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Polizia, telecamere e bagni pubblici
La IV sezione penale della Corte di Cassazione di Roma ha emesso una sentenza (n°7063) destinata a costituire un notevole precedente in fatto di tutela della privacy ed operazioni di Polizia Giudiziaria.
Il Codice di procedura penale, infatti, non prevede per ora norme disciplinanti il ricorso a riprese visive, effettuate con piccole telecamere non visibili, utilizzate poi in giudizio come mezzo di prova.
Il caso nasce dal ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Trieste da parte di un giovane, sorpreso a spacciare stupefacenti nella toilette di una paninoteca proprio da una telecamera, e condannato in base alla prova fornita dal video stesso; presentando ricorso alla Corte di Cassazione il suo legale ha dichiarato illegittima l'acquisizione della prova, dunque inutilizzabile ai fini della sentenza.
La Cassazione ha tuttavia bocciato il ricorso, pronunciandosi comunque sulla condizione necessaria a che il video sia fonte di prova legittima, ovvero che sia provvisto di tutti i decreti emessi dal giudice inquirente o dal Pubblico Ministero nella fase preliminare delle indagini. In caso contrario, la sentenza della suprema Corte chiarisce che il bagno pubblico deve conservare la medesima riservatezza del domicilio privato.
Il Codice di procedura penale, infatti, non prevede per ora norme disciplinanti il ricorso a riprese visive, effettuate con piccole telecamere non visibili, utilizzate poi in giudizio come mezzo di prova.
Il caso nasce dal ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Trieste da parte di un giovane, sorpreso a spacciare stupefacenti nella toilette di una paninoteca proprio da una telecamera, e condannato in base alla prova fornita dal video stesso; presentando ricorso alla Corte di Cassazione il suo legale ha dichiarato illegittima l'acquisizione della prova, dunque inutilizzabile ai fini della sentenza.
La Cassazione ha tuttavia bocciato il ricorso, pronunciandosi comunque sulla condizione necessaria a che il video sia fonte di prova legittima, ovvero che sia provvisto di tutti i decreti emessi dal giudice inquirente o dal Pubblico Ministero nella fase preliminare delle indagini. In caso contrario, la sentenza della suprema Corte chiarisce che il bagno pubblico deve conservare la medesima riservatezza del domicilio privato.
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