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COVID-19: come comportarsi con i lavoratori in rientro dall’estero

COVID-19: come comportarsi con i lavoratori in rientro dall’estero
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Coronavirus-Covid19

25/08/2020

Un riepilogo di informazioni per i datori di lavoro che ricevono lavoratori rientranti da Paesi esteri dopo il periodo di ferie. Cosa fare se il lavoratore rientra da un paese europeo, non europeo o a rischio?

Riprendendo le ultime disposizioni impartite dal Ministero della Salute, pubblichiamo una serie di informazioni per i datori di lavoro che ricevono lavoratori rientranti da Paesi esteri dopo il periodo di ferie.

Le prescrizioni sono aggiornate al 14 agosto 2020.

 

SE IL LAVORATORE RIENTRA DA UN PAESE DELL’AREA SCHENGEN

Sono liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da e per i seguenti Stati:

  • Stati membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)
  • Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera)
  • Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord
  • Andorra, Principato di Monaco
  • Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

È obbligatoria la quarantena per tutti i cittadini che nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria.

I Cittadini che nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia abbiano soggiornato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna, devono:

  • presentare alle autorità competenti una certificazione attestante che, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, si siano sottoposti a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con esito negativo

oppure

  • sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento si deve osservare l’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

inoltre devono:

  • comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatici.
  • segnalare con tempestività la situazione all’Autorità sanitaria, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, attraverso i numeri telefonici dedicati e sottoporsi ad isolamento fiduciario.

 

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Informazione ai lavoratori sull'uso dei dispositivi di protezione dal rischio biologico causato da virus ai sensi dell'Articolo 36 del D.Lgs. 81/2008

SE IL LAVORATORE RIENTRA DA UN PAESE NON EUROPEO

L’ingresso in Italia da Stati non facenti parte dell’UE e/o dell’accordo di Shengen continua ad essere consentito, con obbligo di motivazione, solo per:

  • comprovate esigenze lavorative
  • di assoluta urgenza
  • motivi di salute
  • comprovate ragioni di studio
  • rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

 

È consentito in ogni caso senza dover specificare alcuna motivazione l’ingresso nel territorio nazionale di:

  • cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori (white list): Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda,  Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay (Montenegro e Serbia dal 16 luglio sono stati inseriti nella lista dei Paesi a rischio con divieto di ingresso e transito in Italia; dal 30 luglio chi proviene dall’Algeria ha l’obbligo di motivare l’ingresso in Italia)
  • cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari.

(Fatte salve le restrizioni per chi proviene o transita dai Paesi a rischio)

Resta comunque l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per tutte le persone fisiche che facciano ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell’Unione Europea.

E’ consentito soltanto fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico ma è consentito il noleggio di autovetture e l’utilizzo di taxi o il noleggio con conducente. Tuttavia, chi entra o rientra in Italia dall’estero per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza può rinviare fino a 120 ore l’inizio dell’isolamento fiduciario.

Esistono delle eccezioni, ovvero categorie di cittadini che, pur provenendo da Paesi che lo richiederebbero, non hanno l’obbligo di quarantena al momento dell’ingresso nel nostro Paese. Tra questi, il personale sanitario, il personale di mezzi di trasporto e i funzionari dell’Ue ( elenco completo sul sito del Ministero degli esteri).

 

ARRIVO DA PAESI A RISCHIO

Dal 9 luglio 2020 è vietato l’ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia. Il divieto non riguarda i cittadini italiani, di uno Stato UE, di un Paese parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile), a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020. Ulteriore deroga è prevista per i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati  consolari, personale militare nell’esercizio delle loro funzioni. Le categorie esentate dal divieto di ingresso devono comunque sottoporsi al periodo di quarantena.

Dal 13 agosto è vietato l’ingresso in Italia anche alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate in Colombia.

Fanno eccezione al divieto di accesso e all’obbligo di quarantena l’equipaggio di mezzi di trasporto, personale viaggiante di mezzi di trasporto che esclusivamente per motivi di lavoro entrano in Italia, per un massimo di 120 h o per un transito massimo di 36 ore per chi proviene da:

  • Serbia
  • Kosovo
  • Macedonia del Nord
  • Bosnia Erzegovina
  • Montenegro

 

QUANDO NON È PERMESSO L’INGRESSO IN ITALIA

  • diagnosi di positività per Covid-19 nei 14 giorni precedenti al viaggio;
  • presenza anche di uno solo dei sintomi rilevanti per COVID-19 negli 8 giorni precedenti il viaggio:
    • febbre ≥ 37,5°C e brividi
    • tosse di recente comparsa
    • difficoltà respiratorie
    • perdita improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto
    • raffreddore o naso che cola
    • mal di gola
    • diarrea (soprattutto nei bambini)
  • contatto stretto (es. meno di 2 metri per più di 15 minuti) con un caso positivo confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti il viaggio;
  • aver soggiornato, nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia, in Stati o territori esteri diversi da:
    • Stati membri dell’Unione Europea: oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria
    • Stati non UE parte dell’accordo di Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera
    • Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord
    • Andorra, Principato di Monaco
    • Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano
    • Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia, Uruguay.

L’ingresso in Italia è comunque permesso ai cittadini UE/ITALIANI/Schengen pur avendo soggiornato in paesi terzi, con obbligo di quarantena e senza l’obbligo di presentare alcuna motivazione.

