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Trasparenza negli appalti e riservatezza

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Campagne di prevenzione

01/07/2005

E’ lecito registrare i collegamenti tra imprese negli appalti, ma la loro diffusione richiede particolari cautele.

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 La diffusione via internet di dati relativi ad imprese che partecipano ad appalti è stata oggetto di una decisione del Garante della privacy, chiamato a pronunciarsi su un ricorso presentato da una società nei confronti dell’Autorità di vigilanza per i lavori pubblici.


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La società riteneva illecita la pubblicazione nel Casellario informatico, liberamente raggiungibile tramite il sito dell’Autorità di vigilanza per i lavori pubblici, di informazioni in merito all’esclusione della società da alcune gare di appalto bandite da un comune che aveva riscontrato  un  “collegamento sostanziale” tra la società ricorrente ed altre società partecipanti.
La società chiedeva al Garante che tali informazioni fossero cancellate dal Casellario informatico e che, quindi, non venissero più diffuse tramite internet.

Il Garante della privacy ha accolto solo in parte il ricorso della società, ritenendo pienamente legittima, alla luce della vigente normativa, l’iscrizione nel Casellario da parte dell’Autorità anche dei dati relativi al “collegamento sostanziale” e la loro comunicazione ad altri organi per fini di piena trasparenza delle operazioni di appalto.
Nel Casellario informatico sono contenute le attestazioni relative alle imprese appaltatrici di lavori pubblici rilasciate dagli organismi (Soa) che ne accertano i requisiti e le comunicazioni dei soggetti pubblici che riferiscono sull’andamento degli appalti. Rientrano tra queste ultime anche i casi di esclusione per collegamento sostanziale, ritenuto lesivo della par condicio tra concorrenti e della segretezza delle offerte.

E
’ risultata invece non giustificata,  allo stato della disciplina vigente, la  diffusione  tramite il sito Internet.

Il caso è stato illustrato nella newsletter dell’Autorità per la protezione dei dati personali.
“La normativa di riferimento  - ha affermato il Garante - non è del tutto chiara e prevede poi che i dati delle imprese iscritte nel Casellario siano resi noti a cura dell’Osservatorio per i lavori pubblici e messi a disposizione dei soli soggetti appaltanti (pubbliche amministrazioni, enti locali ecc.), avendo cura che le informazioni siano riservate e tutelate.”
Dopo l’intervento del Garante, l’Autorità di vigilanza ha comunicato di aver istituito un gruppo di lavoro per la revisione del Casellario e di aver provveduto ad oscurare i dati della società ricorrente.
 

 

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