DPCM 24 ottobre 2020: misure sanitarie e pubblica amministrazione
Roma, 29 Ott – Di fronte ai nuovi decreti sulle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 è necessaria una lettura attenta delle norme confermate e di quelle modificate, una lettura analitica che verifichi i termini delle nuove misure e la connessione con la normativa emergenziale precedente.
Proprio con l’obiettivo di analizzare e di fornire utili promemoria delle misure vigenti in materia di COVID-19, il nostro giornale torna oggi a parlare del DPCM 24 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19’, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ‘Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19’”.
DPCM che, sottolineiamo, è in vigore dal 26 ottobre 2020 – “in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020” – ed è efficace fino al 24 novembre 2020.
Dopo aver, nei giorni scorsi, affrontato le novità generali e ricordato le attività sospese o consentite con alcune condizioni, ci soffermiamo oggi sulle misure di informazione e prevenzione e su alcune indicazioni per la pubblica amministrazione.
Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:
- DPCM 24 ottobre 2020: le misure di informazione e prevenzione
- DPCM 24 ottobre 2020: l’allegato 19 e le misure igienico-sanitarie
- DPCM 24 ottobre 2020: la pubblica amministrazione e il lavoro agile
DPCM 24 ottobre 2020: le misure di informazione e prevenzione
L’articolo 3 (Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale) comprende alcune indicazioni generali per l’informazione e prevenzione che riguardano vari ambiti: personale sanitario, contact tracing, servizi educativi, aziende di trasporto, pubbliche amministrazioni, …
Si indica che sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
- “il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;
- al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’ App Immuni, è fatto obbligo all’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività;
- è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 19;
- nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19;
- i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19 anche presso gli esercizi commerciali;
- nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l' igiene delle mani;
- le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.
DPCM 24 ottobre 2020: l’allegato 19 e le misure igienico-sanitarie
Essendo uno degli elementi cardine delle misure anticontagio SARS-CoV-2, vediamo di ricordare il contenuto del più volte citato, nei DPCM per l’emergenza COVID-19, allegato 19 relativo alle “misure igienico-sanitarie”:
- “lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie”.
DPCM 24 ottobre 2020: la pubblica amministrazione e il lavoro agile
Sempre l’articolo 3 riporta poi alcune indicazioni specifiche per la pubblica amministrazione e per il lavoro agile.
Il comma 2 dell’articolo 3 indica che “nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità”.
Inoltre:
- “nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” (comma 3).
- le pubbliche amministrazioni “dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali. È raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati” (comma 4);
- “è fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto”.
Ricordiamo, in conclusione, che il Ministro per la Pubblica Amministrazione, con riferimento a quanto previsto nel comma 3 dell’articolo 3 del DPCM 24 ottobre 2020, ha recentemente firmato il DM 19 ottobre 2020 in materia di lavoro agile, un decreto ministeriale che il nostro giornale presenterà nei prossimi giorni.
Tiziano Menduto
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Rispondi Autore: pamaok - likes: 0 | 03/11/2020 (21:26:23) |
Ed i lavoratori fragili ? se ne sono dimenticati ? Naturalmente per quelli che non possono fare smart working.. |