Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Prevenzione incendi: le nuove modalità di presentazione delle istanze

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Documentazione

04/09/2012

Un decreto firmato in agosto riporta le disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare. Relazioni tecniche ed elaborati grafici.

 
Roma, 4 Set – Il 7 agosto 2012 il ministro dell’Interno ha firmato il Decreto recante “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151”. Infatti l’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 - decreto concernente la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi - prevede la disciplina, con decreto del ministro dell'Interno, delle modalità di presentazione delle istanze oggetto del decreto 151/2011 per garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa.
 
Il decreto del ministro dell’Interno, che è tuttora in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione, abroga e sostituisce il decreto del ministro dell’Interno 4 maggio 1998, recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco", fatto salvo quanto previsto tuttavia al comma 3 dell’articolo 11 del decreto del 7 agosto:
 
Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, continuano ad applicarsi i commi 2 e 3 dell'articolo 7 e la tabella di cui all'Allegato 6 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, al fine di determinare l'importo dei corrispettivi dovuti.
 

Pubblicità
La squadra antincendio - DVD
Come funziona una buona squadra? Cosa deve fare? Formazione completa sulla squadra antincendio in DVD

Il decreto disciplina dunque le modalità di presentazione, anche attraverso il SUAP ( Sportello Unico per le Attività Produttive), delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e la relativa documentazione da allegare.
 
Ad esempio l’articolo 4, relativo alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, indica che la segnalazione, fatto salvo quanto previsto ai comma 4 e 5 (depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3 , non a servizio di attività soggette), deve contenere:
- “generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto della segnalazione;
- dichiarazione di impegno all’osservanza degli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività previsti dalla vigente normativa”.
E “nel caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la segnalazione di cui al comma 1 è integrata da una dichiarazione, a firma del responsabile dell’attività, in merito all’attuazione del SGSA” (sistema di gestione della sicurezza antincendio di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero dell'interno 9 maggio 2007).
 
Alla segnalazione, ad eccezione di quanto previsto ai commi 4 e 5 e oltre all’attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato (art. 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139), è allegata l’asseverazione, “a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio”.
Con l’asseverazione devono essere inoltre presentati:
- “certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell’Allegato II al presente decreto, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell’arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;
- per le attività soggette di categoria A, relazione tecnica ed elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, conformi a quanto specificato nell’Allegato I, lettera B, al presente decreto”.
 
Riprendiamo a titolo esemplificativo alcune indicazioni tratte dall’Allegato I relativo alla documentazione tecnica allegata all'istanza di valutazione dei progetti, documentazione tecnica che comprende:
-relazione tecnica;
-elaborati grafici.
 
In caso di documentazione relativa ad attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio (lettera A) la relazione tecnica “evidenzia l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi”:
 - la prima parte della relazione contiene “l'indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell'attività, quali ad esempio: destinazione d'uso (generale e particolare); sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio; carico di incendio nei vari compartimenti; impianti di processo; lavorazioni; macchine, apparecchiature ed attrezzi; movimentazioni interne; impianti tecnologici di servizio; aree a rischio specifico”;
- la seconda parte della relazione contiene “la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio incendio connesso ai pericoli individuati”;
- la terza parte contiene la “valutazione qualitativa del livello di rischio incendio, l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l'indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli”;
- la quarta parte contiene “la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli di incendio, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, evidenziando le norme tecniche di prodotto e di impianto prese a riferimento. Relativamente agli impianti di protezione attiva la documentazione indica le norme di progettazione seguite, le prestazioni dell'impianto, le sue caratteristiche dimensionali, (quali ad esempio, portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell'alimentazione dell'agente estinguente, ecc..) e quelle dei componenti da impiegare nella sua realizzazione, nonché l'idoneità dell'impianto in relazione al rischio di incendio presente nell'attività”;
- l’ultima parte della relazione riporta, in via generale, “gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza che dimostrino la perseguibilità dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale”.
 
Gli elaborati grafici comprendono:
- “planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento, dalla quale risultino: l'ubicazione delle attività; le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili; le distanze di sicurezza esterne; le risorse idriche della zona (idranti esterni, corsi d'acqua, acquedotti e riserve idriche); gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici); l'ubicazione degli elementi e dei dispositivi caratteristici del funzionamento degli impianti di protezione antincendio e degli organi di manovra in emergenza degli impianti tecnologici; quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell'attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l'attività si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento;
-piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell'edificio o locale dell'attività, relative a ciascun piano, recanti l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica quali, in particolare: la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione delle sostanze pericolose presenti, dei macchinari ed impianti esistenti e rilevanti ai fini antincendio; l'indicazione dei percorsi di esodo, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori, nonché le relative dimensioni; le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti; l'illuminazione di sicurezza;
-sezioni ed eventuali prospetti degli edifici, in scala adeguata”.
 
La lettera B dell’allegato I è invece riservata alla documentazione relativa ad attività regolate da specifiche disposizioni antincendi.
In questo caso:
- “la relazione tecnica può limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi”;
- gli elaborati grafici comprendono i medesimi elementi richiesti per la lettera A dell’allegato.
 
Concludiamo ricordando i temi degli allegati al decreto del Ministro dell’Interno del 7 agosto 2012:
- ALLEGATO I: documentazione tecnica allegata all'istanza di valutazione dei progetti;
- ALLEGATO II: certificazioni e dichiarazioni a corredo della segnalazione certificata di inizio attività;
- ALLEGATO III: tabella di sottoclassificazione delle attività di cui all'allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
- ALLEGATO IV: modifiche ad attività esistenti.
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Eugenio Borghese - likes: 0
04/09/2012 (07:49:20)
Non mi convince la lettera A in questa frase:
"In caso di documentazione relativa ad attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio (lettera A)".
Se si vuole intendere "categoria A", credo ci sia un refuso, perchè la categoria A è ben regolamanetata da regole tecniche antincendio, ed è considerata a "basso rischio" intrinsecamente.
Rispondi Autore: Vacaru Florin - likes: 0
27/01/2018 (13:18:40)
Sono operat-o di ernia Del disco L5 S1 posso avere drito la malatie profesionale Coza devo fare Grazie

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!