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COVID-19: aggiornato il protocollo di sicurezza dei lavoratori

COVID-19: aggiornato il protocollo di sicurezza dei lavoratori
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coronavirus-Covid19

24/04/2020

È disponibile una versione aggiornata al 24 aprile del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del nuovo coronavirus negli ambienti di lavoro. Le novità della nuova versione.

 

Roma, 24 Apr – E' stato condiviso oggi tra Governo, varie organizzazioni di rappresentanza datoriali, ad esempio Confindustria, e sindacali come Cgil, Cisl e Uil un aggiornamento del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” firmato il 14 marzo 2020 in attuazione della misura (art. 1, comma 1, numero 9) del DPCM 11 marzo 2020, che raccomandava intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

 

La nuova versione tiene conto dei più recenti provvedimenti del Governo e del Ministero della Salute e, pur confermando tutti i punti del precedente “ Protocollo condiviso”, aggiunge nuove disposizioni a partire da quella relativa alla sospensione delle attività in carenza di sicurezza.

Si indica che, come già riportato nella precedente versione, la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, ma si aggiunge che “la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.

 

Un’altra novità riguarda poi il tema dell’informazione.

Si indica che “l’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio”.

 

Nell’articolo riprendiamo alcune delle varie novità dell’aggiornamento del Protocollo:

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L’ingresso in azienda e la collaborazione tra committenti e imprese

Riprendiamo innanzitutto le novità che riguardano l’ingresso in azienda, ad esempio in relazione alla richiesta, per chi si è ammalato, di una certificazione della negativizzazione del tampone.

Queste le parti aggiunte al Protocollo:

  • “L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
  • Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione”.

 

Ci sono novità anche nella parte relativa alle “modalità di accesso dei fornitori esterni” e che riguarda, in questo caso, i lavoratori terzi e la collaborazione tra committenti e imprese appaltatrici:

  • “in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
  • L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni”.

 

La sanificazione straordinaria le mascherine negli spazi comuni

Una novità riguarda poi la sanificazione.

Si indica che “nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020”.

 

Riguardo poi a quanto indicato sui dispositivi di protezione si aggiunge che “nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei. È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)”.

 

Anche riguardo alla gestione delle persone sintomatiche in azienda si indica che “il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica”.

 

Organizzazione aziendale, smart working e distanziamento sociale

Una parte più rilevante aggiunta al testo precedente del “ Protocollo condiviso” riguarda l’organizzazione aziendale.

 

Dopo le varie indicazioni che riguardano la rimodulazione dei livelli produttivi, la diminuzione dei contatti e, specialmente, l’utilizzo dello smart working, si aggiunge che “il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause)”.

 

Riguardo all’organizzazione sono poi riportate altre indicazioni:

  • “è necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
  • per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
  • l’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
  • è essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette”.

 

Il ruolo del medico competente e la sorveglianza sanitaria

Concludiamo con le novità relative al ruolo del medico competente e alla sorveglianza sanitaria che, come già indicato precedentemente, deve “proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)”.

 

Nell nuova versione del Protocollo si indica che:

  • “il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori” (ad esempio tamponi)
  • “alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19”.

 

Si indica poi che è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria “ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età”.

Inoltre per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, “il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter) - anche per valutare profili specifici di rischiosità - e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia”.

 

Concludiamo ricordando che il nuovo Protocollo si sofferma anche sull’aggiornamento del protocollo di regolamentazione.

Riguardo alla costituzione in azienda di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, laddove non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito “un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali”. E potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del Protocollo, “comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, aggiornamento del 24 aprile 2020 dell’accordo sottoscritto il 14 marzo 2020 (formato PDF, 231 kB).

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

 

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Rispondi Autore: DAVIDE DALLA PRIA - likes: 0
25/04/2020 (10:01:19)
Buongiorno, sulla tutela dei lavoratori fragili la Regione Veneto, nelle sue indicazioni per le aziende non sanitarie dell'11/04/20 si era espressa così:
"Le previsioni del protocollo nazionale di regolamentazione condiviso con le parti sociali in data 14 marzo 2020, in base al quale spetta al Medico Competente segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei lavoratori, risultano inapplicabili nelle forme previste. Le principali motivazioni consistono non solo nelle evidenti esigenze di tutela della privacy e di rispetto del segreto professionale, ma anche nel fatto che situazioni di particolare fragilità potrebbero derivare da condizioni cliniche non correlabili all’attività professionale, oppure non note al Medico Competente, così come potrebbero appartenere a lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria.
Per l’individuazione di situazioni di particolare fragilità, in assenza di ulteriori indicazioni di livello nazionale, si ritiene che i criteri siano quelli generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 marzo 2020 e successivamente precisati dal decreto-legge 17 marzo 2020 n.18.
Tuttavia, non essendo possibile, se non ricorrendo ad improprie semplificazioni, fornire indicazioni applicabili alla complessità di ogni singolo caso, si ritiene opportuno che il Medico Competente individui la forma di tutela più appropriata per ciascun soggetto a rischio. Si precisa comunque che in questo ambito non si ritiene applicabile, non ricorrendone le condizioni, l’espressione di un giudizio di non idoneità temporanea alla mansione specifica, ad eccezione degli ambienti di lavoro sanitari, esclusi dal campo di applicazione del presente documento."