 

 

CONSULTA

Scarica

  • Chiunque entra in Italia da qualsiasi località estera è tenuto a consegnare al vettore o alle forze di polizia in caso di controlli una autodichiarazione:  modello scaricabile del Ministero della Affari esteri e della Cooperazione internazionale (aggiornato 16 luglio 2020)

 

Crociere

Possono riprendere i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana dal 15 agosto 2020 nel rispetto delle  linee guida allegate al DPCM 7 agosto 2020.

 

Proteggi te stesso e gli altri

Ecco le principali raccomandazioni e misure di sanità pubblica per chi entra in Italia.

  • Mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro sia in luoghi all’aperto che al chiuso
  • Applicare le misure di prevenzione igienico sanitaria:
  • lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche
  • evitare il contatto ravvicinato con altre persone incluso abbracci e strette di mano
  • coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce, starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie
  • evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
  • non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
  • non assumere farmaci antivirali e antibiotici, se non prescritti dal medico
  • Usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine)
    nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi mezzi di trasporto, e in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
    Non sono soggetti all’obbligo delle mascherine:
  • i bambini al di sotto di 6 anni
  • le persone con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo delle  mascherine ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti
  • E’ vietato l’assembramento.
  • In alcune occasioni potrà essere misurata la temperatura corporea (es. in alcuni negozi, hotel, uffici pubblici, ristoranti, ecc.).
  • Tenere un diario di viaggio con luoghi visitati, compagnie frequentate e relative date.
  • E’ possibile scaricare sul proprio cellulare la  App IMMUNI, che, se correttamente utilizzata, invia una segnalazione nel caso di un possibile contatto con una persona positiva, e offre ulteriori informazioni. Per assistenza App chiamare n. verde 800 912491.

 

Cosa fare se compaiono sintomi compatibili con COVID-19 mentre si è in Italia

  • Avvertire immediatamente il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL)
  • tramite il personale delle strutture ricettive, che è tenuto a favorire l’accesso ai servizi sanitari;
  • chiamando il numero verde di prevenzione regionale della ASL di competenza, i cui  numeri possono essere rintracciati sul sito del Ministero della Salute
  • In caso di sintomi gravi contattare il numero di emergenza nazionale 112.
  • Evitare di recarsi direttamente al Pronto Soccorso.
  • Indossare una mascherina chirurgica.
  • Avvisare la reception della propria condizione di salute in modo che possa attuare le appropriate misure di protezione nei confronti del personale e degli altri ospiti.
  • Ove possibile, trasferirsi in una stanza singola con bagno dedicato.
  • Rimanere nella propria stanza con la porta chiusa, garantendo un’adeguata ventilazione naturale.
  • Rispettare il divieto assoluto di mobilità, seguendo le indicazioni del personale sanitario.
  • Evitare i contatti con altri turisti e con il personale della struttura ricevente per quanto possibile.
  • Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone e applicare le altre misure di prevenzione igienico-sanitaria.
  • Tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto o nella piega del gomito ed eliminare i fazzoletti riponendoli entro due sacchetti resistenti chiusi (uno dentro l’altro).
  • Essere reperibile ai contatti quotidiani dell’operatore di sanità pubblica che monitora la sorveglianza.
  • Evitare l’assunzione di farmaci senza prescrizione del medico.

 

Come usare correttamente i mezzi del trasporto pubblico

  • Acquistare ove possibile i biglietti in formato elettronico.
  • Mantenere sempre la distanza di 1 metro per tutta la durata del viaggio.
  • Sedersi solo nei posti consentiti e indicati da apposita segnaletica.
  • Indossare sempre la mascherina per proteggere naso e bocca.

 

Come partecipare in sicurezza ad attività sportive, ricreative e culturali

  • Indossare sempre la mascherina per proteggere naso e bocca nei luoghi affollati e al chiuso.
  • L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento.
  • L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone.
  • Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è consentito mantenendo il dovuto distanziamento.
  • Sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali.
  • E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

 

Chiama

 

Norme

 

Link utili

 

 

Fonte: DPLMODENA



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Rispondi Autore: Maria Cristina Motta - likes: 0
29/08/2020 (10:19:01)
Articolo ed elencazione utile. Ma gli Stati Uniti d' America non appaiono
Autore: Claude
31/08/2020 (09:04:56)
Se non appare nell'elenco cio si comporta come per tutti gli extra Shengen direi
Rispondi Autore: Daka - likes: 0
02/12/2020 (04:38:35)
C’è molta gente qui sta usando la legge del 120 ore per andare al estero così quando tornano a casa non fanno il tampone e la Quarentena e sopra tutto le aziende qui mandano li trasferti al estero. C’è gente qui stanno usando questa legge per mese mandando il lavoratore di lunedì e torna a casa o al lavoro venerdì e va avanti per mesi. Secondo me è sbagliato. Il giusto quando il lavorare torna deve fare un tampone rapido e dopo deve tornare dalla sua famiglia o al lavoro o viaggiare di nuovo.
Rispondi Autore: Petra - likes: 0
04/12/2020 (16:41:44)
Non trovo giusto,che deve andare in quarantenna la persona,che ha svolto magari in Stati Uniti un lavoro, sempre isolato e autonomo per 5 mesi,invece di fare il tampone e se negativo,di poter tornare finalmente a casa,rispetto il personale medico,quale sicuramente piu esposto al contaggio
Rispondi Autore: jat khinwkaran - likes: 0
09/03/2021 (08:17:27)
io sono indiano io entra in itlia 7 marzo 2021 io lavoro in fabrica alora io quartine 14 gironi mi pagare inps e sensa pagare

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