da adottare per non incorrere in sanzioni?
La mancata elezione va comunicata necessariamente all'INAIL e al Comitato Paritetico Territoriale, o si può non comunicare nulla e poi saranno loro a contattare l'azienda?

Grazie per l'attenzione.
Rispondi Autore: Serena Marazzini - likes: 0
06/06/2013 (10:43:28)
Buongiorno, approfitto di questo interessante articolo sul RLS per porre il seguente quesito.

Con la scadenza del 31/05/2013, è stata riportata molto l'attenzione anche sulle imprese con meno di 10 lavoratori, aziende che comunque a parte la redazione del DVR, avrebbero già dovuto adempiere a tutti gli obblighi, ma questa è un'altra questione.
Facendo l'RSPP mi scontro molto con realtà di cui forse la Legge tiene poco conto, ovvero micro imprese con un solo lavoratore, a volte imprese individuali con uno stagista o tirocinante (equiparati a lavoratori) per pochi mesi, ecco in questi casi mi chiedo che senso ha eleggere un RLS anche se territoriale? Quando come consulente faccio presente questo obbligo i Datori di Lavoro mi guardano come se gli stessi rubando in casa, ed effettivamente forse la Legge dovrebbe tener conto che in realtà di questo tipo il ruolo, così importante che ha l'RLS, ha veramente poco senso. Inoltre non capisco perchè solo per questa figura non si tenga conto per la formazione della differenza di Rischio, che sia un'azienda con 2 lavoratori che siauna con 200, richio Basso o Alto, sempre 32 ore di corso sono, e sicuramente a livello di costo le aziende più piccole hanno un diverso ammortamento. Inoltre con un solo lavoratore come possono permettersi di non lavorare per 32 ore? e anche l'elezione del RLST trovo che sia veramente poco utile.
A Tal proposito avrei un altro quesito, se l'RLS non viene nominato poichè si ha un solo lavoratore, qual'è l'iter burocratico giusto da adottare per non incorrere in sanzioni?
La mancata elezione va comunicata necessariamente all'INAIL e al Comitato Paritetico Territoriale, o si può non comunicare nulla e poi saranno loro a contattare l'azienda?

Grazie per l'attenzione.
Rispondi Autore: pietro ferrari - likes: 0
08/06/2013 (10:58:45)
gentile Serena Marazzini
provo a rispondere con la massima semplicità alla concreta problematica da lei sollevata.
Lei chiede che senso abbia "eleggere un RLS anche se territoriale" in micro realtà produttive e magari in presenza di forme contrattuali temporalmente contenute.
Sulla necessità dell'elezione del RLS in ogni azienda o unità produttiva la norma è tassativa, stabilendo che esso è eletto o designato in tutte le aziende. E tuttavia il legislatore, proprio tenendo in considerazione problematiche quali quella da lei prospettata, ha istituito la figura del RLS territoriale (RLST).
Tale figura non è "eletto" all'interno dell' azienda (tanto meno dall'azienda) ma è -diciamo- reso disponibile, su base territoriale, dall'organismo paritetico di riferimento.
Tenga conto che, per svolgere questo ruolo di sostegno, il RLST svolge una formazione (e un aggiornamento) significativamente più complessi di quelli dedicati al RLS aziendale, a completo carico dell'organismo paritetico. Esso ha inoltre una disponibilità temporale e strumentale
purtroppo ancora sconosciute al RLS. Anche queste (l'impegno full-time e i mezzi e gli spazi ex art. 50, comma 2,) sono a completo carico dell'organismo paritetico. Dunque il RLST non costa nulla alle aziende. Le quali possono chiamarlo per assolvere all'obbligo di consultazione e, comunque, ogniqualvolta ritengano di dover fruire del suo servizio collaborativo/consultivo.
Suggerirei dunque di meglio valorizzare e "approfittare" di questa figura. La condizione ovvia e ineludibile è, a tal punto, la presenza dell'organismo paritetico territoriale di riferimento.
Non si pone dunque il problema della comunicazione all'INAIL della mancata elezione del RLS (che non è prevista per legge e lascia,semmai, la scopertura rispetto a un eventuale intervento ispettivo).
Tanto meno si pone il problema della comunicazione del nominativo deiRLST; posto che questo è un compito attribuito esclusivamente all'organimo paritetico.
Spero di esserle stato di aiuto.
cordiamente, ferrari

Rispondi Autore: Anna Lavermicocca - likes: 0
10/06/2013 (09:50:30)
Salve. Avrei bisogno di un informazione. Se nello stesso locale ci sono tre Società con ragioni sociali differenti ma che svolgono lo stesso tipo di attività,può esserci solo un RLS (dipendente assunto solo per una ditta)che rappresenti tutte e tre le Società? Grazie
Rispondi Autore: Mario Piras - likes: 0
17/06/2015 (18:49:07)
Bungiorno
Vorrei sapere se la nomina di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che è venuto rafforzandosi con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008,è compatibile con chi riveste all'interno dello Servizio PreSal il ruolo di Tecnico della Prevenzione.U.P.G -
Cordiali saluti
Mario Piras
Rispondi Autore: Michele tornese - likes: 0
19/01/2016 (12:17:23)
Salve sono mi sono proposto come RLS dopo il rifiutò di molti miei colleghi,da circa un anno sono incarica e vedo da parte del responsabile di stabilimento una certa diffidenza nei miei confronti ,più volte ho chiesto di poter leggere dvr e ogni volta mi viene fra una scusa e L'altra negato. tuttora oggi non conosco il datore di lavoro rspp ,mi piacerebbe esporre qualche idea parere e alcuni punti critici che mi sono annotato. cosa secondo voi dovrei fare?

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