Attendo sviluppi
Rispondi Autore: MB - likes: 0
25/04/2020 (21:13:10)
C' è confusione sul tema mascherine.
Rispondi Autore: Fabio Billato - likes: 0
27/04/2020 (09:25:25)
buongiorno, per aree geografiche fisicamente cosa si intende secondo voi? regioni provinve comuni?
grazie
Rispondi Autore: Matteo luini - likes: 1
30/04/2020 (19:56:53)
Buonasera la definizione spazi comuni è da considerare anche per open space e locali uso ufficio?
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
30/04/2020 (22:50:17)
Bella domanda. Si presta ad interpretazioni.

Io ho ragionato in questo modo: il punto 7 del protocollo è volutamente limitato ad alcuni spazi (mensa, spogliatoi, break area), altrimenti avrebbero detto IN TUTTI gli spazi ci vuole mascherina chirurgica.

In ogni caso, consiglio sempre e comunque una mascherina lavabile per tutti, anche se distanza >1m. Se tutti la portiamo, siamo tutti più protetti. Il costo economico è molto ridotto, è abbastanza comoda (almeno per ora che non siamo ad Agosto).
Rispondi Autore: Fabio T. - likes: 0
07/05/2020 (14:47:34)
Buongiorno, alla riapertura di un cantiere previa comunicazione della DL, l'azienda cosa deve produrre (oltre a mascherina e guanti) per i propri dipendenti e cosa deve pretendere dal Committente?Cosa deve organizzare il Committente in merito alla gestione di aree comuni quali WC chimici e Refettori ?Grazie.
Rispondi Autore: Luca Cataldi - likes: 0
13/05/2020 (15:26:39)
E' consentito al datore di lavoro imporre a tutti i lavoratori di effettuare il test sierologico (screening sierologico) per rientrare nel luogo di lavoro? Ammesso e non concesso che l'esito, se negativo, del test, in assenza di esame con tampone pre o post test sierologico, abbia un significato ai fini della tutela della salute degli altri addetti.
Rispondi Autore: Maria Donata Casarotti Todeschini - likes: 0
25/05/2020 (00:48:26)
Mascherine per i lavoratori non sanitari...alla luce delle evoluzioni intervenute anche con il rilascio delle linee di indirizzo regionali per le diverse attività oggetto di riavvio dal 18 maggio chiedo se potrebbe essere condivisibile una visione del seguente tipo - che vado ad elencare - premettendo che "chirurgico" comprende anche la fattispecie in deroga "autorizzato ISS".
* Ambienti al chiuso con pubblico (negozi): mascherine chirurgiche x lavoratori - di comunità x pubblico (allegato 11 e art 3 comma 2 del DPCM 17 Maggio) a prescindere dalla distanza;
* ambienti produttivi (ove non sia già necessario l'uso di altre protezioni respiratorie che prenderebbero comunque la priorità): mascherine chirurgiche se possibili incroci o lavorazioni a distanza inferiore al metro - diversamente "niente" (protocollo 24 aprile);
* uffici: mascherine chirurgiche per distanze inferiori a metro se non sono presenti altre forme di protezione a barriera (linee guida regioni per uffici aperti al pubblico). In assenza di pubblico anche con più persone che lavorino insieme a distanza superiore a sociale, "niente".
L'alternativa al niente sarebbe la mascherina sociale ma adottabile prudenzialmente, non obbligatoriamente.
Il termine relativo agli spazi comuni con riferimento alla mascherina chirurgica non dovrebbe richiamare gli effettivi spazi comuni tipo mensa e spogliatoi...o meglio la frase infelice "è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)" è doppiamente maldestra perchè l'art. 16 c 1 DL 18 richiama la necessità delle mascherine chirurgiche per lavorazioni che comportino di scendere sotto il metro. L'art. 34 del DL 9 equipara per il periodo di emergenza le mascherine a DPI. L'accezione spazi comuni ricorre in diversi punti del DPCM 17 maggio per indicare luoghi a frequentazione generica (p.es spazi comuni dei ristoranti ecc).
Quindi dall'intersezione del tutto in qualunque spazio comune/condiviso arriva la mascherina...ma gli spazi comuni del 17 maggio sono quelli dove c'è utenza per cui ricadiamo nella fattispecie "ambienti al chiuso con pubblico".
