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Guida al regolamento CLP: inventario delle classificazioni
Helsinki, 7 Mag – Da molto tempo il nostro giornale dedica spazio alle modifiche nella gestione e informazione delle sostanze chimiche conseguenti ai regolamenti europei sui prodotti chimiciCLP e REACH offrendo e presentando materiale informativo in lingua italiana per fornitori, produttori, importatori e per tutti coloro che operano professionalmente con sostanze chimiche.
Il documento che presentiamo – prodotto dall’ Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), l'agenzia che si occupa delle procedure di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche per garantirne l'armonizzazione in tutta l'Unione europea - offre una serie di orientamenti sulle modalità operative e le procedure fondamentali stabilite dal nuovo regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP) entrato in vigore il 20 gennaio 2009 negli Stati membri dell’Unione europea.
Intitolato “Guida introduttiva al regolamento CLP”, il documento rappresenta il “modulo 1 della guida completa relativa al regolamento CLP”. E questo modulo è rivolto principalmente ai fornitori, ossia ai fabbricanti di sostanze, agli importatori di sostanze e miscele, agli utilizzatori a valle, ai distributori di sostanze e miscele e ai produttori e importatori di taluni articoli specifici.
In relazione alla conformità al regolamento REACH, nella guida sono sottolineati i pertinenti obblighi derivanti dal regolamento REACH che svolgono un ruolo nel contesto del regolamento CLP e sono indicati i documenti di orientamento relativi al regolamento REACH che possono essere di aiuto nell’applicazione del regolamento CLP.
Tra i tanti aspetti che riguardano il regolamento n. 1272/2008, spesso già presentati da PuntoSicuro, ci soffermiamo oggi sull’inventario delle classificazioni e delle etichettature.
La guida ricorda che “devono essere notificate all’Agenzia informazioni sull’identità, la classificazione e l’etichettatura di una sostanza” e l’Agenzia inserisce tali informazioni in una “particolare banca dati, denominata inventario delle classificazioni e delle etichettature”.
La notifica riguarda fabbricanti o importatori (o membri di un gruppo di fabbricanti o importatori) che immettono una sostanza sul mercato.
In questo caso all’Agenzia devono essere notificate determinate informazioni “se la sostanza è:
- soggetta a registrazione a norma del regolamento REACH (≥ 1 tonnellata all’anno) e immessa sul mercato (articolo 39, lettera a), del regolamento CLP). Si noti che una sostanza già registrata a norma del regolamento REACH non deve essere ulteriormente notificata qualora le informazioni da notificare siano già state fornite nell’ambito del fascicolo di registrazione. Lo stesso vale anche per talune sostanze contenute in articoli qualora l’articolo 7 del regolamento REACH ne preveda la registrazione;
- classificata come pericolosa a norma del regolamento CLP e immessa sul mercato, a prescindere dal quantitativo (articolo 39, lettera b), del regolamento CLP);
- classificata come pericolosa a norma del regolamento CLP e presente in una miscela oltre i limiti di concentrazione specificati nell’allegato I del regolamento CLP o nella direttiva 1999/45/CE, determinando la classificazione della miscela come pericolosa, e la miscela è immessa sul mercato (articolo 39, lettera b), del regolamento CLP)”.
Inoltre devono essere aggiornate le informazioni inviate per la notifica “in caso si disponga di nuove informazioni che comportano una revisione della classificazione e degli elementi dell’etichetta di una sostanza (articolo 40, paragrafo 2, del regolamento CLP). Se una sostanza è stata registrata, ma non notificata, e si dispone di nuove informazioni sui pericoli, deve essere aggiornato il fascicolo di registrazione pertinente”.
La guida sottolinea poi che gli utilizzatori a valle che formulano una miscela, i distributori o i produttori di articoli ai sensi dell’articolo 7 del regolamento REACH non devono inviare alcuna notifica all’Agenzia: “il motivo è che la notifica per la sostanza è già stata effettuata i una fase precedente della catena d’approvvigionamento”.
Riguardo al termine per la notifica si ricorda che per le sostanze immesse sul mercato anteriormente al 1° dicembre 2010 e ancora, o di nuovo, in tale data, il termine per la notifica all’inventario era il 3 gennaio 2011.
Mentre per le sostanze immesse sul mercato dopo il 1° dicembre 2010, “il periodo di un mese deve essere calcolato dalla prima volta in cui sono immesse sul mercato dopo il 1° dicembre 2010. Questo vale anche per le sostanze immesse sul mercato antecedentemente al 1° dicembre 2010, ma non immesse sul mercato in tale data, ma soltanto di nuovo in una data successiva”.
In relazione al regolamento REACH ricordiamo che “se sono già state fornite le informazioni da notificare all’Agenzia nell’ambito di una registrazione a norma del regolamento REACH, non è necessario presentare successivamente un’altra notifica all’Agenzia (articolo 40, paragrafo 1, del regolamento CLP)”.
Cosa deve essere notificato?
La guida indica che se si deve notificare la propria sostanza, la notifica all’Agenzia deve includere:
- “l’identità del notificante, come specificato al punto 1 dell’allegato VI del regolamento REACH;
- l’identità della sostanza, come specificato ai punti da 2.1 a 2.3.4 dell’allegato VI del regolamento REACH;
- le classificazioni della sostanza conformemente al regolamento CLP;
- nel caso in cui una sostanza sia stata classificata in alcune ma non in tutte le classi di pericolo o differenziazioni a norma del regolamento CLP, se ciò sia dovuto al fatto che mancano dati, che i dati non sono concludenti o che i dati sono concludenti ma insufficienti per permettere una classificazione;
- i limiti di concentrazione specifici o i fattori M (fattori moltiplicatori, ndr), se del caso, relativi alla classificazione come pericolosa per l’ambiente acquatico, ossia tossicità acuta della categoria 1 e tossicità cronica della categoria 1, con un giustificazione del loro uso;
- gli elementi dell’etichetta per la sostanza, insieme a eventuali indicazioni di pericolo supplementari cui si fa riferimento all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento CLP”.
Inoltre il regolamento CLP prevede che “se la notifica ha come conseguenza l’iscrizione nell’inventario di più voci per una stessa sostanza, i notificanti o i dichiaranti si adoperano per concordare una voce da includere nell’inventario (articolo 41 del regolamento CLP). Si può tuttavia classificare la propria sostanza in maniera diversa da un’altra voce, a condizione di includerne i motivi nella notifica. Per contro, qualora la propria sostanza abbia una classificazione armonizzata, la classificazione deve essere effettuata conformemente alla classificazione armonizzata figurante nell’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP e inclusa nella notifica (vedere la sezione 8 del presente documento)”.
Concludiamo ricordando quale sia il formato che deve essere usato per la notifica.
La notifica deve essere nel formato specificato dall’Agenzia: “l fascicolo di notifica può essere creato on-line attraverso lo strumento REACH-IT oppure in IUCLID 5 (International Uniform Chemical Information Database) e presentato tramite REACH-IT (articolo 40, paragrafo 1, del regolamento CLP)”.
ECHA, “ Guida introduttiva al regolamento CLP” (formato PDF, 1.18 MB).
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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