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COVID-19: i dispositivi di protezione individuale nelle attività di pulizia

COVID-19: i dispositivi di protezione individuale nelle attività di pulizia
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coronavirus-Covid19

26/10/2020

Un documento Inail sulle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche fornisce informazioni utili sulle tipologie e sulla scelta dei dispositivi di protezione individuale in relazione all’emergenza COVID-19.


Palermo, 26 Ott – Nelle attività di pulizia e sanificazione “è necessario proteggersi dagli agenti chimici e da eventuale presenza di agenti biologici”.

In particolare il contatto con gli agenti biologici “può avvenire in vari modi: attraverso la pelle, le mucose, le vie aeree, l'ingestione accidentale o per via parenterale”. E per questo motivo è necessario utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI), cioè quelle attrezzature “utilizzate allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (guanti, occhiali, visiere, maschere facciali filtranti, scarpe, ecc.)”. Il loro utilizzo “è raccomandato quando, nonostante l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione collettive, i rischi cosiddetti ‘residui’ non sono eliminati o ridotti a livelli accettabili e devono essere ulteriormente contenuti”.

 

A ricordare in questi termini l’importanza dell’uso dei dispositivi di protezione individuale nelle attività di pulizia e sanificazione, con specifico riferimento alla scuola e anche all’attuale emergenza COVID-19, è la pubblicazione InailGestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche. Istruzioni per l’uso” che è stata recentemente aggiornata - con la supervisione di Istituto Superiore di Sanità (ISS) e Ministero della Salute - in relazione alla evoluzione normativa emergenziale e alla ripresa dell’attività didattica in presenza. E uno dei paragrafi che ha avuto alcune modifiche, rispetto alla prima versione, è stato proprio quello relativo all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

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Tipologie e categorie di dispositivi di protezione individuale

Il documento - curato da Clara Resconi (Inail, Direzione regionale Sicilia, Contarp) con la collaborazione di Bernardo Moschella, Federico Passaro e Francesco Paolo Triscari (Ufficio scolastico regionale per la Sicilia), Gesualdo Rubbonello (Inail, Direzione regionale Sicilia, Contarp) e Rachele Scaglione (Inail, Direzione regionale Sicilia, Attività istituzionali) - ricorda che i DPI sono classificati in tre categorie di rischio (Regolamento UE n. 2016/425):

  • La categoria I “comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi: lesioni meccaniche superficiali; contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua; contatto con superfici calde che non superino i 50 °C; lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole); condizioni atmosferiche di natura non estrema;
  • La categoria II comprende i rischi non inclusi nei gruppi I e III;
  • La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue: sostanze e miscele pericolose per la salute; atmosfere con carenza di ossigeno; agenti biologici nocivi; radiazioni ionizzanti; ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C; ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore; cadute dall'alto; scosse elettriche e lavoro sotto tensione; annegamento; tagli da seghe a catena portatili; getti ad alta pressione; ferite da proiettile o da coltello; rumore nocivo”.

 

Si indica poi che nelle attività di pulizia e sanificazione è necessario utilizzare i DPI specifici più idonei a prevenire le diverse modalità di infezione.

 

Riprendiamo dal documento una tabella generale, che ha avuto alcune modifiche, riguardo ai possibili DPI utilizzabili:

