Quali sono le conseguenze sui lavoratori in mancanza di green pass?
È evidente che in materia di pandemia, di emergenza COVID-19 e di misure di contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, uno degli argomenti oggi più delicati e importanti da trattare, per l’impatto che ha e che avrà anche sul mondo del lavoro, è quello relativo alla certificazione verde COVID-19 (“ Green Pass”).
In particolare è necessario comprendere le possibili conseguenze del nuovo decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
Ricordiamo che il decreto-legge 127/2021, nel tentativo di estendere la necessità di Green Pass e favorire le vaccinazioni, prevede - dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza - l’obbligo della certificazione verde COVID-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati.
Proprio con l’intento di fornire qualche utile informazione riportiamo un breve contributo dell’avvocato Rolando Dubini, un contributo che segnala in particolare due diverse conseguenze della normativa:
- chi accede abusivamente ai luoghi di lavoro senza disporre di Green Pass viola il D.Lgs. n. 127/2021 ed è quindi soggetto a sanzione amministrativa e a sanzioni disciplinari, in conformità al Contratto Nazionale di Lavoro vigente, e alla Legge n. 300/1970;
- chi comunica preventivamente la mancanza di Certificazione Verde e non accede abusivamente viene considerato assente ingiustificato, non percepisce lo stipendio, ma conserva il posto di lavoro e non è soggetto a sanzioni disciplinari.
Per quanto riguarda l’accesso ai luoghi di lavoro dei lavoratori che non dispongono del Green Pass e che non lo hanno comunicato all’azienda, l’articolo 3 comma 8 del Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 così dispone:
- “8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 [da 600 a 1.500 euro] e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore”.
Dunque chi accede, abusivamente, al luogo di lavoro senza Certificazione verde è quindi soggetto a sanzione amministrativa e a sanzioni disciplinari, in conformità al Contratto Nazionale di Lavoro vigente, e alla Legge n. 300/1970.
Le sanzioni verranno irrogate dal Prefetto, il quale si avvarrà delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale e dell'Ispettorato del lavoro.
Diverso è il caso di chi viceversa, in modo contrattualmente e legalmente corretto, informa l’azienda di non essere in possesso del Green Pass prima di accedere in azienda.
In tal caso si applica invece il comma 6, che così dispone:
- “6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
Dunque se il lavoratore comunica preventivamente di non essere in possesso del Green pass, non potrà accedere e verrà considerato assente ingiustificato fino al momento in cui provvederà ad esibire la Certificazione Verde, o in mancanza, fino al 31 dicembre 2021.
In questo caso però non vi sono conseguenze disciplinari, e si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
In ogni caso si tratta di assenza ingiustificata che fa venir meno il diritto alla retribuzione e a qualunque altro compenso od emolumento comunque denominato.
Rolando Dubini, avvocato in Milano, cassazionista
Scarica la normativa di riferimento:
DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
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Rispondi Autore: Adriana De Luca Bitonti - likes: 0 | 24/09/2021 (01:47:06) |
Sul piano della disciplian della tutela dei dati, quindi, il datore di lavoro PUO' ricevere - dal tenore della norma - il dato di chi comunica (evidentemente prima dell'accesso sul luogo di lavoro) di NON essere in possesso del Green pass, ma allo stato attuale conformemente alla posizione assunta dal Garante, lo stesso NON PUO' ricevere la comunicazione preventiva di ESSERE IN POSSESSO dello stesso. O è un enorme contraddizione o - essendo in corso un ATTUALE conflitto di poteri - vede predominare la privacy anche in contrasto con le norma ex 81/08- o quì si gioca sul filo di lana. |
Rispondi Autore: Pablos - likes: 0 | 24/09/2021 (12:55:33) |
La differenza di comportamento (e conseguentemente di trattamento) tracciata dal DL mi sembra chiara: se durante la verifica al momento di accesso al luogo di lavoro risulti sprovvisto di GP (o non è valido per qualche motivo) vieni 'respinto' e risulti assente ingiustificato. Se pur sprovvisto di GP (o con documento non valido) accedi comunque al luogo di lavoro - magari perché il DL decide di fare i controlli a campione e non a tappeto o magari perché riesci in qualche modo ad intrufolarti) se ti beccano hai sanzioni economiche (e disciplinari per aver violato con dolo disposizioni aziendali). |
Rispondi Autore: Alberto Scomparin - likes: 0 | 27/09/2021 (11:16:43) |
In base a quanto riportato nell' art. 1 e 3 del DL 127/2021 il datore di lavoro qualora trovi un lavoratore che senza GP sia entrato in azienda ha l'obbligo di denuncia al Prefetto? |
Rispondi Autore: GiulianoI - likes: 0 | 30/09/2021 (19:44:56) |
Confindustria sembrerebbe vederla diversamente, scrive infatti nelle note di aggiornamento del 27/09/2021 al "Commento al Decreto legge DL 21 settembre 2021, n. 127": "Quanto alla trasmissione degli atti al Prefetto in caso di accesso senza green pass, va evidenziato che il datore di lavoro è il primo ad accertare e contestare (comma 8) e, quindi, deve informare la Prefettura per il seguito sanzionatorio di competenza di quest’ultima. Anche perché la formulazione della norma è in termini generali (“i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione”), che non escludono espressamente il datore di lavoro (anzi è uno degli incaricati dal Legislatore di accertare e contestare disciplinarmente nel caso del comma 8). Peraltro, l’indicazione nel comma 10 di chi deve comunicare sembra escludere il riferimento alle norme generali." |
Rispondi Autore: Carmelo Mania - likes: 0 | 08/10/2021 (21:25:19) |
Vuol dire che questi due mesi si lavorerà in nero |