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DPCM 2 marzo 2021: cosa cambia per gli spettacoli dal vivo?

DPCM 2 marzo 2021: cosa cambia per gli spettacoli dal vivo?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coronavirus-Covid19

11/03/2021

Le novità del DPCM del 2 marzo 2021 per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto e altri locali o spazi anche all’aperto in relazione all’emergenza COVID-19. Le indicazioni del DPCM, i dispositivi di protezione e i test.

Roma, 11 Mar – Come ricordato anche nell’articolo “ La prevenzione del COVID-19 nel settore dell’entertainment”, uno dei settori economici e culturali più colpiti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 è sicuramente quello degli spettacoli, con particolare riferimento, chiaramente, agli eventi dal vivo.  

 

E come abbiamo visto in un articolo che affrontava le indicazioni per le sale cinematografiche, il nuovo DPCM 2 marzo 2021, recante le disposizioni attuative sulle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto alcune possibili riaperture anche nelle zone gialle per gli spettacoli in sale teatrali, sale da concerto, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto nel rispetto delle prescrizioni di un nuovo documento allegato  al DPCM (Allegato 26).

 

 

Dopo aver parlato nei giorni scorsi dei due nuovi allegati relativi alle sale cinematografiche e alla sicurezza dei lavoratori marittimi, presentiamo oggi alcune indicazioni tratte dal DPCM e dal nuovo allegato 26 dedicato agli spettacoli dal vivo con particolare riferimento ai seguenti argomenti:


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Sicurezza Spettacolo e Intrattenimento - Categoria Istat: R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

 

DPCM 2 marzo 2021: gli eventi live nelle zone gialle, arancioni e rosse

Rimandando, per quanto riguarda le regole delle “zone bianche”, alla lettura dell’articolo “ L’impatto del nuovo DPCM del 2 marzo 2021 sul mondo del lavoro”, riprendiamo dal DPCM l’intero articolo 15 (Spettacoli aperti al pubblico) che riguarda le “misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona gialla” (Capo III del DPCM):

 

Art. 15 (Spettacoli aperti al pubblico)

1. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto. A decorrere dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all’aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

2. Le attività devono svolgersi nel rispetto degli allegati 26 e 27, come eventualmente integrati o modificati con ordinanza del Ministro della salute, nonché dei protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, eventualmente adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi dei protocolli e nelle linee guida nazionali, e comunque in coerenza con i criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020.

3. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

 

Segnaliamo poi che nelle “zone arancioni e rosse” il DPCM (articoli 36 e 42) dispone che rimangono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto.

 

Spettacoli dal vivo: spazi, temperatura e dispositivi di protezione

Veniamo a quanto contenuto nell’allegato 26 del DPCM 2 marzo 2021 partendo, come avevamo fatto per le sale cinematografiche, dai limiti previsti relativi alla capienza.

 

Per gli spettacoli al chiuso, “il numero massimo di spettatori è 200, per quelli all’aperto il numero massimo di spettatori è 400, installando le strutture per lo stazionamento del pubblico nella loro più ampia modulazione. In ogni caso, la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella originaria autorizzata in agibilità”.

 

Come per i cinema è poi necessario “riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Coloro che intendono esercitare la deroga al distanziamento dovranno rilasciare apposita autocertificazione”.

Ed necessario poi organizzare, laddove possibile, “percorsi separati per l’entrata e per l’uscita”.

 

Senza dimenticare l’obbligo di “misurazione della temperatura tramite termo-scanner o termometro digitale, con divieto di ingresso in caso di temperatura superiore a 37,5° C, e utilizzo del gel antisettico per igienizzare le mani”.

 

Riguardo poi alle precauzioni igieniche e ai dispositivi di protezione si indica che è necessario:

  • “dotare la postazione dedicata alla reception e alla cassa di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche. Indipendentemente dal metodo utilizzato per l’acquisto, i titoli di ingresso devono essere nominativi e occorre assicurare il mantenimento dell’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni ai sensi della normativa vigente e i contatti (mail o telefono) degli spettatori.
  • rendere disponibili prodotti per l’ igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti della struttura, in particolare nei punti di ingresso”.
  • “per il personale, utilizzo di idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico (mascherina almeno chirurgica, con divieto di usare mascherine di comunità). Si applica la scheda tecnica ‘Cinema e Spettacoli dal vivo’ di cui all’allegato 9 (‘ Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020’), limitatamente ai punti previsti per ‘Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali’, ‘Produzioni teatrali’ e ‘Produzioni di danza’.
  • per gli spettatori, per tutto il tempo di permanenza all’interno della struttura, anche durante lo spettacolo, utilizzo continuativo della mascherina chirurgica (o livello superiore di protezione), possibilmente fornita dal gestore all’ingresso, per garantire l’uniformità della protezione. È vietato l’uso di mascherine di comunità”.

 

Spettacoli dal vivo: interazioni con gli artisti e test per i lavoratori

Veniamo infine ad alcune specifiche indicazioni che possono riguardare gli spettacoli dal vivo.

 

Si indica che “l’eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 4 metri. In riferimento all’eventuale interazione tra artisti e pubblico, deve essere esclusa la possibilità di configurazioni di tipo dinamico con postazioni per il pubblico prive di una seduta fisica vera e propria per l’intera durata dello spettacolo”.

 

Nel caso di doppio spettacolo è necessario “prevedere un intervallo di tempo, tra il primo e il secondo spettacolo, sufficiente a pulire e igienizzare tutte le aree interessate dal pubblico con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (sedute, corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.)”.

 

Infine è da prevedere “il controllo periodico dei lavoratori attraverso specifici test per la verifica del contagio. Tampone antigenico per artisti e maestranze 48 ore prima dell’inizio della produzione (incluso tutto il periodo delle prove), da ripetere ogni 72 ore per tutta la durata della produzione stessa”.

 

Ricordiamo, in conclusione, che l’allegato 26, che, come abbiamo visto, rimanda anche alle linee guida regionali, riporta ulteriori informazioni per il distanziamento interpersonale, per la pulizia e disinfezione degli ambienti, per il ricambio d’aria e l’utilizzo degli impianti di condizionamento.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

 


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Rispondi Autore: Sabina Marani - likes: 0
11/03/2021 (08:31:54)
Con un po' di impegno il lavoro può proseguire con un alto livello di sicurezza anche nel settore spettacolo che sta soffrendo in modo incredibile in questi ultimi 6 mesi
Rispondi Autore: PaoloG - likes: 0
28/04/2021 (17:54:22)
In base a quale norma / linea guida l'autore dell'articolo raccomanda "Senza dimenticare l’obbligo di misurazione della temperatura tramite ..."?
Rispondi Autore: PaoloG - likes: 0
28/04/2021 (18:42:22)
Chiedo scusa, ma in effetti una meno frettolosa lettura dell'allegato 26 mi ha fatto notare che è esplicitamente prevista la "Misurazione obbligatoria della temperatura tramite termo-scanner o termometro digitale, ...".
Grazie comunque e complimenti per la Vs. utile opera di informazione.
Rispondi Autore: Filpi Renato - likes: 0
28/04/2021 (21:20:05)
Posso fare Dj Set musica d'ascolto all'aperto nei bar pub ristoranti ecc ecc, ovviamente tutto a norma distanziamento e persone a sedere grazie?
Rispondi Autore: GianLaBenna - likes: 0
24/05/2021 (12:06:56)
Ho un piccolo pub che, considerando le restrizioni, conta 40 posti a sedere tra interno ed esterno. Ci sono regolo especiali per la musica dal vivo in queste situazioni o valgono le stesse regole per i grand spazi?

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