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La riammissione del lavoratore post Covid-19

La riammissione del lavoratore post Covid-19
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Coronavirus-Covid19

21/04/2021

La circolare 15127 del 12 aprile 2021 del Ministero della Salute con le indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata

Con la circolare 15127 del 12/04/2021 il Ministero della Salute - Direzione Generale Prevenzione Sanitaria, fornisce specifiche indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata.

Essa definisce, anche alla luce del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021, una serie di fattispecie, quali quelle relative ai lavoratori positivi con sintomi gravi e ricoveropositivi sintomatici, positivi asintomatici, positivi a lungo termine, contatti stretti asintomatici, con una serie di indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la relativa certificazione da produrre al datore di lavoro a cura del lavoratore.

Si tratta dunque di un importante aggiornamento, di interesse per l’operatività professionale del Medico competente, nel novero delle disposizioni tecnico-professionali che regolamentano le misure emergenziali digestione sanitaria della pandemia da Covid-19.


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Le indicazione della circolare:


A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo. Pertanto il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
 

B) Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
 

C) Lavoratori positivi asintomatici

 lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
 
Pertanto, il lavoratore di cui alle lettere B) e C), ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 
I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.
 

D) Lavoratori positivi a lungo termine

Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).
Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.
Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.
Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.
Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione” (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.
 

E) Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020).
Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato. La presente Circolare è passibile di ulteriori aggiornamenti che terranno conto dell’evolversi del quadro epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del quadro normativo nazionale.
 
 
 
 
Fonte: SIML
 

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Rispondi Autore: Giannino Saretto - likes: 0
21/04/2021 (11:39:55)
Cari colleghi, rilevo che la Circolare del Ministero riapre contraddizioni tra indicazioni nazionali e regionali.
Sui punti:
1. Isolamento caso Covid (punti B e C)
10 giorni, di cui almeno 3 senza sintomi + test; oppure per asintomatici 10 giorni + test
Contraddizioni con:
• Regione Veneto Prot. n. 137384 del 25/03/2021 “Aggiornamento Indicazioni - Testing per SARS-CoV-2 … Contact Tracing … - marzo 2021“: 14 giorni con tampone al 10°
• Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare - Settore Prevenzione e Veterinaria - Protocollo /A1409B 7 aprile 2021 “Ulteriori indicazioni per la gestione dei contatti dei casi positivi per la COVID 19”: 14 giorni con tampone al 14°.
2. Quarantena contatto stretto non si fa più differenza tra Covid originale (durata 10 giorni) o Covid variante (durata 14 giorni), tutti di nuovo portati a 10 giorni? Inoltre, si riammette il solo tampone antigenico per chiudere quarantena.
Contraddizioni con:
• Circolare precedente dello stesso Ministero 03787-31/01/2021: eseguire un test molecolare ai contatti (sia ad alto che a basso rischio) il prima possibile dopo l’identificazione e al 14° giorno di quarantena, al fine consentire un ulteriore rintraccio di contatti, considerando la maggiore trasmissibilità delle varianti. Non interrompere la quarantena al decimo giorno.
• Regione Piemonte - Protocollo 18402 “Emergenza Covid-19: gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori della sanità e dell’assistenza nelle ASR”, 10.04.2020, confermava le indicazioni nazionali 03787-31/01/2021 per Covid variante accertata o sospetta.
• Regione Veneto Prot. n. 137384 del 25/03/2021 “Aggiornamento Indicazioni - Testing per SARS-CoV-2 … Contact Tracing … - marzo 2021“: quarantena di 14 giorni con molecolare, oppure antigenici Laboratorio o rapidi 2 e 3 generazione
Lavoratore positivo oltre i 21 giorni
3. Test presso struttura accreditata o autorizzata da servizio sanitario; si resta in attesa di conoscere quali sono queste strutture.

Queste contraddizioni verrebbero appianate se vi fosse la specifica che la Circolare in commento 0015127-12/04/2021-DGPRE-MDS-P non trova applicazione nel settore sanitario e assistenziale; ed anche che trova applicazione solo quando i casi COVID sono determinati da COVID originale, non quando si tratta di Covid da varianti.


Autore: Nicola
21/04/2021 (17:00:09)
Concordo in pieno
Rispondi Autore: Roberto Fattori - likes: 0
21/04/2021 (15:30:20)
Concordo totalmente.
Inoltre per complicare le cose hanno inserito i 21 gg anche nel "Protocollo condiviso di aggiornamento ....." del 6 aprile 2021.
Rispondi Autore: Gianni - likes: 0
30/05/2021 (13:04:50)
Buongiorno,

per rientrare al lavoro ci vuole il tampone negativo, è questo e molto chiaro, il mio problema è che sono al 4 tampone settimanale, dopo i famosi 10 giorni, che risulta ancora positivo a bassa carica, mi risulta che la positività potrebbe durare da 6 settimane fino ad oltre un anno (chiesto a vari dottori e letto su internet).

Cosa succede, se io risulto ancora positivo, dopo sei mesi?

Ringrazio anticipatamente, chiunque mi risponda.

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