Lo stato dell’arte in materia di sicurezza sul lavoro
Tuttavia, pur contenendo la massima parte delle disposizioni prevenzionistiche applicabili, il T.U. non può definirsi esaustivo dell’intera materia né un corpo normativo consolidato, sia perché oggetto di continue modifiche, sia perché prevede molti provvedimenti di attuazione.
A tal proposito, a dieci anni dalla emanazione, il suo processo di attuazione non è stato ancora completato.
Dalla Relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul possibile sviluppo, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso il 10 gennaio 2017, emerge infatti che sono ancora una ventina i provvedimenti da attuare e alcuni riguardano materie anche di grande rilievo.
Tra tutti ad esempio il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, disciplinato dall’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 che - eccetto il caso degli ambienti confinati per i quali il sistema ha cominciato ad operare positivamente con il DPR 177/2011, e il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico per la qualificazione del quale è stata predisposta la bozza di un DPR - è rimasto lettera morta per tutti quei settori ad alto tasso infortunistico, ovvero caratterizzati da forti complessità organizzative e da gravi fenomeni di concorrenza sleale.
Tra i provvedimenti inattuati, emerge anche quello relativo all’attuazione dell’articolo 52 del Testo Unico, decreto a sostegno della pariteticità e della bilateralità. Tale provvedimento risulta importante ove si consideri il ruolo strategico a sostegno del sistema della pariteticità, quale fondamentale strumento messo in campo, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, dalle parti sociali in attuazione degli accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni nazionali più rappresentative in ambito sindacale al fine di dare alla politica di prevenzione un valore aggiunto, soprattutto per le piccole, medie e micro imprese.
Questo complesso di norme inattuate produce effetti negativi; in primis l’assenza di tutela per i lavoratori, parallelamente profonde incertezze nella gestione della prevenzione da parte dei datori di lavoro.
Peraltro è da sottolineare come alla incompleta attuazione del d.lgs. n. 81/2008 si sia affiancata negli ultimi anni la proroga di termini relativi a svariati provvedimenti.
È altresì doveroso, rilevare come, a dieci anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2008, sia ancora oggi possibile individuare prospettive di semplificazione, riordino e razionalizzazione delle sue disposizioni.
In tal senso né il decreto “del fare” (d.l. n. 69/2013) né le varie riforme del mercato del lavoro sembrano aver dato un contributo significativo all’auspicato processo di semplificazione e al conseguente innalzamento del livello di efficacia e di effettività delle tutele.
Pertanto, anche il Jobs Act, che con i suoi decreti attuativi ha modificato direttamente e indirettamente la normativa sulla sicurezza sul lavoro, può considerarsi un’occasione persa non essendo riuscito ad affiancare obiettivi di semplificazione e razionalizzazione a quello di completamento del relativo quadro normativo.
In questo contesto, dunque la semplificazione del quadro legale e degli adempimenti inutilmente gravosi non può dirsi del tutto compiuta.
È possibile tuttavia individuare ulteriori prospettive di integrazione, riordino e razionalizzazione della normativa prevenzionistica in alcuni DDL presentati negli ultimi due anni. Il riferimento è in particolar modo al DDL presentato dai senatori Maurizio Sacconi e Serenella Fucksia, recante Disposizioni per il miglioramento sostanziale della salute e sicurezza dei lavoratori, volto al riordino e alla semplificazione del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; nonché al disegno di legge recante la Disciplina per il riordino della normativa in materia di amianto in un Testo Unico; e al disegno di legge sull’introduzione nel Codice Penale del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni gravi o gravissime.
Fonte: ANMIL
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