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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Modifiche al TULPS: "liberalizzazione" delle licenze e formazione delle guardie giurate
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Con il Decreto Legge 8 aprile 2008 (il cosiddetto decreto "salva infrazioni") sono state adottate importanti modifiche al testo del TULPS (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773) per quanto riguarda gli Istituti di vigilanza.
Il decreto legge è stato approvato dal Consiglio dei Ministri per assicurare in via d'urgenza l'attuazione di alcuni obblighi comunitari inderogabili e l'esecuzione di alcune sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
Il decreto ha l'obiettivo, in particolare, di sanare alcune procedure di infrazione e impedire la presentazione di eventuali ricorsi scongiurando così una condanna dell'Italia da parte della Corte di Giustizia.
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Per quanto riguarda il settore della vigilanza privata il decreto è frutto della sentenza del 13 dicembre 2007 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella Causa C 465/05 sull’ordinamento della sicurezza privata. Sentenza in cui il giudice comunitario ha stabilito che alcune norme dell’attuale Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e quelle corrispondenti del relativo Regolamento di esecuzione sono in contrasto con gli artt. 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità Europea che riguardano, rispettivamente, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi.
Il decreto prevede quindi alcune modifiche al Testo unico, del 1931, ed al suo Regolamento di esecuzione per uniformarsi alla decisione del giudice comunitario.
Il decreto dovrà essere ovviamente sottoposto all'esame del Parlamento, per la conversione in legge, per cui occorrerà attendere la definizione dell'iter - presumibilmente entro la fine di maggio - ma nel frattempo le modifiche introdotte saranno operative.
Tra le modifiche più importanti vi è una eliminazione di alcuni vincoli alla concessione di una licenza prefettizia per “prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati”.
All’articolo 136, dopo “La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare.” è stato infatti eliminata la frase “Può, altresì, essere negata in considerazione del numero o della importanza degli istituti già esistenti.”
Per quanto riguarda invece i requisiti che le guardie particolari devono possedere è stato previsto che “Il Ministro dell’interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento, sentite le Regioni, provvede all’individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate.
Infine è previsto che “Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell’esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili e immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di pubblico servizio.
Fonte: Aipros (Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza).
Il confronto tra il Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza precedente e le modifiche previste dal Decreto Legge dell'8 aprile 2008 al (formato PDF, 58 kB, dal sito Aipros).
La sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (Seconda Sezione) del 13 dicembre 2007 - (Causa C-465/05).
Pietro de' Castiglioni
Nota: articolo aggiornato il 10.02.08.
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