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Verifiche periodiche: confronto fra Circolare del Ministero e Decreto 81

Verifiche periodiche: confronto fra Circolare del Ministero e Decreto 81

Autore: Domenico Mannelli

Categoria: Attrezzature e macchine

28/11/2012

Circolare n. 23/2012 del Ministero del Lavoro e Decreto 81/2008: una restrittiva interpretazione di attrezzatura di lavoro elimina dal controllo molti impianti. A cura di Domenico Mannelli.

 
A qualcuno forse sarà sfuggito, a me certamente, una  novità introdotta dalla circolare Min. lavoro, circ. 13 agosto 2012, n. 23 - D.M. 11.4.2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del dlgs n. 81/08 nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71 co. 13.
 
Per intendere di cosa si vuol discutere  occorre rileggere il punto 4 di detta circolare:
4. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw e serbatoi di GPL
Premesso che gli obblighi stabiliti dall’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a carico del datore di lavoro sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite all’articolo 69, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si ritiene che le attrezzature di cui al suddetto punto 4, se non sono necessarie all’attuazione di un processo produttivo, non debbano essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011. Per quanto sopra esposto si evidenzia che:
a) alle centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo, ad esempio quelle installate nei condomini, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continua ad applicarsi il D.M. 01.12.1975;
b) ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad uso domestico, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continuano ad applicarsi il D.M. 01.12.2004, n. 329, il D.M. 29.02.1988, il D.M. 23.09.2004 ed il D.M. 17.01.2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti di applicazione.
 
Andiamo a confrontare quanto ritenuto dal Ministero con la definizione di attrezzature di lavoro del D. Lgs. 81/08.
Articolo 69 - Definizioni
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari  all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
 
Primariamente occorre annotare che l’unica caratteristica che definisce l’attrezzatura non è il fatto di essere necessari  all’attuazione di un processo produttivo, proprietà riferite alle parti e non al complesso, bensì di essere destinato ad essere usato durante il lavoro.   
 
Quali le conseguenze? La definizione dell’attrezzatura intesa come ciò che  è necessario all’attuazione di un processo produttivo fa sì che ciò che non  è necessario all’attuazione di un processo produttivo non è un’attrezzatura anche se usata durante il lavoro. È chiaro che a questo punto sarebbe però necessaria una interpretazione giuridica di processo produttivo. Nella interpretazione datane indirettamente nella circolare sembrerebbe che la sicurezza non vada più riferita  a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio (Articolo 3 - Campo di applicazione) ma solo ai processi produttivi.
 

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Fuoriescono in particolare dalla possibilità di essere soggette al titolo III capo I  e quindi di essere verificate anche dai soggetti abilitati le seguenti attrezzature:
·         impianti di riscaldamento dei capannoni
·         impianti di riscaldamento degli uffici
·         impianti di riscaldamento dei condomini con portieri e servizi di vigilanza
·         serbatoi GPL a servizio di centrali termiche di riscaldamento edifici anche se installati in centri industriali.
·         Impianti di riscaldamento delle scuole
·         Impianti di riscaldamento degli uffici pubblici
 
In buona sostanza cioè sono escluse  tutte le attrezzature che non sono direttamente collegate all’attuazione del processo produttivo anche se senza di esse non sarebbe possibile la stessa attività produttiva. Come potrebbe infatti una scuola svolgere al freddo la propria attività? Potrebbe un capannone rimanere in produzione se i lavoratori fossero a rischio di surgelazione?
 
Perché questa innovazione? Forse il Ministero ha deciso di semplificare non facendo fare la valutazione del rischio secondo l’allegato V a tali attrezzature? O  il lavoratore della scuola e dell’industria che va in centrale termica ad accendere la caldaia corre un rischio così elevato rispetto al lavoratore di processo che è necessario intervenga solo l’INAIL e la ASL e non è possibile fare intervenire i soggetti abilitati perché meno affidabili? O in qualche zona si sono realizzate posizioni di controllo monopolistico da tutelare? O si tratta di un semplice lapsus calami che trascura la definizione di attrezzatura data dalla DIRETTIVA 2009/104/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009: «attrezzatura di lavoro» qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto usati durante il lavoro?
 
Le ipotesi che si possono fare sono molteplici ma il nocciolo della questione travalica il problema delle verifiche di cui all’art 71 impattando  violentemente sulla sicurezza dei lavoratori. Infatti una siffatta nuova restrittiva interpretazione della definizione di attrezzatura fa fuoriuscire dal titolo III capo I e forse anche dal capo III  tutta un’altra serie di attrezzature pericolose. Ne citiamo solo qualcuna:
 
·         cancelli motorizzati,  destinati ad essere usati durante il lavoro,  non  necessari per il processo produttivo
·         ascensori, destinati ad essere usati durante il lavoro, non necessari per il processo produttivo
·         impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, destinati ad essere usati durante il lavoro, non necessari per il processo produttivo
·         impianti di protezione dai contatti elettrici indiretti, destinati ad essere usati durante il lavoro, non necessari per il processo produttivo
·         automezzi di servizio, destinati ad essere usati durante il lavoro, non necessari per il processo produttivo
 
Ma arrivando agli estremi del ragionamento, una tale interpretazione restrittiva delle attrezzature potrebbe indurre a ritenere esenti dalla valutazione del rischio secondo il Titolo III Capo I tutte le attività dei macrosettori ATECO delle attività di servizio: alberghi, ristoranti, pubblica amministrazione ecc..
 
Il comunicato ministeriale sarebbe stato ineccepibile se si fosse così articolato:
Premesso che gli obblighi stabiliti dall’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sono a carico del datore di lavoro , si ritiene che le attrezzature di cui al suddetto punto 4, se non sono riferite alla attività di un datore di lavoro….., non debbano essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011. Per quanto sopra esposto si evidenzia che:
a) alle centrali termiche non riferibili ad un datore di lavoro , ad esempio quelle installate nei condomini senza lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati , non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continua ad applicarsi il D.M. 01.12.1975;
b) ai serbatoi di GPL ad uso domestico, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continuano ad applicarsi il D.M. 01.12.2004, n. 329, il D.M. 29.02.1988, il D.M. 23.09.2004 ed il D.M. 17.01.2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti di applicazione.
 
Ovviamente una circolare può essere agevolmente modificata da un’altra circolare. Conoscendo la sensibilità del Ministero del Lavoro nel tutelare al meglio i lavoratori, non c’è dubbio che una rettifica sia già in corso di lavorazione.
 
 
Domenico Mannelli


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Rispondi Autore: Luca Spata - likes: 0
28/11/2012 (08:26:49)
Scusi Sig. Mannelli ma mi spiega chi sarebbe quel "pazzo" che si assume il rischio di non assoggetare a verifiche periodiche una più attrezzature installate nella propria attività sulla base di una Circolare? Per di più, come lei stesso riporta, un processo produttivo non si può svolgere al freddo; quindi indirettamente, per l'ottemperanza ad altri Capitoli e Titoli del DLgs81 (es benessere termico) le attrezzature citate possono essere comunque considerate indispensabili al processo produttivo stesso. Ritengo questo articolo inutile e fuorviante.
Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0
29/11/2012 (12:11:45)
In effetti l'articolo è fuorviante, anche perché, ad esempio, impianti elettrici, ascensori etc sono soggetti ai controlli periodici in forza di altre leggi.
Oltretutto assoggettare una caldaia di condominio al Dlgs 81/08 è una grossa forzatura.
La circolare può non essere perfetto, ma da qui a trarre la conclusione che non si farà alcun controllo è fuorviante.

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