  • Protezione delle mani: sono costituiti da guanti per la protezione da agenti chimici, agenti biologici, tagli, traumi meccanici, ecc. L’impiego è richiesto in attività di pulizia, disinfezione, ma anche per la manipolazione di sostanze chimiche o di oggetti taglienti, per la manutenzione di arredi o apparecchiature e per la movimentazione di carichi.
  • Protezione degli occhi: sono costituiti da occhiali, visiere e schermi. Il loro impiego può rendersi necessario in attività con rischio di proiezioni di schegge, schizzi, esposizione a radiazioni e sorgenti luminose (saldatura, lavori in officine meccaniche) manipolazione di agenti chimici, rischio di contatto con agenti biologici, ecc.
  • Protezione delle vie respiratorie: sono le maschere, le semi-maschere, i facciali filtranti, gli autorespiratori. Trovano indicazione negli ambienti ove vi sia carenza di ossigeno e/o presenza di inquinanti tossici, irritanti, nocivi per le vie respiratorie in una determinata concentrazione o di agenti biologici trasmissibili per via aerea. L’impiego di DPI respiratori può trovare indicazione nelle attività di dispersione di prodotti chimici, presenza di CO, ossido di azoto in luoghi chiusi, ecc.
  • DPI per la protezione del corpo: sono principalmente costituiti da camici, tute soprascarpe, cuffie per capelli, calzature, che possono essere di sicurezza, di protezione e sono destinate a proteggere da: contaminazione da materiale biologico (solitamente medici, biologi, infermieri, ausiliari, tecnici, operatori sanitari ecc., in caso di pandemia anche gli addetti alle pulizie); scivolamenti e cadute dovute a irregolarità del piano di appoggio o eventualmente bagnato da lubrificanti; sversamenti di prodotti chimici (biologi, chimici, tecnici di laboratorio, ecc.); lesioni alla pianta del piede dovute a perforazione della suola da parte di oggetti appuntiti quali chiodi, schegge di legno o altro; schiacciamento della punta del piede per caduta accidentale di materiale dall’alto o con movimenti incauti di attrezzature da lavoro o carrelli elevatori (magazzinieri, tecnici di farmacia, operatori addetti alla manutenzione, operatori di cucina ecc.); scivolamenti e cadute dovute a irregolarità del piano di appoggio o eventualmente bagnato (operatori di mensa, addetti alla preparazione e distribuzione pasti, collaboratori scolastici, ecc.).

 

L’individuazione e la scelta dei DPI idonei per le attività

Il documento si sofferma poi sulla scelta dei DPI.

 

Si ricorda che in linea generale “l’individuazione dei DPI discende dalla valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.; pertanto il documento di valutazione dei rischi (DVR) riporterà nel dettaglio i DPI necessari in relazione ai diversi rischi presenti in ogni fase/attività lavorativa”. E pertanto “al fine di proteggere adeguatamente la salute e la sicurezza dei lavoratori è necessario:

  • identificare i DPI necessari nelle varie fasi lavorative sulla scorta delle risultanze della valutazione dei rischi;
  • identificare le caratteristiche, i requisiti e le certificazioni dei DPI (materiale, resistenza, efficacia a ridurre il rischio, portabilità, durata);
  • ricercare sul mercato i DPI adeguati alle esigenze aziendali;
  • valutare tra le istruzioni, certificazioni, documenti tecnici le modalità d’uso e i limiti di applicazione;
  • verificare che la documentazione informativa di tutti i dispositivi sia in lingua italiana;
  • verificare che le note informative contengano tutti gli elementi necessari per una valutazione dell’uso, delle modalità, della durata, della manutenzione anche ai fini dell’attività di formazione e informazione dei lavoratori”.

 

Inoltre “l’individuazione e la scelta “devono essere aggiornate in funzione di:

  • eventuali cambiamenti delle condizioni di lavoro (cambio sostanze o materiali, situazione di
  • emergenza, ecc.);
  • progressi tecnici e tecnologici in tema di materiali, risoluzioni, efficacia;
  • eventuali aggiornamenti normativi”.

 

La scelta delle protezioni per l’emergenza COVID-19

Veniamo, infine, alla scelta delle protezioni in relazione alla pandemia da SARS-CoV-2.

 

Si indica che “nell’ordinarietà, in caso di attività di pulizia, sanificazione e disinfezione in ambiente scolastico, le protezioni per i lavoratori, in linea generale, sono relative quasi esclusivamente all’uso di prodotti per la pulizia, alla protezione da eventuali contatti o schizzi di secrezioni organiche”.

 

Si segnala poi che in merito alla scelta delle protezioni nell’attuale emergenza COVID-19 “è fondamentale recepire le raccomandazioni dell’OMS relativamente alla necessità di ottimizzare l’utilizzo dei DPI garantendone un uso appropriato e assicurandone la disponibilità necessaria alla protezione degli operatori e delle persone assistite in base alla appropriata valutazione del rischio”.

