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Esposizione ad agenti chimici pericolosi durante il lavoro: misure generali di protezione - Il concetto di rischio moderato (2/2)
Seconda parte dell'articolo pubblicato sul n.630.
2. Rischio moderato
L'art. 72 quinquies del D. Lgs. n. 626/94 prevede che 'se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 72-sexies, 72-septies, 72-decies, 72-undecies'.
In tal senso l'art. 72 ter-decies commi 3 e 4 D. Lgs. n. 626/94 prevede che con decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute [d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro per le attività produttive, il Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici] 'è (...) determinato il rischio moderato di cui all'articolo 72-quinquies, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza'.
Tuttavia, anche in considerazione dei precedenti attinenti il D. Lgs. n. 626/94 per il quale i decreti applicativi sono stati emanati (quando emanati, si ricordi il decreto 'scomparso' sul pronto soccorso), opportunamente il legislatore prevede che 'nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio moderato di cui all'articolo 72-quinquies, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative'(art. 72 ter-decies comma 4 primo cpv. D. Lgs. n. 626/94).
Inoltre, e l'ipotesi normativa appare altamente probabile, 'qualora scaduto inutilmente il termine di cui al precedente periodo, la valutazione del rischio moderato è comunque effettuata dal datore di lavoro'.
L'art. 72 quater comma 5 D. Lgs. n. 626/94 prevede che 'la valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi'.
In conclusione, tutte le attività ove vi sia un rischio moderato (che possiamo definire di classe B, rispetto a quelle di classe A per le quali valgono invece tutti gli adempimenti introdotti nel D. Lgs. n. 626/94 dal nuovo D. Lgs. n. 25/2002) le quali, a norma dell'art. 72-quinquies c. 2 e 72 ter decies commi 3 e 4 D. Lgs. n. 626/94 sono esentate da tutti gli obblighi derivanti dagli artt. articoli 72-sexies (Misure specifiche di protezione e di prevenzione), 72-septies (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze), 72-decies(Sorveglianza sanitaria), 72-undecies (Cartelle sanitarie e di rischio) D. Lgs. n. 626/94.
A cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano.
2. Rischio moderato
L'art. 72 quinquies del D. Lgs. n. 626/94 prevede che 'se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 72-sexies, 72-septies, 72-decies, 72-undecies'.
In tal senso l'art. 72 ter-decies commi 3 e 4 D. Lgs. n. 626/94 prevede che con decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute [d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro per le attività produttive, il Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici] 'è (...) determinato il rischio moderato di cui all'articolo 72-quinquies, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza'.
Tuttavia, anche in considerazione dei precedenti attinenti il D. Lgs. n. 626/94 per il quale i decreti applicativi sono stati emanati (quando emanati, si ricordi il decreto 'scomparso' sul pronto soccorso), opportunamente il legislatore prevede che 'nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio moderato di cui all'articolo 72-quinquies, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative'(art. 72 ter-decies comma 4 primo cpv. D. Lgs. n. 626/94).
Inoltre, e l'ipotesi normativa appare altamente probabile, 'qualora scaduto inutilmente il termine di cui al precedente periodo, la valutazione del rischio moderato è comunque effettuata dal datore di lavoro'.
L'art. 72 quater comma 5 D. Lgs. n. 626/94 prevede che 'la valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi'.
In conclusione, tutte le attività ove vi sia un rischio moderato (che possiamo definire di classe B, rispetto a quelle di classe A per le quali valgono invece tutti gli adempimenti introdotti nel D. Lgs. n. 626/94 dal nuovo D. Lgs. n. 25/2002) le quali, a norma dell'art. 72-quinquies c. 2 e 72 ter decies commi 3 e 4 D. Lgs. n. 626/94 sono esentate da tutti gli obblighi derivanti dagli artt. articoli 72-sexies (Misure specifiche di protezione e di prevenzione), 72-septies (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze), 72-decies(Sorveglianza sanitaria), 72-undecies (Cartelle sanitarie e di rischio) D. Lgs. n. 626/94.
A cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano.
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