Il senza pubblico e distanza superiore a metro senza mascherina per co-lavoratori potrebbe trovare investitura al DPCM 26 Aprile art. 1 comma ii che disciplina le attività professionali per cui la protezione individuale è richiesta sotto il metro.
Anche in questo caso...ovviamente proteggersi è assolutamente utile, ma sarebbe possibile col "niente" cioè anche con la mascherina sociale che è in ogni caso meglio del nulla assoluto.
Rispondi Autore: luigi sgarbossa - likes: 0
31/05/2020 (15:31:30)
Buona sera,una delucidazione a fronte della nuova fase dopo il 3 giugno ,Varia il Protocollo Covid pet le Aziende? E se no quando sono previste variazioni Grazie
Rispondi Autore: Dom - likes: 0
03/06/2020 (18:44:35)
il certificato di lavoratore fragile e’ a pagamento o in carta libera?
Rispondi Autore: Michele Nagliati - likes: 0
04/06/2020 (17:34:57)
lavoro in farmacia comunale. In certe parti d'Italia le temperature che si raggiungono in farmacie sono insostenibili. I climatizzatori sono un tema poco trattato. Il disconfort causato dalle mascherine e altri presidi di sicurezza ha già provocato malori nel personale. Insostenibile l'abbinata caldo e mancanza di ossigeno da mascherina. Cosa prevedono a tal proposito le norme sui condizionatori?
Grazie
Rispondi Autore: Cacciatore Carmelo - likes: 0
03/07/2020 (15:17:46)
Il datore mi chiede visita medica dell' lavoro anni 18 versati contributi e invalido legie 104 100÷ invalido 100÷civile posso andare in pensione grazie mi serve una spiegazione
Rispondi Autore: Daniela Bartoletti - likes: 0
06/07/2020 (10:30:51)
Buongiorno lavoro come operatore si sportello in una Asl di Roma. Essendo una immunodepressa sto in malattia certificata con codice V07 dal 10 di marzo. Il medico competente della mia azienda mi ha comunicato che come soggetto fragile sono idonea alla mansione specifica ma che per il momento devo se possibile fare smartworking cosa che per noi operatori di sportello non è contemplato. La mia domanda è questa come faccio a sapere fino a quando potrò usufruire di questo codice di malattia dato che avevo letto che era valido fino al 31/07/2020 ma al telegiornale dicevano che molti di questi provvedimenti saranno prolungati. Come faccio a sapere qualcosa di più specifico. Grazie mille per l’attenzione
Rispondi Autore: sanny - likes: 0
20/07/2020 (11:04:42)
Buongiorno Daniela Bartoletti,
sai per caso se siamo soggetti a visita fiscale(orario da rispettare)
grazie
Rispondi Autore: Annamaria Cappucci - likes: 0
30/07/2020 (19:13:22)
Buonasera, sono una dipendente asl amministrativa il 23/06/2020 mi sono sottoposta ad un intervento di bendaggio gastrico causa obesita' patologica, sono fuori dal lavoro per convalescenza da quella data, ma dovrei rientrare in ufficio (Farmacia Territoriale) ove transitano anche assistiti domiciliari per prelevare i farmaci ed altre persone, quindi vorrei sapere se faccio parte di qualche categoria protetta o a rischio covid 19 appunto perche' al rientro al lavoro staro ancora effetuando un tipo di alimentazione controllata e non completo, cioe' sto adattando lo stomaco e fisico ad un nuovo e diverso regime alimentare che, in parte, debilita lo stato fisico anche per il notevole dimagrimento, inoltre prima soffrivo di pressione alta, ora ho i valori pressori bassissimi che mi creano una stanchezza tale che non riuscirei a superare una giornata lavorativa ed anche avendo ridotto l'assunzione della pillola per la pressione che prendo da circa un anno la pressione fatica a stabilizzarsi. L'intervento e stato effetuato in laparoscopia interessando la zona addominale. Vorrei sapere se esiste un decreto o norma legislativa che mi tuteli cosi' da presentarla al mio Direttore per determinare i termini e date di un mio futuro rientro al lavoro. Grazie per la risposta. Saluti.
Rispondi Autore: Salvatore - likes: 0
11/11/2020 (15:01:12)
È corretto ( e previsto) assegnare una mascherina ffp2 ogni 3 giorni al dipendente che opera a contatto con il pubblico (sportellista Poste Italiane SpA)?...

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