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Datori di lavoro: esercizio del potere e responsabilità prevenzionali

Datori di lavoro: esercizio del potere e responsabilità prevenzionali
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Datore di lavoro

01/07/2014

Un breve saggio si sofferma sul nesso inscindibile esistente fra esercizio del potere direttivo-organizzativo datoriale e responsabilità prevenzionali. Focus sul datore di lavoro nel settore privato. Imprese collettive e responsabili di stabilimento.

Urbino, 1 Lug – In questi mesi attraverso il contenuto dei Working Papers - brevi saggi sul diritto della salute e sicurezza sul lavoro pubblicati da  Olympus – abbiamo potuto riflettere su ruoli e obblighi assegnati dalla normativa a diversi attori della sicurezza aziendale: dal responsabile del  servizio di prevenzione e protezione, al medico competente, fino ai vari addetti alla gestione delle emergenze.
Continuando questo lavoro di analisi e riflessione segnaliamo che un saggio, inserito nel sito di  Olympus il 24 aprile 2014, si è recentemente soffermato anche sulle responsabilità di datori di lavoro e dirigenti.

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Si tratta del Working Paper “L’individuazione e le responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro” a cura di Francesco Stolfa, avvocato a Trani e docente nel Master in “Gestione del Lavoro e delle relazioni sindacali” dell’ Università di Bari.
 
Con questo documento l’autore analizza le responsabilità di datori e dirigenti e il contenuto del dovere di sicurezza – con riferimento sia al contesto privatistico che alle specificità proprie del lavoro nella pubblica amministrazione - alla luce delle più recenti novità legislative partendo dalla individuazione della ratio ispiratrice della disciplina italiana ed europea e affrontando le varie problematiche alla luce del nesso inscindibile esistente fra esercizio del potere direttivo-organizzativo datoriale e responsabilità prevenzionali.
 
Ci soffermiamo brevemente in questo articolo sulla definizione, presentazione del datore di lavoro nel settore privato.
 
Il datore di lavoro è “il capo dell’impresa e il maggior detentore del relativo potere direttivo/organizzativo”. E in quanto tale “egli è anche il principale garante verso l’ordinamento dell’attuazione del sistema prevenzionale”.
E nel nostro ordinamento quel potere “viene riconosciuto al datore di lavoro solo nei limiti in cui ciò non danneggi la salute e l’integrità fisica dei lavoratori: potere (direttivo/organizzativo) e responsabilità (prevenzionali), quindi, non possono non essere visti come due facce della medesima medaglia”.
In questo senso l’indagine volta all’ individuazione del datore di lavoro ai fini della sicurezza “va condotta non tanto sulla scorta delle formalità giuslavoristiche (limitandola al soggetto che ha stipulato il contratto di lavoro con il prestatore tutelato) bensì, sulla base di un’analisi della concreta organizzazione aziendale data, allo scopo di individuare il soggetto effettivamente dotato dei poteri al cui esercizio è indissolubilmente connesso il dovere di sicurezza”.
E nella giurisprudenza – rileva l’autore del saggio – si ritiene rilevante per l’assunzione delle responsabilità prevenzionali “anche l’assunzione volontaria dei poteri datoriali ove essa risulti ‘da atti inequivoci’ (Cass. pen., 3 novembre 1988, n. 10706, Cass. pen., 28 settembre 1993, n. 8874, Cass. pen., sez. IV, 15 dicembre 2010, n. 3095, ...).
 
La questione sul piano normativo è stata resa conforme all’orientamento della giurisprudenza, dall’art. 299 del d.lgs. n. 81/2008 “che, espressamente, attribuisce rilevanza alle investiture di fatto”.
Il nuovo testo legislativo attribuisce “specifica rilevanza all’organizzazione aziendale, dall’analisi della quale occorre, dunque, indubbiamente partire per individuare il soggetto che ne è responsabile sul piano prevenzionale”. E la norma impone dunque all’interprete “un’accurata indagine sul concreto atteggiarsi della specifica realtà aziendale e sulle sue regole interne allo scopo di individuare il soggetto titolare del potere di determinarla o modificarla, il cui esercizio deve essere teleologicamente orientato, non solo (per naturale propensione) al conseguimento degli obiettivi produttivi, ma anche (per legge) alla tutela della salute e della sicurezza dei prestatori coinvolti”.
 
