CONDANNA PER MANCATA VIGILANZA
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, con una recente sentenza (disponibile per gli abbonati) si è espresso sulle responsabilità delle aziende, in caso di infortunio, per la mancata vigilanza sulla puntuale osservanza, da parte degli operatori, delle misure precauzionali.
La sentenza si riferisce ad una infermiera che è rimasta contagiata dal virus dell’epatite in seguito ad una puntura con un ago durante un prelievo ad un paziente.
Nel corso del processo è stato appurato che “l'evento (puntura da ago infetto) che ha causato il contagio subito dalla ricorrente è stato originato da un comportamento di quest'ultima (il reincappucciamento dell'ago) posto in essere in violazione di una specifica prescrizione del protocollo operativo riguardante l’esecuzione dei prelievi ematici; tale comportamento, peraltro, non risulta affatto abnorme, atipico o eccezionale perché, anzi, corrisponde ad una prassi quantomeno ampiamente diffusa (se non addirittura generalizzata) all'epoca dei fatti di cui si controverte, nell'ambito della struttura ospedaliera in cui prestava servizio la sig.ra**********. Alla USL*******, datore di lavoro della predetta, va dunque imputato di non avere adeguatamente vigilato per assicurare l'osservanza delle prescrizioni precauzionali stabilite al fine di evitare infezioni da HIV; ne consegue che va riconosciuta, nei termini di seguito precisati, la responsabilità di tale soggetto (e, in questa sede processuale, delle parti resistenti) per i danni subiti dalla dipendente interessata in conseguenza dell'intervenuto contagio”.
In specifico la sentenza pur riconoscendo che “non appaiono suscettibili di accoglimento le contestazioni formulate nel ricorso circa pretese violazioni degli obblighi gravanti sulla USL******* (quale datore di lavoro della ricorrente) per quanto concerne la predisposizione di idonee misure precauzionali contro possibili fonti di rischio dell'infezione da HIV sotto i profili delle procedure operative e del materiale protettivo specifico messo a disposizione del personale, risulta invece fondata la censura riguardante la mancata vigilanza sulla puntuale osservanza, da parte degli operatori, delle misure precauzionali prescritte.
“È principio costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore.
La condotta del dipendente può comportare, invece, l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (si vedano, oltre alle altre citate dalla ricorrente - in particolare nelle memorie depositate il 17/4/2003 a pag. 5 e il 10/10/2003 a pag. 10 -, le sentenze della Sezione Lavoro 17 aprile 2004 n. 7328, 24 marzo 2004 n. 5920 e 27 febbraio 2004 n. 4075)”.
L'obbligo di vigilanza è puntualmente richiamato nell'atto introduttivo del giudizio con specifico riferimento:
all'art. 4 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), che prescrive: "I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che eserciscono, dirigono o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
……………………………………………
c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione";
all'art. 4 del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro) che analogamente prescrive: " I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
……………………………………………
d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione";
all'art. 8 del D.M. 28 settembre 1990 (Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private) che prescrive: " Gli organi preposti alle strutture sanitarie ed assistenziali, pubbliche e private, i titolari di studi professionali e di laboratori, nonchè i responsabili delle istituzioni di volontariato o delle organizzazioni assistenziali previste dalle leggi vigenti, debbono:
………………………………………
3) disporre e vigilare affinchè gli operatori osservino le precauzioni stabilite ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione".
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