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Documenti per la sicurezza delle attrezzature di sollevamento

Documenti per la sicurezza delle attrezzature di sollevamento
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Documentazione

23/02/2015

Una raccolta di documenti per la sicurezza delle attrezzature di sollevamento: denuncia di messa in servizio, richiesta di prima verifica periodica, dichiarazioni di montaggio, idoneità del piano di appoggio e interferenze tra gru a torre.


Asti, 23 Feb – Come ricorda l’Inail nella pagina web dedicata alla  verifica di impianti e di attrezzature, “mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature sicure è obbligo di ogni datore di lavoro”. E in questo senso collaudi, verifiche, idoneo montaggio e varie attività di controllo e di notifica sono importanti non solo per adempiere a quanto richiesto dalla normativa vigente ma anche per garantire la sicurezza di macchine, apparecchi, utensili ed impianti.
Ricordiamo ad esempio che, secondo quanto secondo quanto definito dal  D.M. 11 aprile 2011, le  verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo...
In particolare la  prima verifica periodica è la prima delle verifiche periodiche e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro.

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Per facilitare alle aziende gli adempimenti richiesti dalla normativa in relazione alle attrezzature di sollevamento, presentiamo oggi alcuni documenti pubblicati nello spazio “documentazione” del sito del CPT di Asti e nel farlo ci soffermiamo anche su “ ArpaVIP”, un portale Arpa dedicato alle Verifiche Impiantistiche in Piemonte su macchine e impianti ai sensi del:
- D.M. 11/04/2011: "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'VII del decreto Legislativo 09/04/2008, n°81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma13, del medesimo decreto legislativo";
- D.P.R. 462/01: "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".
 
Oltre al link al servizio “ ArpaVip”, nello spazio “documentazione” del CPT sono presenti vari modelli (denuncia messa in servizio, richiesta di prima verifica periodica), dichiarazioni (corretto montaggio dell’attrezzatura di sollevamento e idoneità del piano di appoggio della gru) e documenti per migliorare il coordinamento ed evitare eventuali interferenze tra gru a torre.
 
In questi’ultimo documento si indica infatti che “per motivi operativi può accadere che vi sia interferenza tra due gru a torre nell'ambito della stessa zona di lavoro, o fra una gru ed ostacoli fissi, ad esempio campanili o costruzioni più alte, quindi con interferenze fra di esse”.
A questo caso in particolare si riferisce la circolare del M.L.P.S. del 12/2/84 “nella quale viene chiarito che, la gravità dei rischi connessi con l'eventualità di urti tra gru interferenti richiede che in primo luogo sia evitata la possibilità di interferenza degli apparecchi prevedendo già a priori in fase di progetto dell'area cantiere l' installazione delle gru. Quando questo non è possibile, ad esempio nel caso di diverse imprese che lavorano nella medesima area, bisogna prevedere la direzione unica del cantiere ed un servizio di coordinamento interaziendale con compiti di programmare, coordinare e gestire di efficaci sistemi di intercomunicazione fra gli addetti all'uso delle gru”. Il documento presente nel sito del CPT di Asti è relativo ad un esempio positivo di coordinamento e dovrà essere tenuto in cantiere.
 
Ricordiamo, a questo proposito, che l’art. 71 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 indica che il datore di lavoro al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’ALLEGATO VI. E l’Allegato VI al punto 3.2.1 prescrive che siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro per il sollevamento di carichi laddove i raggi d’azione possono intersecarsi.
 
Segnaliamo infine che recentemente con il Decreto Dirigenziale del 20 gennaio 2015 è stato pubblicato il decimo elenco - di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011 - dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
 
 
I modelli e documenti relativi alle attrezzature di sollevamento:
 
- MODELLO DI DENUNCIA DI MESSA IN SERVIZIO/IMMATRICOLAZIONE, Apparecchi di sollevamento materiali mobili/trasferibili/fissi con portata superiore a 200 Kg (formato PDF, 81 kB);
 
- MODELLO DI RICHIESTA DI PRIMA VERIFICA PERIODICA, Apparecchi di sollevamento materiali mobili/trasferibili/fissi con portata superiore a 200 Kg (formato PDF, 83 kB);
 
 
- DICHIARAZIONE CORRETTO MONTAGGIO APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO (se ditta diversa da quella che ha eseguito l’installazione) (formato DOC, 21 kB);
 
 
 
 
 
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Rispondi Autore: Massimo Merlo - likes: 0
24/02/2015 (14:29:55)
Buongiorno, mi permetto di notare che l'articolo non tiene conto di quanto previsto dal cosiddetto "Decreto del Fare" dell’Agosto 2013, all’interno del quale vengono eliminati i 30 giorni per la richiesta delle verifiche successive, con incarico diretto dell’Azienda al Soggetto Abilitato, e si riducono da 60 a 45 giorni i tempi di attesa per la richiesta della Prima Verifica periodica. Di fatto oggi mi risulta non essere più Arpa a scegliere il soggetto per le verifiche, ma direttamente l’Azienda.
Risulta corretta questa mia affermazione?
Rispondi Autore: Redazione PuntoSicuro - likes: 0
25/02/2015 (13:05:49)
Ringraziamo il nostro lettore, Massimo Merlo, per averci avvisato. Effettivamente le risposte (ora tolte) presenti sulle faq del portale ArpaVip – come confermato da un responsabile dell'Arpa subito interpellato – non tenevano conto dei cambiamenti operati dal cosiddetto Decreto del Fare. E non esistono provvedimenti regionali particolari divergenti rispetto alla normativa vigente.
Confermiamo la correttezza di quanto affermato dal lettore e riportiamo per completezza il testo del comma 11 dell’articolo 71 come modificato dall’art. 32 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 - convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 – e dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101: “Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro”
Rispondi Autore: Antonino Trunfio - likes: 0
24/10/2017 (17:08:55)
vi segnalo che il link del CPT di Asti, riportato nel post ".... di sollevamento, presentiamo oggi alcuni documenti pubblicati nello spazio “documentazione” del sito del CPT di Asti e nel farlo ci soffermiamo anche su “ ArpaVIP”, un portale A...."
riporta a un negozio on line di Trussardi.

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