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Il regolamento per la salute e sicurezza degli uffici all'estero
Roma, 17 Mag – Tra alcuni giorni, il 22 maggio 2012, entrerà in vigore il Decreto ministeriale n. 51 del 16 febbraio 2012, “Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Tale provvedimento attuativo fa riferimento a quanto predisposto dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che all’articolo 3, comma 2, indica che nei riguardi (...) degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (...) le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative (...) con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti.
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Il nuovo regolamento si applica dunque agli uffici all'estero - incluse le unità tecniche locali in quanto articolazioni degli stessi uffici - con riferimento, ad esempio, a rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituti italiani di cultura.
Riguardo a questi ultimi il regolamento si applica se gli stessi istituti “sono considerati dagli ordinamenti locali come strutture di pertinenza delle rappresentanze diplomatiche, delle rappresentanze permanenti, o degli uffici consolari, altrimenti trova integrale applicazione la normativa locale, fatta salva l'applicazione dei principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Nei principi generali del regolamento si indica che “la disciplina della tutela della salute e della sicurezza negli uffici all'estero si ispira ai principi dettati dalla legislazione nazionale e comunitaria e, in particolare, ai canoni di uniformità della tutela, di prevenzione dei rischi professionali, di protezione, di eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, di informazione e di partecipazione del personale”.
Il regolamento tiene inoltre conto delle disposizioni a tutela della sicurezza del segreto di Stato, del trattamento e custodia di documentazione classificata, nonché delle limitazioni di accesso e delle particolari caratteristiche delle eventuali aree protette e riservate.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli uffici all’estero è considerato datore di lavoro il capo dell'ufficio.
Tale datore di lavoro “adegua l'organizzazione della sicurezza alla normativa locale eventualmente vigente, alle caratteristiche dell'ufficio e alla realtà geografica e sociale, avvalendosi di personale adeguatamente formato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Il presente regolamento detta poi specifiche disposizioni per due aree di lavoro diverse: gli uffici con sede negli Stati dell’Unione Europea e gli uffici situati in paesi che non appartengono all’Unione Europea.
Nel primo caso si applica la normativa locale, purché attuativa delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In questo caso si “ritengono assolti gli obblighi previsti dagli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a carico del datore di lavoro e del dirigente”, ove si sia ottemperato a tali disposizioni locali.
Resta tuttavia fermo l'obbligo di nominare il medico competente con le modalità stabilite dall'articolo 6 del regolamento.
L’articolo 6 indica che “il capo dell'ufficio all'estero avente sede in uno degli Stati dell'Unione Europea nomina quale medico competente un libero professionista locale, in possesso di titoli e requisiti equivalenti a quelli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche collaboratore di struttura esterna pubblica o privata locale, convenzionata con l'Ufficio all'estero”. Il comma 2 dell’articolo riporta inoltre le indicazioni per eventuali ricorsi “avverso i giudizi del medico competente”.
Per l’altra area di applicazione del regolamento, relativa agli uffici situati in paesi che non appartengono alla Comunità Europea, bisogna fare un’ulteriore distinzione.
Agli uffici aventi sede in Stati dotati di una normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, “si applica la normativa locale nel rispetto dei principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
In questo caso in capo al titolare dell'ufficio permane comunque l'obbligo:
- “di effettuare la valutazione dei rischi;
- di assolvere agli obblighi relativi al primo soccorso e alla prevenzione incendi, nel rispetto delle disposizioni tecniche locali vigenti. Fermi restando gli obblighi del periodo che precede, essi si presumono correttamente assolti se le autorità locali competenti abbiano rilasciato le prescritte certificazioni;
- di nominare il medico competente con le modalità stabilite dall'articolo 7 (Medico competente per gli uffici non aventi sede negli Stati dell'Unione Europea, ndr) del presente regolamento;
- di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione con le modalità stabilite dall'articolo 9 del presente regolamento”.
Agli uffici aventi invece sede in Stati non facenti parte dell'Unione Europea e non dotati di una normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro “si applicano i principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenendo conto delle disposizioni tecniche locali in materia di impiantistica, antisismica, antincendio e di primo soccorso”.
Anche in questo caso in capo al capo dell'ufficio permane comunque l'obbligo:
- “di effettuare la valutazione dei rischi;
- di assolvere agli obblighi relativi al primo soccorso e alla prevenzione incendi, applicando le eventuali disposizioni tecniche locali. Fermi restando gli obblighi predetti, essi si presumono correttamente assolti se le autorità locali competenti abbiano rilasciato le prescritte certificazioni;
- di nominare il medico competente con le modalità stabilite dall'articolo 7 del presente regolamento;
- di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione con le modalità stabilite dall'articolo 9 del presente regolamento”.
Concludiamo ricordando che – come indicato all’articolo 9 in relazione alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (obbligo non delegabile del datore di lavoro) – il datore nomina quale responsabile “un dipendente di ruolo in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ove presente, ovvero un professionista in possesso di adeguate competenze in materia di prevenzione infortuni, con particolare riguardo ai rischi connessi allo svolgimento dell'attività istituzionale delle sedi all'estero”.
Se nel medesimo edificio insistano uffici diversi “è data facoltà ai capi dei diversi uffici di raccordarsi al fine di nominare un responsabile comune del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
Tiziano Menduto
RTM
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Marco Braghini - likes: 0 | 17/05/2012 (12:11:41) |
L'articolo 2 del decreto definisce come uffici all'estero quelli indicati nel DPR n° 18 del 1967 ovvero si riferisce esclusivamente alle ambasciate ed alle legazioni. |