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Le proposte di riforma: le modifiche al Codice penale e di procedura penale
Roma, 5 Giu – Come ricordato nell’articolo “ Le proposte della Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza”, lo scorso 12 maggio 2026 nella Sala Livatino del Ministero della Giustizia, sono stati consegnate al Ministro della Giustizia la proposta di articolato e la relazione di accompagnamento elaborate dalla “Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro” presieduta dal Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.
La Commissione è stata istituta con un decreto ministeriale del 27 marzo 2024 incaricandola di “analizzare l'attuale quadro normativo e giurisprudenziale, per verificarne limiti, criticità e prospettive per un ponderato intervento legislativo” in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Le proposte della Commissione, su cui ci soffermeremo con questo e altri articoli, riguardano vari aspetti. Ad esempio, intervengono sul codice penale, sul codice di procedura penale e sul decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. E il veicolo scelto per la promozione e attuazione di quanto proposto è quello della delega al Governo.
Iniziamo ad approfondire i principi ispiratori della Commissione e i contenuti di alcune proposte soffermandoci sui seguenti temi:
- Commissione di studio: decreto istitutivo, principi ispiratori e ipotesi di riforma
- Commissione di studio: le proposte di modifica al Codice penale
- Commissione di studio: le proposte di modifica al Codice di procedura penale
Commissione di studio: decreto istitutivo, principi ispiratori e ipotesi di riforma
Il decreto istitutivo ha delineato “gli elementi programmatici per orientare i lavori della Commissione, partendo dalla consapevolezza che ‘la garanzia della sicurezza sul lavoro richieda la costruzione di un sistema integrato e composto di molteplici elementi: l'aggiornamento continuo rispetto alle forme del lavoro che muta, la formazione di una coscienza diffusa di responsabilità, propria e verso gli altri quando si lavora, una definizione precisa ed efficace di regole di comportamento, l'accurata vigilanza e sorveglianza sui posti di lavoro perché queste regole vengano rispettate, la stretta collaborazione tra lavoro e ricerca’”.
E particolare rilievo “è stato attribuito alla necessità di ‘responsabilizzare le imprese implementando un rapporto nuovo e virtuoso tra pubblico e privato’ per arginare efficacemente la piaga delle morti sul lavoro. Questo approccio ha rappresentato il filo conduttore di tutti i lavori della Commissione, orientando le proposte verso un modello che coniughi prevenzione, responsabilizzazione e incentivazione delle buone pratiche”.
La Commissione di studio, insediatasi il 24 aprile 2024, ha sviluppato la propria attività attraverso un “intenso calendario di 38 riunioni. La complessità della materia ha reso opportuna una proroga del termine inizialmente previsto per la conclusione dei lavori, che è stato esteso dal 24 aprile 2025 al 24 luglio 2025. I lavori della Commissione sono stati suddivisi in due sottogruppi principali, uno dedicato alla materia penalistica e l’altro dedicato agli aspetti tecnici della tutela della salute dei lavoratori, salvaguardando anche la sicurezza degli ambienti e dei luoghi di lavoro”.
Riguardo poi ai principi ispiratori si indica che la Commissione ha svolto una “riflessione ad ampio spettro sull’articolo 2086 c.c., per come modificato dal decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa), che impone agli imprenditori, in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa”. In tale ottica, il d.lgs. n. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, viene visto “come un paradigma e, al tempo stesso, una bussola per l'applicazione dell'art. 2086, in quanto entrambi mirano a ottimizzare i processi interni e a prevenire comportamenti illeciti. La riforma del 2086, con l'introduzione dell'obbligo di adeguati assetti, e il d.lgs. n. 231 del 2001, con il suo modello di prevenzione dei reati, sono così strettamente correlati. Un'efficace applicazione dell'art. 2086, con modelli organizzativi adeguati, può facilitare l'implementazione di un modello 231, e viceversa, la compliance 231 può contribuire alla tempestiva rilevazione della crisi”.
Si segnala poi che l'adozione di modelli organizzativi conformi al d.lgs. 231 del 2001, “così come richiesto dall'art. 2086, può costituire un'esimente dalla responsabilità dell'ente per reati commessi dai propri dipendenti o organi, se l’ente dimostra di aver adottato misure idonee a prevenirli. In sintesi, la modifica dell'art. 2086 c.c. e il d.lgs. 231 del 2001 sono due pilastri del sistema di gestione del rischio e della prevenzione delle crisi aziendali. La loro corretta applicazione da parte dell'imprenditore può portare a benefici in termini di efficienza, prevenzione di reati e, in caso di crisi, di utile monitoraggio e comunque utile riduzione delle sanzioni”.
Con l’approvazione della Relazione finale la Commissione ha inteso fornire una “ipotesi di intervento legislativo di riforma. Sui principi ispiratori dell’ipotesi di riforma, la Commissione ha cercato di raggiungere un vasto consenso, anche grazie allo sforzo profuso per instaurare un dialogo costruttivo con il mondo delle imprese, partendo dalla convinzione che la sicurezza sul lavoro debba essere un obiettivo fortemente voluto e condiviso da tutti e con tutti”. Inoltre la Commissione ha operato secondo “il principio costituzionale per cui la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori devono essere garantite in via prioritaria e preventiva, attraverso strumenti efficaci e moderni che vanno ad affiancare ed integrare il tradizionale approccio punitivo”. Secondo la Commissione le proposte avanzate “mirano non solo ad elevare l’efficacia della repressione degli illeciti penali - attraverso un lieve eppur significativo aumento delle pene edittali previste per l’omicidio colposo e le lesioni colpose aggravati dalla violazione delle norme prevenzionistiche e l’introduzione di nuove fattispecie di reato nel corpo del d.lgs. n. 81/2008 - ma soprattutto a incentivare una cultura diffusa della sicurezza, premiando le imprese virtuose e promuovendo comportamenti organizzativi responsabili”.