In particolare il Rapporto dell’ISS “Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV-2. Versione del 7 luglio 2020” nell’approfondire le procedure di sanificazione distinguendole per contesti (ospedaliero, assistenziale, domestico e tutti i tipi di locali) “ha previsto nelle operazioni di pulizia l’utilizzo di dispositivi medici e di DPI come di riportato di seguito:

 

“[…] Il personale dedicato alla pulizia ambientale degli spazi pubblici frequentati da una persona sospetta o confermata COVID-19 deve indossare i dispositivi medici e i DPI:

- mascherina chirurgica;

- grembiule in plastica uniforme e monouso;

- guanti;

- occhiali di protezione (se presente rischio di schizzi di materiale organico o sostanze chimiche);

- stivali o scarpe da lavoro chiuse. Il personale impegnato nella pulizia ambientale (nei locali senza casi confermati) deve indossare i dispositivi medici e i DPI durante le attività di pulizia. L’utilizzo del solito set di DPI (es. uniforme – che viene rimossa e lavata frequentemente in acqua calda – e guanti) è sufficiente per la protezione durante la pulizia dei locali generali”.

 

Si ricorda, tuttavia, che la scelta dei DPI “è definita nel contesto della valutazione del rischio e quindi nell’aggiornamento/integrazione del DVR”.

 

Si segnala poi che relativamente alle “mascherine chirurgiche” - che “nell’ordinarietà sono dispositivi medici di cui al D.Lgs 24 febbraio 1997, n. 46 e s.m.i., prodotte nel rispetto della norma tecnica UNI EN 14683:2019” - il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 all’art. 16 c. 1 prevede ‘Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza […omissis] per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9’”. 

 

Le mascherine chirurgiche – continua il documento – “hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi”.

I filtranti respiratori FFP (2 o 3) sono finalizzati “a proteggere le vie respiratorie della persona che le indossa dall’ingresso di agenti pericolosi o patogeni, anche a trasmissione aerea, e sono progettate e testate per verificare che rispondano a questo scopo”.

 

 

È dunque evidente che “le due protezioni perseguono delle finalità diverse, l’una a protezione degli altri e per tale ragione la massima diffusione costituisce un elemento di prevenzione del contagio ‘collettivo’, l’altra a protezione del soggetto che la indossa”.

 

Si specifica poi che “rappresentando una misura di protezione, i DPI facciali filtranti FFP2 o FFP3 devono essere in possesso della corretta marcatura che riconduca al nome del produttore, al codice del prodotto, alla norma di riferimento UNI EN 149, al livello di protezione e alla marcatura CE con numero dell’Ente notificato, cosi come riportato nella seguente immagine, a meno che non si tratti di DPI respiratori autorizzato in deroga dall'INAIL secondo l’art. 15 del decreto legge n. 18 del 2020 che attribuisce all’Inail la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Allo stesso modo anche gli altri dispositivi di protezione, se normati, devono essere riconducibili attraverso documenti, etichette, certificati ai requisiti previsti dalle relative norme di riferimento”.

 

Si ricorda, in conclusione, che in commercio “ci sono altre tipologie di maschere che non sono dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale, così come descritti nelle parti precedenti; pertanto non sono soggette ad autorizzazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) o dell’INAIL, ma il produttore sotto la propria responsabilità garantisce che non provochino irritazioni, effetti nocivi e che non siano altamente infiammabili; è sconsigliato l’uso di queste mascherine per i lavoratori in caso di pandemie, non avendo alcuna garanzia dell’efficacia della protezione; tali mascherine vengono dette di comunità e il loro uso è indicato per la popolazione in generale, laddove raccomandato”.

 

Segnaliamo, in conclusione di articolo, che il documento si sofferma anche sulla consegna dei DPI e sulle necessarie attività di formazione e informazione del personale coinvolto nelle operazioni di pulizia.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Direzione Regionale Sicilia, Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione, “ Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche. Istruzioni per l’uso”, a cura di Clara Resconi (Inail, Direzione regionale Sicilia, Contarp) con la collaborazione di Bernardo Moschella, Federico Passaro e Francesco Paolo Triscari (Ufficio scolastico regionale per la Sicilia), Gesualdo Rubbonello (Inail, Direzione regionale Sicilia, Contarp) e Rachele Scaglione (Inail, Direzione regionale Sicilia, Attività istituzionali), edizione 2020, seconda edizione aggiornata, settembre 2020 (formato PDF, 1.85 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ La pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche. Aggiornamento”.

 

 

Scarica la normativa di riferimento in materia COVID-19:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

 

 

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