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Rischio rapina e 626

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Banche e vigilanza

08/05/2003

Una circolare dell’ABI affronta il problema della sicurezza antirapina alla luce del D.Lgs. 626/94.

Il rischio rapina, o il rischio criminoso in generale, deve essere incluso nel documento di valutazione del rischio richiesto dal D.Lgs. 626/94?

Fin dalla promulgazione del decreto legislativo molto si è discusso su questo punto.
Secondo l’ing. Adalberto Biasiotti, esperto di sicurezza, “dopo lunghe resistenze, sembra che ormai la interpretazione, che alcuni esperti di sicurezza da tempo avevano dato, e cioè che qualunque tipo di rischio, che potesse in qualche modo toccare l'integrità psicofisica del lavoratore, dovesse essere preso in considerazione e debitamente tenuto sotto controllo, stia per esser recepita a livello nazionale. [...]

Un primo e significativo passo in questa direzione si è ottenuto, quando la corte di giustizia ha condannato l'Italia, che nel recepire nel decreto legislativo 626/94 le prescrizioni della direttiva europea, aveva parlato solo di rischi afferenti all'ambiente di lavoro e non a " tutti " i rischi.
Il decreto legislativo è stato successivamente emendato ed ora esso comincia a trovare pratica applicazione, come confermato dalla recente circolare dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana) in data 3 marzo 2003.”

[...]
“In essa finalmente si recepisce il concetto che il rischio rapina è uno dei rischi, cui può andare soggetto un dipendente bancario, con possibili riflessi sulla sua integrità psicofisica, e pertanto deve essere esplicitamente preso in esame nel documento di valutazione del rischio, e per esso devono essere approntate idonee misure di prevenzione.”

Nella circolare del 3 marzo 2007 si afferma che è indispensabile “misurare il rischio rapina in un'ottica di prevenzione anticrimine, individuando i fattori che lo producono, per rendere più efficienti gli investimenti nella sicurezza e più efficaci le soluzioni adottate, anche nella prospettiva di pervenire e, comunque, a ridurre detto rischio agli effetti del decreto legislativo 626/1994.”

L'ABI si propone di definire “un modello di previsione e valutazione del rischio rapina, corredato da un software applicativo."

Secondo l’ing. Biasiotti, “che ormai il rischio rapina debba essere recepito senza esitazioni, è confermato dalle ultime righe di questa circolare, laddove si conferma che il modello di valutazione del rischio, in corso di messa a punto, potrà essere illustrato agli uffici territoriali del governo ed alle aziende sanitarie locali, in caso di contestazioni sul versante anticrimine e sul versante antinfortunistico.”

”Il modello di analisi – afferma la circolare - sarà condiviso anche con la divisione valutazione del rischio della Criminalpol. In questo modo le banche potranno disporre di uno strumento che, oltre consentire di indirizzare le spese per la sicurezza, potrà essere opponibile agli uffici territoriali del governo ed alle ASL, in caso di contestazioni, rispettivamente sul versante anticrimine ed antinfortunistico (decreto legislativo 626/94)."
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