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Il ministero del Lavoro individua alcune piattaforme aeree pericolose
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Con una circolare, il Ministero del Lavoro ha reso noti i nomi di due modelli di piattaforme sviluppabili su carro che non sono pienamente sicure rispetto al rischio di caduta dall'abitacolo in caso di scorretta chiusura e bloccaggio dello stesso, “circostanza che costituisce una grave minaccia per la sicurezza dei lavoratori e di altri utenti”.
Le piattaforme in questione sono state anche oggetto in Svezia di un divieto di immissione sul mercato, in seguito ad un infortunio mortale.
In attesa di una decisione del Ministero delle Attività Produttive sull’estensione di tale divieto anche in Italia, il Ministero del Lavoro ritiene necessario che i datori di lavoro che utilizzano le macchine delle marche e dei tipi indicati nella Circolare, “provvedano ad apportarvi tempestivamente le modifiche costruttive necessarie per eliminare detto rischio, in applicazione degli obblighi che loro incombono:
- mettere «a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro ... ovvero adattate ...» (art. 35.1, decreto legislativo n. 626/1994);
- attuare «le misure tecniche ... adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro ...» (art. 35.2, decreto legislativo n. 626/1994).
Fino a quando le modifiche di cui sopra non saranno state realizzate, le macchine in questione dovranno essere tenute fuori servizio, a meno che vengano adottate, nel frattempo, misure di sicurezza equivalenti (ad es. utilizzo da parte dell'operatore di cintura di sicurezza ancorata a punto fisso di cui siano state verificate le caratteristiche di resistenza).”
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI CIRCOLARE 30 marzo 2004, n. 36 Piattaforme sviluppabili su carro, munite di portelli di accesso sollevabili verso l'alto, non conformi ai requisiti di sicurezza - Necessita' di adeguamenti costruttivi
Con una circolare, il Ministero del Lavoro ha reso noti i nomi di due modelli di piattaforme sviluppabili su carro che non sono pienamente sicure rispetto al rischio di caduta dall'abitacolo in caso di scorretta chiusura e bloccaggio dello stesso, “circostanza che costituisce una grave minaccia per la sicurezza dei lavoratori e di altri utenti”.
Le piattaforme in questione sono state anche oggetto in Svezia di un divieto di immissione sul mercato, in seguito ad un infortunio mortale.
In attesa di una decisione del Ministero delle Attività Produttive sull’estensione di tale divieto anche in Italia, il Ministero del Lavoro ritiene necessario che i datori di lavoro che utilizzano le macchine delle marche e dei tipi indicati nella Circolare, “provvedano ad apportarvi tempestivamente le modifiche costruttive necessarie per eliminare detto rischio, in applicazione degli obblighi che loro incombono:
- mettere «a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro ... ovvero adattate ...» (art. 35.1, decreto legislativo n. 626/1994);
- attuare «le misure tecniche ... adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro ...» (art. 35.2, decreto legislativo n. 626/1994).
Fino a quando le modifiche di cui sopra non saranno state realizzate, le macchine in questione dovranno essere tenute fuori servizio, a meno che vengano adottate, nel frattempo, misure di sicurezza equivalenti (ad es. utilizzo da parte dell'operatore di cintura di sicurezza ancorata a punto fisso di cui siano state verificate le caratteristiche di resistenza).”
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI CIRCOLARE 30 marzo 2004, n. 36 Piattaforme sviluppabili su carro, munite di portelli di accesso sollevabili verso l'alto, non conformi ai requisiti di sicurezza - Necessita' di adeguamenti costruttivi
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