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Vigilanza in materia di lavoro: il ministero del Welfare spiega le novità
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Con la circolare n.24/2004, il ministero del Lavoro ha fornito chiarificazioni e indicazioni operative sul D.lgs. 124/2004, che ha riformato le ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro.
Il documento prende in esame i principali articoli del decreto, soffermandosi in particolare sull’istituto della conciliazione monocratica, sulla diffida accertativa, sulla diffida (art.13 del decreto) e sul ricorso all’ordinanza-ingiunzione.
Riguardo alla diffida, il ministero chiarisce che il personale ispettivo che durante un accertamento constata l'inosservanza di norme per inadempimenti cui la legge ricollega sanzioni amministrative, nel verbale di ispezione deve provvedere "a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine".
”La diffida opera dunque quale condizione di procedibilità in ipotesi di illeciti amministrativi che risultano accertati e provati e se le inadempienze risultano sanabili. – precisa la circolare -
In primo luogo sono da ritenersi escluse dall'ambito della diffida tutte le violazioni in cui l'interesse sostanziale (soprattutto relativo alla tutela dell'integrità psico-fisica e della personalità morale) protetto dalla norma non è in alcun modo recuperabile (ad es. per aver fatto superare le 48 ore medie di lavoro settimanale, per non aver rispettato adempimenti, di tipo non meramente documentale, in materia di apprendistato, lavoro minorile e genitori lavoratori, per aver utilizzato lavoratori dello spettacolo privi del certificato di agibilità).
Sono invece da ritenersi "sanabili" le violazioni amministrative relative ad adempimenti omessi, in tutto o in parte, che possono ancora essere materialmente realizzabili, anche qualora la legge preveda un termine per l'effettuazione dell'adempimento (illeciti omissivi istantanei con effetti permanenti).”
Per coloro che effettuano un adempimento oltre il termine è prevista una sanzione, ma ridotta.
“Appare invece possibile attivare la procedura in esame - precisa la circolare - anche nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia, ancor prima dell'adozione della diffida, posto in essere il comportamento dovuto, sia pur tardivamente. In tale circostanza infatti – analogamente a quanto avviene in materia di prescrizione obbligatoria – risulterebbe incongruo penalizzare chi effettua comunque un adempimento dovuto oltre il termine previsto rispetto a chi lo ometta totalmente. Tale fattispecie inoltre rientra, seppur latamente, nella nozione di sanabilità in quanto la finalità tutelata dalla disposizione viene comunque salvaguardata mediante un comportamento posto in essere volontariamente dal trasgressore.
Evidentemente, in tale ipotesi, non si avrà un vero e proprio atto di diffida ma un accertamento della condotta posta in essere e conseguente ammissione al pagamento della sanzione ai sensi dell'articolo 13 del decreto (diffida ora per allora).
Se il datore di lavoro ottempera alla diffida il procedimento sanzionatorio si estingue mediante il pagamento di una somma agevolata a titolo di sanzione, pari al minimo fissato dalla legge oppure, in caso di sanzioni in misura fissa, a un quarto dell'importo stabilito.
Va comunque rilevato che nelle ipotesi in cui l'ammontare della somma, determinato ai sensi dell'articolo 13 del decreto, sia superiore alla sanzione in misura ridotta, quantificata ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 689/1981, non è evidentemente conforme alla finalità dell'istituto procedere con l'atto di diffida.
La nuova diffida, inoltre, interrompe i termini di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, "fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione", pertanto, verificata l'inottemperanza, l'attività ispettiva riprende il suo corso.
Si ricorda, da ultimo, che la diffida trova applicazione a decorrere dal 27 maggio 2004 ed è applicabile anche alle violazioni commesse antecedentemente a tale data.”
Il testo completo della circolare è disponibile in Banca Dati.
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Con la circolare n.24/2004, il ministero del Lavoro ha fornito chiarificazioni e indicazioni operative sul D.lgs. 124/2004, che ha riformato le ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro.
Il documento prende in esame i principali articoli del decreto, soffermandosi in particolare sull’istituto della conciliazione monocratica, sulla diffida accertativa, sulla diffida (art.13 del decreto) e sul ricorso all’ordinanza-ingiunzione.
Riguardo alla diffida, il ministero chiarisce che il personale ispettivo che durante un accertamento constata l'inosservanza di norme per inadempimenti cui la legge ricollega sanzioni amministrative, nel verbale di ispezione deve provvedere "a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine".
”La diffida opera dunque quale condizione di procedibilità in ipotesi di illeciti amministrativi che risultano accertati e provati e se le inadempienze risultano sanabili. – precisa la circolare -
In primo luogo sono da ritenersi escluse dall'ambito della diffida tutte le violazioni in cui l'interesse sostanziale (soprattutto relativo alla tutela dell'integrità psico-fisica e della personalità morale) protetto dalla norma non è in alcun modo recuperabile (ad es. per aver fatto superare le 48 ore medie di lavoro settimanale, per non aver rispettato adempimenti, di tipo non meramente documentale, in materia di apprendistato, lavoro minorile e genitori lavoratori, per aver utilizzato lavoratori dello spettacolo privi del certificato di agibilità).
Sono invece da ritenersi "sanabili" le violazioni amministrative relative ad adempimenti omessi, in tutto o in parte, che possono ancora essere materialmente realizzabili, anche qualora la legge preveda un termine per l'effettuazione dell'adempimento (illeciti omissivi istantanei con effetti permanenti).”
Per coloro che effettuano un adempimento oltre il termine è prevista una sanzione, ma ridotta.
“Appare invece possibile attivare la procedura in esame - precisa la circolare - anche nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia, ancor prima dell'adozione della diffida, posto in essere il comportamento dovuto, sia pur tardivamente. In tale circostanza infatti – analogamente a quanto avviene in materia di prescrizione obbligatoria – risulterebbe incongruo penalizzare chi effettua comunque un adempimento dovuto oltre il termine previsto rispetto a chi lo ometta totalmente. Tale fattispecie inoltre rientra, seppur latamente, nella nozione di sanabilità in quanto la finalità tutelata dalla disposizione viene comunque salvaguardata mediante un comportamento posto in essere volontariamente dal trasgressore.
Evidentemente, in tale ipotesi, non si avrà un vero e proprio atto di diffida ma un accertamento della condotta posta in essere e conseguente ammissione al pagamento della sanzione ai sensi dell'articolo 13 del decreto (diffida ora per allora).
Se il datore di lavoro ottempera alla diffida il procedimento sanzionatorio si estingue mediante il pagamento di una somma agevolata a titolo di sanzione, pari al minimo fissato dalla legge oppure, in caso di sanzioni in misura fissa, a un quarto dell'importo stabilito.
Va comunque rilevato che nelle ipotesi in cui l'ammontare della somma, determinato ai sensi dell'articolo 13 del decreto, sia superiore alla sanzione in misura ridotta, quantificata ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 689/1981, non è evidentemente conforme alla finalità dell'istituto procedere con l'atto di diffida.
La nuova diffida, inoltre, interrompe i termini di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, "fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione", pertanto, verificata l'inottemperanza, l'attività ispettiva riprende il suo corso.
Si ricorda, da ultimo, che la diffida trova applicazione a decorrere dal 27 maggio 2004 ed è applicabile anche alle violazioni commesse antecedentemente a tale data.”
Il testo completo della circolare è disponibile in Banca Dati.
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