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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Modifiche al TULPS per guardie giurate e istituti di vigilanza
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Dopo l’approvazione del Decreto Legge 8 aprile 2008 (il cosiddetto decreto "salva infrazioni") che adotta importanti modifiche al Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773) per assicurare in via d'urgenza l'attuazione di alcuni obblighi comunitari inderogabili, sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153.
Questo decreto contiene il regolamento di modifica del Regio Decreto 635/1940 per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari giurate, istituti di vigilanza e investigazione privata disciplinando i servizi di "sicurezza complementare".
Anche in questo caso il decreto nasce per adeguare la normativa italiana alle norme fondamentali del Trattato istitutivo della Comunità europea in materia di sicurezza privata, evitando le conseguenze finanziarie dovute alla non ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia del 13 dicembre 2007.
Il testo, che entrerà in vigore il 21 ottobre 2008, modifica gli articoli dal 249 al 260 in relazione alle guardie particolari, agli Istituti di vigilanza e di investigazione privata.
Il Regolamento disciplina le procedure autorizzative di competenza del prefetto per quanto riguarda i servizi di "sicurezza complementare" ed assegna al Ministero dell'interno il compito di assicurare il collegamento informatico dei registri delle prefetture, per realizzare un'unica banca dei dati nazionale degli operatori di sicurezza privata, alla quale possono accedere gli uffici preposti alle attività di controllo e, per i rispettivi compiti istituzionali, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
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Rientrano nei servizi di "sicurezza complementare", da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, le attività di vigilanza concernenti la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica; ed ancora la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, del denaro contante o di altri beni o titoli di valore, la vigilanza nei luoghi in cui vi è maneggio di somme rilevanti, la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi, la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che può costituire un obiettivo sensibile.
Nei servizi di "sicurezza complementare" rientra anche la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre analoghe infrastrutture.
Le modifiche introducono in realtà anche nuovi articoli come nel caso dell’articolo 252-bis:
”1. Le guardie particolari sono iscritte in un apposito registro della prefettura, nel quale sono annotati gli istituti e gli altri soggetti presso cui prestano o hanno prestato servizio e tutte le variazioni relative al rapporto di servizio, la formazione acquisita, l’impiego prevalente nell’anno, nonché, succintamente, i motivi di cessazione dal servizio.
2. Nel caso di variazione del datore di lavoro, l’iscrizione nel registro di cui al comma 1 consente l’approvazione del decreto di nomina, anche in altre province, con le procedure semplificate definite dal Ministero dell’interno.
3. Il Ministero dell’interno assicura il collegamento informatico dei registri delle prefetture, al fine di realizzare un’unica banca dei dati nazionale degli operatori di sicurezza privata, alla quale possono accedere gli uffici preposti alle attività di controllo e, per i rispettivi compiti istituzionali, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria”.
O come nel caso dell’articolo 260-bis che al primo comma indica che “le imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, possono stabilirsi nel territorio della Repubblica Italiana a parità di condizioni con le imprese nazionali, secondo quanto previsto dall’art. 257, tenuto conto della capacità tecnica attestata nello Stato di stabilimento e degli obblighi e degli oneri, anche economici, già assolti nel medesimo Stato. A tal fine, la cauzione di cui all’articolo 137 della legge è prestata con le modalità ed alle condizioni indicate all’articolo 257-ter, comma 1, per i soli obblighi concernenti l’ordinamento italiano ed i servizi da espletarsi nel territorio della Repubblica”.
La sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (Seconda Sezione) del 13 dicembre 2007 - (Causa C-465/05).
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Rispondi Autore: maurizio valenti - likes: 0 | 12/10/2012 (15:52:52) |
Mi sembra giusto che ognuno di noi Abbia il suo ruolo. |