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Ispettori INPS con piu’ poteri
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Con la Circolare 132 del 20 settembre 2004, l’INPS ha fornito indirizzi oprativi riguardo alle attività di vigilanza, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 23 aprile 2004, n.124 e della circolare esplicativa sull’argomento emanata dal Ministero del Lavoro il 24 giugno 2004.
La Circolare INPS detta indicazioni per attuare la razionalizzazione dell’attività di vigilanza (per evitare duplicazioni di indagini ispettive nei confronti della medesima azienda), prevista dal Decreto, in attesa che uno specifico provvedimento determini modalità di attuazione e funzionamento di una banca dati comune tra gli enti che svolgono attività di vigilanza.
La Circolare Inps si sofferma sui poteri attribuiti agli ispettori previdenziali “I poteri attribuiti agli ispettori previdenziali - specifica la circolare - vengono confermati e ampliati.
Confermati in quanto il comma 3 dell’art.6 del D.lgs. 124/2004, di fatto, ribadisce le disposizioni già vigenti, (art.13 della legge 638/83 di conversione del D.L.463/83) sul conferimento agli ispettori previdenziali dei vari poteri di accesso ai locali, di esame delle scritture aziendali, di acquisizione delle dichiarazioni da datori e prestatori di lavoro.
Ampliati perché viene attribuito, dal comma 4 dell’art.13, agli ispettori previdenziali il potere di diffida nei casi per i quali siano irrogabili le sanzioni amministrative.
La diffida può riguardare unicamente comportamenti illeciti, dai quali derivino sanzioni amministrative, che siano accertati nel corso di un’ispezione e che possono considerarsi sanabili.”
Altro argomento di interesse è il diritto di interpello. “L’art.9 del decreto introduce, in materia di lavoro e previdenziale-assicurativa, il diritto di interpello da esercitare esclusivamente da parte di Enti pubblici, associazioni di categoria e ordini professionali su questioni di ordine generale circa l’applicazione della normativa. – chiarisce la circolare INPS – “
Per quanto di competenza dell’INPS, l’interpello dovrà riguardare materie strettamente previdenziali come, ad esempio, inquadramenti, imponibile contributivo ecc. e potrà essere inviato, solo in via telematica, alla Direzione Centrale Entrate Contributive, all’indirizzo di posta elettronica interpello.entratecontributive@inps.it, ovvero alle Sedi dell’Istituto che provvederanno a trasmetterlo alla predetta Direzione Centrale, che curerà l’istruttoria e il successivo inoltro alla Direzione Generale del Ministero.
L’indirizzo interpello.entratecontributive@inps.it non è tuttavia stato ancora attivato.
Non potranno essere inoltrati, sotto forma di interpello, quesiti di carattere particolare o proposti da singole aziende.
La circolare.
Con la Circolare 132 del 20 settembre 2004, l’INPS ha fornito indirizzi oprativi riguardo alle attività di vigilanza, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 23 aprile 2004, n.124 e della circolare esplicativa sull’argomento emanata dal Ministero del Lavoro il 24 giugno 2004.
La Circolare INPS detta indicazioni per attuare la razionalizzazione dell’attività di vigilanza (per evitare duplicazioni di indagini ispettive nei confronti della medesima azienda), prevista dal Decreto, in attesa che uno specifico provvedimento determini modalità di attuazione e funzionamento di una banca dati comune tra gli enti che svolgono attività di vigilanza.
La Circolare Inps si sofferma sui poteri attribuiti agli ispettori previdenziali “I poteri attribuiti agli ispettori previdenziali - specifica la circolare - vengono confermati e ampliati.
Confermati in quanto il comma 3 dell’art.6 del D.lgs. 124/2004, di fatto, ribadisce le disposizioni già vigenti, (art.13 della legge 638/83 di conversione del D.L.463/83) sul conferimento agli ispettori previdenziali dei vari poteri di accesso ai locali, di esame delle scritture aziendali, di acquisizione delle dichiarazioni da datori e prestatori di lavoro.
Ampliati perché viene attribuito, dal comma 4 dell’art.13, agli ispettori previdenziali il potere di diffida nei casi per i quali siano irrogabili le sanzioni amministrative.
La diffida può riguardare unicamente comportamenti illeciti, dai quali derivino sanzioni amministrative, che siano accertati nel corso di un’ispezione e che possono considerarsi sanabili.”
Altro argomento di interesse è il diritto di interpello. “L’art.9 del decreto introduce, in materia di lavoro e previdenziale-assicurativa, il diritto di interpello da esercitare esclusivamente da parte di Enti pubblici, associazioni di categoria e ordini professionali su questioni di ordine generale circa l’applicazione della normativa. – chiarisce la circolare INPS – “
Per quanto di competenza dell’INPS, l’interpello dovrà riguardare materie strettamente previdenziali come, ad esempio, inquadramenti, imponibile contributivo ecc. e potrà essere inviato, solo in via telematica, alla Direzione Centrale Entrate Contributive, all’indirizzo di posta elettronica interpello.entratecontributive@inps.it, ovvero alle Sedi dell’Istituto che provvederanno a trasmetterlo alla predetta Direzione Centrale, che curerà l’istruttoria e il successivo inoltro alla Direzione Generale del Ministero.
L’indirizzo interpello.entratecontributive@inps.it non è tuttavia stato ancora attivato.
Non potranno essere inoltrati, sotto forma di interpello, quesiti di carattere particolare o proposti da singole aziende.
La circolare.
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