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Le novità del DPCM 11 giugno 2020 e delle linee guida regionali

Le novità del DPCM 11 giugno 2020 e delle linee guida regionali
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coronavirus-Covid19

15/06/2020

In relazione all’evoluzione dell’emergenza COVID-19 presentiamo le novità del DPCM 11 giugno 2020 e delle nuove linee guida della Conferenza delle Regioni con indirizzi operativi per le riaperture. Le indicazioni per la formazione alla sicurezza.

 

Roma, 15 Giu – È evidente che gli aggiornamenti di linee di indirizzo, protocolli e buone prassi, in materia di gestione e contenimento dell’emergenza COVID-19, sono collegati all’evoluzione della situazione epidemiologica e, specialmente, della situazione normativa. Partendo da questa constatazione si può capire perché a solo due giorni di distanza dalla pubblicazione dell’ultima versione (la quarta) la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome abbia deciso di pubblicare un nuovo aggiornamento del documento “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” nella versione dell’11 giugno 2020. Linee guida che, come abbiamo raccontato più volte, contengono schede tecniche con indirizzi operativi specifici validi per molti settori lavorativi.

 

Questo documento regionale, nell’ultima versione, è poi allegato (Allegato 9) proprio al nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

 

Convergenza importante quella del DPCM e delle Linee Guida tanto da far affermare a Stefano Bonaccini (Presidente della Conferenza delle Regioni): “Oggi possiamo davvero dire che parte la fase 3. Il Governo ha sostanzialmente recepito le linee guida della Conferenza delle Regioni ed altri settori – finora bloccati dal lockdown – possono rimettersi in moto, sia pure rispettando principi generali di sicurezza e prevenzione”.

 

L’articolo si sofferma su:


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Le novità del nuovo DPCM 11 giugno 2020

È stato, dunque, firmato dal Presidente del Consiglio e pubblicato il 12 giugno in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM 11 giugno 2020 che contiene alcune novità in materia di riaperture e le cui disposizioni “si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020”.

 

Riprendiamo dalla presentazione del DPCM sul sito del Governo le indicazioni relative ad alcune novità presenti nel decreto:

  • “Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali sono consentite ma a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l'andamento della curva epidemiologica.
  • Aprono i centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni.
  • Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto ma con alcune cautele/precauzioni. Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all'aperto che al chiuso.
  • Restano sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere e congressi, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in presenza.
  • In materia di spostamenti da e per l'estero è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all'estero per comprovate ragioni lavorative”.
  • A partire dal 12 giugno “riprendono invece gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni sportive al fine di prevenire le occasioni di contagio.
  • A decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori”.

 

Viene poi confermato (articolo 2), in ambito lavorativo, il rispetto dei vari protocolli condivisi e linee di indirizzo allegate al decreto:

 

Art. 2 - Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

 

Le nuove linee guida per le attività economiche, produttive e ricreative

Veniamo, invece, alle nuove linee guida della Conferenza delle Regioni, cioè al documento “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” nella versione dell’11 giugno 2020.

 

 

Nella nuova versione non ci sono, in realtà, grandi cambiamenti rispetto alla precedente versione, che abbiamo presentato nell’articolo “ Nuove linee guida per le attività economiche, produttive e ricreative”, del 9 giugno.

 

Segnaliamo alcune delle schede che hanno avuto modifiche:

  • attività ricettive: riguardo ai “rifugi alpini ed escursionistici” e riguardo alle “locazioni brevi”.
  • piscine;
  • aree giochi per bambini: per quanto riguarda le “Sale giochi”
  • formazione professionale
  • cinema e spettacoli dal vivo
  • sagre e fiere locali: qui viene cambiato anche il titolo che inizialmente era solo “Sagre e fiere” e rischiava di confondersi con un’altra scheda;
  • servizi per l’infanzia e l’adolescenza: sono presenti variazioni anche per i “campi estivi”
  • sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse.

 

Le indicazioni per la formazione professionale e la formazione alla sicurezza

Ci soffermiamo in conclusione su una delle schede, quella relativa alla “Formazione professionale” che abbiamo già pubblicato e che ha avuto una piccola variazione nel campo di applicazione: ora di applica anche ai “percorsi di formazione linguistica e musicale”.

 

Ma il motivo per cui ne riparliamo – l’avevamo già pubblicata nell’articolo “ COVID-19: le misure per il noleggio, i musei e la formazione professionale” – è che dalla precedente versione del 9 giugno è specificato che il contenuto della scheda si applica anche (nelle precedenti versioni non era esplicitato) ai percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

 

Le indicazioni “si applicano alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali”.

Nella scheda vengono poi presentati diversi esempi di formazione, tra cui la formazione linguistica, la formazione musicale e la formazione alla sicurezza, per cui valgono le indicazioni.

 

Riepiloghiamo. in conclusione di articolo, le indicazioni contenute nella scheda:

  • “Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in aula o alla sede dell’attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C;
  • Rendere disponibile soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l’utilizzo frequente.
  • Mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
  • Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
  • Nel caso di soggetti minori (età 14-17), il rispetto delle norme di distanziamento e il mantenimento della distanza interpersonale sono obiettivi che possono essere applicati solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza e in considerazione dell’età degli stessi. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, le attività dovranno essere modulate in ogni contesto specifico.
  • Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni.
  • Gli spazi destinati all’attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
  • Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d’aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività.
  • Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack);
  • Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti;
  • Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.
  • Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l’allievo, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, “ Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, aggiornamento dell’11 giugno 2020, 20/96/CR1/COV19 (formato PDF, 591 kB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

 

 

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Rispondi Autore: marco zanchin - likes: 0
15/06/2020 (07:18:10)
E' vero che nel sito del Governo sta scritto che la formazione professionale viene permessa anche in presenza. Tuttavia lo stesso Governo dovrebbe spiegare come invece (art 1, comma 1, lett q) del DPCM) sembra avere scritto il contrario: " sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza delle attivita'
scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza". Inoltre i corsi di formazione in materia di sicurezza non devono seguire le linee-guida regionali relative alle attività di "formazione professionale", ma bensì le indicazioni del documento INAIL "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione "......Almeno questo io leggo nel DPCM...........
Rispondi Autore: Franz - likes: 0
15/06/2020 (08:24:14)
In effetti anche a me pare in contrasto. Per quanto riguarda le linee dell'Inail, mi pare però che gli stessi redattori avessero detto che sono solo indicazioni per il legislatore e non norme cogenti che loro non hanno titolo per dare. Anche perché in buona parte mi pare che non ne abbiano tenuto conto...

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