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Sulla nuova formazione dei datori di lavoro nel caso dello svolgimento diretto del SPP, addetto al Pronto Soccorso e Antincendio. Commento a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
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Quesito
Quale è la novità introdotta dal Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 81/2008 sulla formazione dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione? Chi ha usufruito dell’esonero dalla frequenza del corso per aver comunicato all’organo di vigilanza la sua facoltà entro il 31/12/1996 può ancora usufruire di tale esonero? E che novità c’è per il datore di lavoro che vuole svolgere i compiti di addetto al Pronto Soccorso ed antincendio?
Risposta
In base all'art. 95 del D. Lgs. n. 626/1994 chi entro il 31/12/1996 ha optato per la conduzione diretta del servizio di prevenzione e protezione ed ha trasmesso entro tale data all'organo di vigilanza, ai sensi dell'art. 10 dello stesso D. Lgs. n. 626/1994, la dichiarazione di voler svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione medesimo ha usufruito dell'esonero dalla frequenza dei corsi di formazione destinato ai datori di lavoro previsto dallo stesso art. 10. Quei datori di lavoro che pur avendo espressa la volontà di svolgere il servizio di prevenzione e protezione in maniera diretta hanno invece inviata la suddetta dichiarazione all'organo di vigilanza dopo il 31/12/1996 hanno dovuto comunque frequentare tale corso la cui durata ed il cui contenuto sono stati poi stabiliti con l'articolo 3 del D. M. 16/1/1997. In pratica quindi il capitolo dell'esonero dalla frequenza dei corsi di formazione per i datori di lavoro è chiuso da un bel po'.
Ora in base all'articolo 34 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definite mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008.
Lo stesso articolo 34 comma 2 precisa, inoltre, che fino alla pubblicazione di tale accordo conserva la sua validità la formazione effettuata ai sensi del citato articolo 3 del D. M. 16/1/1997, il cui contenuto sarà riconosciuto dalla stessa Conferenza Stato Regioni in sede di definizione del citato accordo
La novità, quindi, sopravvenuta per i datori di lavoro con il Testo Unico è che la formazione per gli stessi non avrà più un carattere generale ma dovrà essere mirata ai rischi propri delle attività svolte in azienda e destinata a settori specifici. Si presume che la Conferenza Stato Regioni per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro si orienterà sugli stessi criteri già adottati per la formazione degli RSPP e ASPP nel rispetto del D. Lgs. n. 195/2003 e cioè stabilirà, come è logico che sia, dei macrosettori di attività e dei moduli di formazione articolati a seconda dei macrosettori stessi ed individuerà, altresì, degli esoneri per chi dimostrerà di aver già frequentato corsi in base al D. M. 16/1/1997. L'unico auspicio che si formula è che la Conferenza Stato Regioni si attenga ai termini fissati dal legislatore (entro un anno dalla pubblicazione del Testo Unico), al fine di evitare il ripetersi degli inconvenienti e delle disfunzioni che abbiamo potuto già riscontrare per quanto riguarda la formazione degli ASPP e RSPP.
In base a quanto stabilito con il comma 3 dello stesso articolo 34 del nuovo Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 81/2008, inoltre, tutti i datori di lavoro, compresi quelli che all'epoca hanno usufruito dell'esonero ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 626/1994, sono obbligati a frequentare dei corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto stabilirà il citato accordo in sede di Conferenza Stato Regioni.
Per quanto riguarda, infine, la possibilità da parte del datore di lavoro di svolgere i compiti di addetto al pronto soccorso, all'emergenza ed alle misure antincendio si fa presente che il comma 1 dell'articolo 34 del nuovo Testo Unico, che ha ribadito quanto già stabilito con l'art. 10 dell'abrogato D. Lgs. n. 626/1994, ha stabilito che il datore può farlo tranquillamente fermo restando che dovrà comunque frequentare gli specifici corsi stabiliti per quanto riguarda il primo soccorso dal D. M. n. 388/2003 e per quanto riguarda l'emergenza e l'antincendio dal D. M. 10/3/1998 che a sua volta sarà sostituito, così come previsto dal comma 3 dell'art. 46 del Testo Unico, da un altro o da altri decreti del Ministero dell'interno e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
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