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Cantieri sicuri: gli obblighi del cittadino committente

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Committenti di lavori edili

30/11/2012

Un vademecum riporta utili informazioni su adempimenti e obblighi del committente privato. La normativa sulla sicurezza, le responsabilità del committente, la verifica dell’idoneità tecnico-professionale e la notifica preliminare.

 
L’Aquila, 30 Nov – Se per le aziende gli adempimenti relativi alla sicurezza nei cantieri edili possono sembrare complicati, al privato cittadino che si trova ad essere committente appaiono come una missione impossibile. Più che mai per i committenti privati sono necessarie informazioni chiare e puntuali su tutti gli obblighi. È necessario un supporto che parta dalla scelta dell’impresa, passi per la firma del contratto e segua la realizzazione dell’opera secondo quanto richiesto dal Decreto legislativo 81/2008.
 
Proprio per semplificare tutti questi passaggi l’ Ance di L’Aquila ha realizzato una semplice guida per il cittadino committente - dal titolo “Vademecum del cittadino/committente” - con i concetti che sono alla base di un buon contratto di appalto e di una buona realizzazione di opere, sia dal punto di vista tecnico che legale.
Se il primo capitolo mette in guardia il cittadino committente sulle responsabilità che gli competono, il secondo capitolo spiega i vari passaggi del cosiddetto “contratto tipo”, uno strumento messo a punto dal legislatore per salvaguardare gli interessi del cittadino e per metterlo al riparo dalle insidie legali dei contratti di affidamento lavori.
Infine il terzo capitolo presenta un sistema di valutazione che prende in considerazione diversi parametri per stilare una sorta di classifica delle imprese.
 
Nel primo capitolo si definisce in particolare il privato committente, cioè il “soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera (es. il proprietario dell’immobile, l’amministratore di condominio, il presidente di un consorzio obbligatorio) che, al fine di realizzare o ripristinare un’opera edile, decide di affidare i lavori ad un’impresa o ad uno o più lavoratori autonomi”.
Se poi il Committente decide di delegare tutti o alcuni dei propri compiti, sgravandosi dalle responsabilità connesse, “dovrà designare la figura del Responsabile dei Lavori, soggetto che deve avere la possibilità di decisioni autonome nello svolgimento dei compiti a lui delegati”.
 
Il D.Lgs. 81/2008, Titolo IV, attribuisce al committente “precise responsabilità di carattere penale ed amministrativo”. Il committente nelle vigenti normative sulla sicurezza è il ‘perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri’, colui “che per primo ha il compito di valutare il soggetto al quale ‘affidare le chiavi di casa’. È il committente, infatti, che sceglie le imprese sulla base dei loro requisiti tecnico-professionali riferiti ai lavori da eseguire; concorda con il progettista di fiducia i capitolati d’appalto, entrando spesso nel merito delle soluzioni tecnico-operative e, non per ultimo, affida i lavori anche sulla base di una valutazione economica”.
 
Il vademecum entra poi nel dettaglio dei compiti del committente, partendo dalla situazione in cui nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea. 
Il Committente o il Responsabile dei lavori “contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP). La norma non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro; in tal caso le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dei lavori, che pertanto dovrà essere individuato già in fase di progettazione. Questo dovrà essere un Professionista con titolo di studio, esperienza e formazione specifica”.
Inoltre il Committente, o il Responsabile dei lavori, “contestualmente all’affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dei lavori. Anche in questo caso dovrà essere un Professionista con titolo di studio, esperienza e formazione specifica”.
Il Committente ha poi il compito di comunicare “alle imprese affidatarie ed esecutrici nonché ai lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per la progettazione e quello del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere”.

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Neicantieri di entità presunta di almeno 200 uomini-giorno (entità rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera) con o senza rischi particolari (indicati all’Allegato XI al D.Lgs. 81/2008), il Committente o il Responsabile dei lavori, verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, tramite almeno le seguenti documentazioni:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto;
b) documento di valutazione dei rischi riguardante macchine, attrezzature e opere provvisionali, dispositivi di protezione individuale (DPI), incaricati per sicurezza ed emergenze, lavoratori (libro unico del lavoro), loro formazione ed idoneità sanitaria;
c) documento unico di regolarità contributiva (DURC);
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti interdittivi o di sospensione dell’attività imprenditoriale;
e) dichiarazione del Contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
f) dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica, corredato dei riferimenti INPS, INAIL e Cassa Edile”.
 
Il Committente, o il responsabile dei lavori, “verifica anche l’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi, tramite almeno le seguenti documentazioni:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto;
b) specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria (quando previsti dalle norme vigenti);
e) documento unico di regolarità contributiva (DURC)”.
 
Rimandiamo i lettori alla lettura del vademecum in relazione agli adempimenti per i cantieri di entità inferiore a 200 uomini-giorno, con lavori che non comportano rischi particolari (per i vari obblighi nel documento sono riportate anche le sanzioni previste dalla normativa).
 
Ci soffermiamo invece su un obbligo valido per tutti i cantieri.
Il Committente o il Responsabile dei lavori “trasmette all’Amministrazione comunale, o altra amministrazione concedente il titolo abilitativo, prima dell’inizio dei lavori:
a) copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99 (Allegato XII) del D.Lgs. 81/08 (nei casi in cui è prevista);
b) DURC regolare delle imprese e dei lavoratori autonomi;
c) dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici nonché dei lavoratori autonomi, dell’organico medio annuo e del Contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti”.
 
Riguardo infine alla notifica preliminare si ricorda che il Committente o il Responsabile dei lavori trasmette “all’Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro la Notifica preliminare di cui all’articolo 99 (con i contenuti previsti all’Allegato XII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), prima dell’avvio dei lavori nei seguenti casi:
- cantieri dove operano due o più imprese anche non contemporaneamente;
- cantieri inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ma che lo diventano per effetto di varianti in corso di opera;
- cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
Il Committente o il Responsabile dei lavori è obbligato a trasmettere ai suddetti Enti anche gli eventuali aggiornamenti in relazione alle modifiche dei contenuti ed al subentro di altre imprese e di lavoratori autonomi”.
 
Concludiamo questa breve presentazione dei principali adempimenti indicando che è “sospesa l’efficacia del titolo abilitativo in assenza di:
- Fascicolo dell’opera nei casi in cui è richiesto;
- Notifica preliminare, nei casi in cui è prevista;
- DURC regolare delle imprese e dei lavoratori autonomi”.
 
 
 
Ance L’Aquila, “ Vademecum del cittadino/committente” (formato PDF, 5.16 MB).
 
 
Tiziano Menduto


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