Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Un lavoratore autonomo puo' ottenere il rilascio dell’autorizzazione a svolgere l’attività di vigilanza privata?
Pubblicità
Con una sentenza del luglio scorso, depositata nel mese di novembre, il TAR dell'Emilia Romagna (prima sezione) ha accolto il ricorso presentato da un cittadino contro la decisione del Prefetto di Modena che gli aveva negato l’autorizzazione a svolgere l’attività di guardia giurata quale lavoratore autonomo, ritenendo che tale figura non fosse contemplata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
Secondo il Prefetto, "in base al disposto dell’articolo 133 del T.U.L.P.S." l’attività di vigilanza poteva essere svolta unicamente da guardie giurate o direttamente dipendenti da proprietari privati o enti pubblici ovvero indirettamente alle dipendenze di istituti di vigilanza.
Il TAR non ha condiviso tale interpretazione, “non ravvisandosi nel dettato degli articoli 133 e 134 alcuna ragione ostativa al rilascio – a favore del ricorrente - di autorizzazione a svolgere attività di vigilanza come lavoratore autonomo senza vincoli di subordinazione.”
Il TAR ha quindi accolto il ricorso ed ha annullato la decisione del Prefetto.
Il testo integrale della sentenza è consultabile in Banca Dati.
Con una sentenza del luglio scorso, depositata nel mese di novembre, il TAR dell'Emilia Romagna (prima sezione) ha accolto il ricorso presentato da un cittadino contro la decisione del Prefetto di Modena che gli aveva negato l’autorizzazione a svolgere l’attività di guardia giurata quale lavoratore autonomo, ritenendo che tale figura non fosse contemplata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
Secondo il Prefetto, "in base al disposto dell’articolo 133 del T.U.L.P.S." l’attività di vigilanza poteva essere svolta unicamente da guardie giurate o direttamente dipendenti da proprietari privati o enti pubblici ovvero indirettamente alle dipendenze di istituti di vigilanza.
Il TAR non ha condiviso tale interpretazione, “non ravvisandosi nel dettato degli articoli 133 e 134 alcuna ragione ostativa al rilascio – a favore del ricorrente - di autorizzazione a svolgere attività di vigilanza come lavoratore autonomo senza vincoli di subordinazione.”
Il TAR ha quindi accolto il ricorso ed ha annullato la decisione del Prefetto.
Il testo integrale della sentenza è consultabile in Banca Dati.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.