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Jobs Act: in vigore i decreti attuativi e le modifiche al D.Lgs. 81/2008

Jobs Act: in vigore i decreti attuativi e le modifiche al D.Lgs. 81/2008
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coordinatori

25/09/2015

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli ultimi quattro decreti legislativi in attuazione del “Jobs Act”. Focus sul Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e sulle modifiche al decreto 81/2008 in vigore dal 25 settembre 2015.

 
Roma, 25 set – Sono stati finalmente pubblicati ieri in Gazzetta Ufficiale , dopo lunga attesa, gli ultimi quattro decreti legislativi in attuazione del “ Jobs Act”, la  legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante le “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”.
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Questi i quattro decreti secondo la numerazione progressiva assegnata:
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
 
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 - Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
 
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
 
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
 
Relativamente a queste normative, PuntoSicuro ha riportato in questi mesi le bozze, le indiscrezioni e i vari schemi di decreto approvati dal Consiglio dei Ministri e sottoposti ai pareri parlamentari.
Non solo. Siamo stati anche guidati per mano – attraverso un’ intervista esclusiva per PuntoSicuro - da Giuseppe Piegari, del Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso l’evoluzione e il dettaglio dei decreti, con particolare riferimento alle proposte di modifica del D.Lgs. 81/2008 e alle novità in materia ispettiva.
 
Siamo ora arrivati ai testi definitivi, che, almeno per quanto riguarda i due temi citati non sembrano avere avuto variazioni sostanziali rispetto a quanto già preannunciato nei giorni scorsi.
 
Rimandando a futuri approfondimenti e commenti dettagliati, riprendiamo brevemente invece oggi la struttura del decreto che riguarda le modifiche apportate al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. E che - con riferimento a quanto contenuto al comma 15 dell’articolo 1 della legge 183/2014 – entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè il 24 settembre 2015.
 
Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità” che ha un Capo III dedicato espressamente alla “Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Al di là delle semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 21), è l’articolo 20 a riportare le modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Abbiamo già evidenziato, in precedenti articoli, che le modifiche riguardano al TU diversi punti.
 
Ad esempio riguardano il lavoro accessorio, la revisione della composizione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Riprendiamo, ad esempio, dal testo del decreto, la nuova composizione della Commissione Consultiva che, al di là dei rappresentanti ministeriali, ora prevede anche:
- sei rappresentanti delle regioni e delle  province  autonome  di Trento e di Bolzano, designati  dalla  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- sei  esperti  designati  delle  organizzazioni  sindacali   dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale;
- sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei  datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale;
- tre  esperti  in  medicina  del  lavoro,  igiene  industriale  e impiantistica industriale;
- un rappresentante dell'ANMIL.
 
Altre modifiche riguardano poi l’invio dei quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, che ora possano essere presentati alla Commissione per gli interpelli anche dalle Regioni e dalle Province autonome, e la possibilità di avere, ai fini della valutazione dei rischi, strumenti tecnici, specialistici e di supporto...
 
Riprendiamo il testo relativo alle modifiche al D.Lgs. 81/2008 relative a questi ausili per le aziende:
 
e) all'articolo 28, dopo il comma 3-bis e'  inserito  il  seguente:
«3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1,  l'Inail,  anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite  del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui  all'articolo 2, comma 1, lettera  ee),  rende  disponibili  al  datore  di  lavoro strumenti tecnici e specialistici per la  riduzione  dei  livelli  di rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono  la  predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
f) all'articolo 29, il comma 6-quater e' sostituito  dal  seguente:
«6-quater. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, da adottarsi  previo  parere  della  Commissione  consultiva permanente per la salute e sicurezza  sul  lavoro,  sono  individuati strumenti di supporto per la  valutazione  dei  rischi  di  cui  agli articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i  quali  gli  strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online  Interactive Risk Assessment)»;
 
 
Altre modifiche riguardano lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, l’abrogazione di alcuni riferimenti al registro infortuni e in materia di sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente.
Per queste modifiche non ci sono particolari variazioni rispetto a quanto già indicato in precedenti articoli da PuntoSicuro.
 
Stessa cosa per le modifiche nelle definizioni del TU in relazione al Titolo III relativo ad attrezzature e DPI (articolo 69, TU),in tema di generatori di vapore (articolo 73bis, TU) e con riferimento ad alcune necessarie correzioni di disposizioni sanzionatorie (articolo 87, TU).
 
Riportiamo invece interamente il testo relativo a una modifica in materia di formazione dei coordinatori, con riferimento alla modifica dell’articolo 98 relativo ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Modifica che permette ai coordinatori di utilizzare – per il modulo giuridico e l’aggiornamento – la modalità e-learning.
 
 o) all'articolo 98, comma 3, sono inseriti,  infine,  i  seguenti periodi:
«L'allegato  XIV  è aggiornato  con  accordo  in  sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano.  I corsi di cui all'allegato XIV,  solo  per  il  modulo  giuridico  (28  ore),  e  i   corsi   di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel  rispetto di quanto previsto dall'allegato I dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato  per  la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2.»;
 
Una modifica riguarda poi l’articolo 190 (Valutazione del rischio) in relazione alla protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore.
Viene sostituito il comma 5-bis, introducendo in questo modo la possibilità di stimare in fase preventiva l’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente e riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.
 
Concludiamo questa breve disamina sul “decreto semplificazioni” ricordando qualche modifica presente nelle prime bozze, ma assente nei testi pubblicati (e, invero, assente anche negli ultimi schemi di decreto approvati).
Una riguardava una modifica dell’articolo 302bis (Potere di disposizione), articolo del TU che nel primo comma recita: “Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato”.
Una seconda modifica avrebbe riguardato il campo di applicazione del Titolo IV, ma – come segnalato da PuntoSicuro nelle scorse settimane – è stata anticipata da quanto contenuto nella recente Legge Europea 2014 n. 115 del 29 luglio 2015.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 

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Rispondi Autore: M.Mario - likes: 0
26/09/2015 (08:28:38)
Il delirio e la mania dell'onnipotenza a modificare, continua. ....Una banda di pazzi!
Rispondi Autore: montesissa ppietro - likes: 0
26/09/2015 (21:59:18)
Un addetto al Servizio in un centro dove si svolgono periodicamente matrimoni con musica è soggetto alle disposizioni del D.lgs 81/2008 ?

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