Riguardo alle responsabilità prevenzionali particolari problemi “sono sorti nelle imprese collettive nelle quali i poteri gestionali sono, di norma, attribuiti a più soggetti o a organi collegiali nell’ambito dei quali è necessario individuare (in omaggio al principio di personalità della responsabilità penale o amministrativa) il soggetto qualificabile come datore di lavoro ai fini della sicurezza. E, qualora le norme statutarie attribuiscano l’amministrazione, collegialmente, all’intero consiglio d’amministrazione, ognuno dei suoi membri assumerà la qualifica di datore di lavoro. Analogamente dovrà ritenersi nelle società di persone in cui siano previsti più amministratori, ognuno dei quali sarà gravato delle responsabilità prevenzionali. Anche con la nuova formulazione legislativa, nella maggioranza dei casi e soprattutto nelle piccole realtà imprenditoriali, il datore di lavoro coinciderà con il soggetto investito della legale rappresentanza”.
Nel saggio, che vi invitiamo a leggere integralmente, sono presentate nelle note non solo citazioni della letteratura in materia, ma anche precise indicazioni relative alle sentenze della Corte di Cassazione.
 
L’autore segnala, inoltre, che quando aumentano le dimensioni aziendali, diventa “via via più frequente il caso inverso, in cui cioè il soggetto dotato della legale rappresentanza non coincida con quello dotato dell’effettivo potere di organizzare l’azienda ed il lavoro dei dipendenti, cui devono quindi ascriversi le connesse responsabilità prevenzionali. Il caso più significativo, fra gli altri, appare quello del dirigente responsabile di stabilimento (o unità produttiva) che – ove dotato dei previsti poteri decisionali e di spesa – assume automaticamente, con l’attuale formulazione legislativa (e anche con quella del d.lgs. n. 626/1994), tutte le responsabilità del datore di lavoro”.
Posto che la responsabilità del soggetto preposto alla direzione dell’unità produttiva è “condizionata alla congruità dei poteri decisionali e di spesa effettivamente conferitigli rispetto alle concrete esigenze prevenzionali”, il dato normativo può dunque “portare a distinguere, all’interno della medesima azienda, un datore di lavoro in senso giuslavoristico (titolare cioè del rapporto di lavoro) da uno o più (sussistendo distinte unità produttive) datori di lavoro in senso prevenzionale”.
 
E sono “possibili e, di fatto, frequenti i casi di corresponsabilità, in relazione ai doveri imposti al datore di lavoro, fra più livelli della line aziendale: deve, ad esempio ritenersi che il soggetto responsabile dell’unità produttiva, anche quando l’adempimento prevenzionale non rientri nei suoi poteri o nelle sue capacità di spesa, resti gravato dal dovere di segnalare ai livelli superiori la necessità di realizzare gli apprestamenti prevenzionali necessari nonché da quello di compiere comunque gli interventi parziali e cautelari che rientrino nelle sue possibilità”.
 
In sostanza – conclude il saggio a proposito del datore di lavoro nel settore privato (p. 2.1) - sembrano “applicabili al soggetto responsabile dell’unità produttiva i medesimi principi dettati dalla giurisprudenza e dalla dottrina in tema di delega delle funzioni di sicurezza”, ma resta una differenza fondamentale. Il responsabile dell’unità produttiva essendo dotato di poteri decisionali e di spesa propri che gli derivano, come corollario, dai poteri di gestione affidatigli “è automaticamente onerato, a titolo originario, di tutte le responsabilità prevenzionali; mentre il delegato acquisisce solo i poteri e le responsabilità prevenzionali che gli vengono trasferiti con la delega”. Per il dirigente responsabile di stabilimento “non valgono le limitazioni poste dalla legge alla facoltà di delega: egli dovrà quindi ritenersi automaticamente investito di tutti i doveri prevenzionali, compresi quelli indelegabili, essendo egli investito ex lege del ruolo di datore di lavoro”.
 
 
 
Olympus - Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, “ L’individuazione e le responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro”, a cura di Francesco Stolfa, avvocato a Trani e docente nel Master in “Gestione del Lavoro e delle relazioni sindacali” dell’Università di Bari, Working Paper di Olympus 33/2014 (formato PDF, 369 kB).
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 
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