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Regole per la videosorveglianza

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Banche e vigilanza

09/10/2002

I Garanti della privacy europei mettono a punto un ''decalogo'' per l'uso delle telecamere nel rispetto della privacy.

In Europa negli ultimi anni cresce progressivamente l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, sia da parte di soggetti pubblici sia privati, per i più svariati fini: controllo del traffico, sicurezza pubblica, prevenzione di crimini. Milioni di immagini sono registrate e gestite…

Ma è sempre lecito installare un sistema di videosorveglianza? Quali criteri devono essere applicati per un uso delle telecamere nel pieno rispetto della riservatezza degli individui?

Per creare un quadro di riferimento comune a livello europeo in tema di videosorveglianza, i Garanti per la privacy europei hanno approvato in via preliminare un documento in cui sono state affermate alcune regole fondamentali che tutti i titolari di trattamenti pubblici e privati effettuati attraverso sistemi di videosorveglianza dovrebbero adottare.

Un decalogo che vuole essere un punto di riferimento per l'installazione e la gestione dei sistemi di videosorveglianza e dei dati raccolti mediante questi strumenti.

Le regole messe a punto riguardano aspetti fondamentali quali l'effettiva necessità del ricorso ai sistemi di videosorveglianza, la definizione di precisi scopi in base ai quali raccogliere le immagini, la necessità di informare i cittadini dell'installazione delle telecamere, l'adozione di misure di sicurezza.

Gli scopi perseguiti con l'installazione di un sistema di viodeososrveglianza devono essere chiari e tali da giustificare che vengano registrati dati personali.
Anche le modalita' di ripresa devono essere adeguate alle finalità perseguite; l'angolo di visuale deve evitare la visione di dettagli ininfluenti rispetto ai fini perseguiti.

A livello italiano, il tema della videosorveglianza è stato affrontato già nel 2000 dal Garante per la privacy con un decalogo per l'utilizzo di questi sistemi (si veda PuntoSicuro n.237) e, successivamente, con vari provvedimenti (si veda PuntoSicuro n.566 e n.622).

Le indicazioni contenute nel decalogo in adozione presso il Consiglio d'Europa riguardano in parte anche i trattamenti di dati che non ricadono sotto le disposizioni della direttiva sulla protezione dei dati, come ad esempio, i trattamenti effettuati per scopi di sicurezza pubblica o per il perseguimento di reati, oppure trattamenti effettuati da una persona fisica per scopi esclusivamente privati o familiari.

Il documento, in fase di pubblicazione, verrà presto messo a disposizione anche sul portale europeo per raccogliere suggerimenti ed osservazioni nell'ambito di una ampia consultazione pubblica.






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