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La normativa e la gestione della segnaletica nei cantieri autostradali
Imola, 10 Apr – Poco più di un anno fa è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 4 Marzo 2013 recante i “Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell’articolo 161, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 81/2008)”.
Su questo decreto, molto atteso in relazione ai rischi derivanti dall’interferenza del traffico durante l’installazione, disinstallazione e manutenzione della segnaletica stradale di cantiere, si è soffermato un convegno che si è tenuto – nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2013 organizzate dall' Associazione Tavolo 81 Imola – il 23 ottobre 2013 a Imola con il titolo “La segnaletica di sicurezza nei cantieri stradali”.
Il convegno, già presentato da PuntoSicuro in relazione al nuovo standard ISO 39001, si è soffermato ampiamente sui regolamenti relativi alla segnaletica stradale e alla necessaria formazione e addestramento degli addetti.
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In “Il nuovo decreto interministeriale 4 marzo 2013 - Esempi di gestione della segnaletica in cantieri autostradali”, a cura di Antonio Pedna (Optima Consulting srl), si presentano in particolare due soggetti:
- ente gestore: “titolare della responsabilità dell’autorizzazione dei cantieri stradali, che esercita tenuto conto dell’obbligo istituzionale di «garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione” (Nuovo Codice della strada, art. 14 c. 1). Non necessariamente l’ente gestore è “automaticamente identificato nel committente dei lavori, in quanto i cantieri relativi, ad esempio, ai servizi quali gas, acqua, distribuzione elettrica, eccetera, specialmente in ambito urbano, sono promossi da committenti che non si identificano nel proprietario o concessionario dell’infrastruttura stradale”;
- impresa esecutrice: ‘chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione di veicoli e di pedoni’, “responsabilizzato nell’adottare le soluzioni tecniche a garantire la sicurezza e la fluidità del traffico e la visibilità, diurna e notturna, del personale addetto esposto al traffico”.
Si cita poi sia il Nuovo codice della strada in relazione all’articolo 21 (Opere, depositi e cantieri stradali):
(...) 2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli. 3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali. (...) |
Nonché si citano le regole per la cantierizzazione, segnaletica, DPI con riferimento al Decreto ministeriale del 10 luglio 2002 recante “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.
Il disciplinare:
- “è indirizzato ai responsabili della messa in opera e del mantenimento in efficienza della segnaletica temporanea”;
- rappresenta con esempi pratici le modalità di applicazione delle norme relative alla segnaletica temporanea;
- definisce schemi di segnalamento temporaneo corrispondenti a diversi casi (cantieri fissi, mobili, incidenti”.
L’autore fa anche riferimento ai regolamenti dei concessionari e riprende alcune definizioni, ad esempio di cantiere fisso (“un cantiere è detto fisso se non subisce alcuno spostamento durante almeno una mezza giornata”) e di cantiere mobile (“è caratterizzato da una progressione continua ad una velocità che può variare da poche centinaia di metri al giorno a qualche chilometro all'ora”).
Tuttavia, come premesso a inizio articolo, tra le attività che vengono svolte in un cantiere stradale, “l’installazione e la rimozione della segnaletica sono tra quelle più critiche. Il momento in cui si introduce un fattore di disturbo nel traffico (il cantiere) fino a che questo non è stato completato e può adempiere appieno allo scopo cui è destinato, la protezione dei lavoratori e la tutela degli utenti della strada è una condizione transitoria di pericolo, che è bene si sviluppi nel più breve tempo possibile”.
Il documento riporta a questo proposito indicazioni relative al cantiere mobile, informazioni sulla necessità di procedere secondo la direzione del traffico e la segnalazione di personale e mezzi. Si ricorda, ad esempio, che mezzi e persone “devono essere messi in condizioni di essere facilmente percepiti dall’utenza: ciò lo si ottiene dotando i mezzi di lampeggiatori color giallo ambra, secondo la norma ONU ECE 65 (una normativa internazionale, emessa dalle Nazioni Unite che regolamenta il colore dei lampeggianti) e il personale di capi di vestiario alta visibilità secondo la norma EN 471”. La norma EN 471:2003 prende in considerazione la percezione diurna (materiale di fondo) e notturna (materiale retroriflettente).
Riguardo poi alla cantierizzazione, alle procedure, PSC, POS e DUVRI, l’intervento si sofferma su tre soggetti:
- proprietario o concessionario (“non coincide necessariamente con il committente dei lavori”);
- datore di lavoro (impresa esecutrice): “le procedure di installazione della segnaletica rientrano nel POS delle imprese, essendo fondamentalmente generate dal processo di valutazione dei rischi cui sono sottoposti i lavoratori”;
- committente.
Si ricorda inoltre che il DUVRI dovrà “segnalare il rischio da investimento da veicoli circolanti su strade aperte al traffico (D.Lgs. 81/08 art. 26 c. 1), ma, fino a che la segnaletica stradale non sia considerata una misura di sicurezza contro le interferenze delle lavorazioni, non è previsto che sia remunerata tra ‘i costi delle misure adottate per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni’ (Art. 26 c. 5).
Ricordando che il documento si sofferma anche sulla valutazione dei rischi e sul Piano di Sicurezza e Coordinamento, concludiamo ricordando che il Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 “introduce l’obbligo di sottoporre i lavoratori e i preposti adibiti ai cantieri stradali, ad un intervento di formazione con i contenuti ben definiti. La durata del corso per lavoratori è stabilita in 8 ore, quello per preposti in 12”.
E riguardo al periodo transitorio, il Decreto è entrato in vigore il 19 aprile 2013 “ed è applicabile da questa data a tutti i lavoratori: coloro che, all’entrata in vigore della norma, possono vantare una attività nel settore di almeno 12 mesi sono tenuti a frequentare il solo modulo di aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto, ovvero il 19 aprile 2015”.
Infine “per tutti è previsto un obbligo di aggiornamento, quadriennale, svolto attraverso un corso teorico pratico di almeno tre ore, di cui una di contenuti tecnico pratici, in caso di modifiche alle norme tecniche”.
“ Il nuovo decreto interministeriale 4 marzo 2013 - Esempi di gestione della segnaletica in cantieri autostradali”, a cura di Antonio Pedna (Optima Consulting srl), intervento al convegno “La segnaletica di sicurezza nei cantieri stradali” che si è tenuto nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2013 a Imola (formato PDF, 2.64 MB).
RTM
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