Commissione di studio: le proposte di modifica al Codice penale
Veniamo ad alcune proposte partendo da quanto indicato per la modifica del Codice penale.
La prima parte delle proposte di riforma si concentra “sulle modifiche al Codice penale in materia di sicurezza sul lavoro e si articola in due interventi principali volti a rafforzare l'efficacia preventiva del sistema sanzionatorio”.
La prima modifica proposta investe “la pena prevista per l’omicidio colposo e le lesioni colpose commessi con violazione delle norme prevenzionistiche, di cui agli artt. 589, comma 2 c.p. e 590 comma 3 c.p.. Si è ritenuto che un moderato aumento della pena minima e della pena massima siano coerenti con il maggior disvalore che assume una condotta illecita commessa nel nuovo scenario normativo delineato dalle ulteriori modifiche suggerite dalla Commissione”. E a fronte del “più forte impulso che esse imprimono all’approntamento di una efficace organizzazione per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori è conseguente il maggior grado di disvalore che assume l’inosservanza dei precetti prevenzionistici”.
Infatti, la seconda modifica proposta inserisce una “circostanza attenuante negli articoli 589 e 590 del Codice penale, prevedendo la riduzione di pena fino a un terzo per chi abbia prestato un contributo di minima importanza quando l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o omissione del colpevole. Tale previsione nasce dal riconoscimento della natura intrinsecamente plurifattoriale degli infortuni sul lavoro, superando così i limiti applicativi dell'articolo 114 del Codice penale. Questa innovazione risponde all'esigenza, più volte evidenziata dalla giurisprudenza e dalla dottrina, di graduare la responsabilità penale in base all'effettivo contributo causale di ciascun soggetto coinvolto nella catena degli eventi che conducono all'infortunio”.
L’ulteriore e più significativa innovazione si concretizza “nell'inserimento dell’articolo 590-septies, che rappresenta il fulcro della filosofia riformatrice proposta dalla Commissione. Questa norma limita la responsabilità del datore di lavoro ai soli casi di colpa grave, qualora sia stato adottato un modello di organizzazione e gestione conforme all'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e sue s.m.i.”.
La norma – continua la Commissione – “mira a incentivare l'implementazione di sistemi di gestione della sicurezza attraverso un regime premiale, stabilendo criteri oggettivi per la valutazione della gravità della colpa. Tra questi criteri figurano la natura dell'attività svolta, le conoscenze specifiche del rischio e il possesso di certificazioni specifiche da parte dell'impresa. Il beneficio normativo è tuttavia subordinato al rispetto rigoroso di obblighi fondamentali considerati irrinunciabili: la nomina del medico competente e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), l'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e l'erogazione di adeguata formazione e informazione ai lavoratori. La violazione di anche uno solo di tali obblighi comporta automaticamente la qualificazione della colpa come grave, prescindendo dall'esistenza del modello organizzativo”. Questa impostazione crea un sistema di incentivazione che “premia le imprese virtuose che investono nella sicurezza attraverso l'adozione di modelli organizzativi efficaci, garantendo al contempo che gli standard minimi di sicurezza rimangano sempre presidiati dal diritto penale”.
Commissione di studio: le proposte di modifica al Codice di procedura penale
Veniamo alle proposte di modifica al Codice di procedura penale.
Altro quadrante delle proposte di riforma riguarda gli aspetti processual-penalistici. E l’intervento della Commissione si articola in tre proposte di modifica.
Il primo intervento inserisce “i delitti contro la sicurezza sul lavoro tra quelli per i quali il pubblico ministero deve assumere informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, modificando il comma 1-ter dell'art. 362 c.p.p.
L'inserimento dei reati sulla sicurezza del lavoro nel comma 2-bis dell'art. 370 c.p.p. perfeziona il sistema di accelerazione processuale per questi delitti, richiedendo anche alla polizia giudiziaria di procedere senza ritardo nell'esecuzione degli atti delegati dal pubblico ministero”.
Infine, l'introduzione del comma 3-bis all'art. 408 c.p.p. rafforza le garanzie processuali delle vittime dei reati contro la sicurezza sul lavoro, prevedendo la notificazione automatica dell'avviso di archiviazione alla persona offesa ed elevando il termine per l'opposizione da venti a trenta giorni, in considerazione della complessità tecnica di questi procedimenti.
Rinviamo a un prossimo articolo di approfondimento, oltre che ad altri contributi di commento, l’esame delle proposte di modifica al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (tema affrontato anche nell’intervista pubblicata oggi). Come evidenziato nella Relazione, tali proposte puntano, infatti, ad una “trasformazione strutturale del ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), da semplice collaboratore del datore di lavoro a garante autonomo della sicurezza sul lavoro”.
Tiziano Menduto
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: Giancarlo Giannone | 05/06/2026 (10:00:45) |
| Ottimo, si propone di attribuire responsabilità maggiore al RSPP che è l'unico soggetto che tra mille difficoltà (note a tutti ma evidentemente non a questa Commissione), cerca di fare qualcosa in termini di sicurezza. | |