La sorveglianza di mercato e le non conformità delle macchine
Bologna, 15 Giu – Come ricordato nei rapporti sull’attività di Sorveglianza del Mercato per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine, l’azione preventiva di sorveglianza del mercato - l’insieme delle attività e dei provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire la conformità e la sicurezza delle macchine – “consente in modo indotto una puntuale azione di sorveglianza preventiva anche sulle macchine di nuova produzione immesse e da immettere sul mercato in conformità alla 2006/42/CE” ( 8° rapporto).
E per parlare di alcuni risultati della sorveglianza di mercato, conoscere alcune problematiche rilevate e migliorare, indirettamente la sicurezza delle macchine, ci soffermiamo oggi su un intervento che si è tenuto al convegno “ Verifiche ed utilizzo in sicurezza dei carri raccogli frutta” organizzato a Bologna il 16 ottobre 2017 dalla Regione Emilia-Romagna sulla macchina agricola raccoglifrutta, una piattaforma mobile elevabile diffusa nel comparto agricolo agricolo.
I rischi di caduta materiali e di scivolamento
Nell’intervento “La sorveglianza di mercato sulle non conformità della marcatura CE dei carri raccogli frutta”, a cura di Massimo Rizzati (USL Ferrara), si riportano alcune criticità e problematiche evidenziate nelle segnalazioni relative alle macchine agricole raccoglifrutta con riferimento ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (RES), per la progettazione e costruzione delle macchine in ambito europeo, presenti nella Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Relativamente al rischio di caduta di materiali dalla piattaforma e rischio di scivolamento/caduta dell’operatore (1.3.3 Rischi dovuti alla caduta o alla proiezione di oggetti - Devono essere prese precauzioni per evitare i rischi derivanti dalla caduta o dalla proiezione di oggetti) è stata evidenziata l’assenza o non idoneità delle fasce ferma piede: “le fasce ferma piede previste per ogni piattaforma di lavoro allo scopo di impedire la caduta di materiali possono essere accidentalmente aperte e provocare la caduta di oggetti, poiché sono incernierate lungo il margine superiore e tenute in posizione unicamente tramite una molla posizionata tra la struttura della macchina ed il bordo inferiore della fascia”.
Veniamo al rischio di scivolamento, inciampo o caduta (1.5.15 Le parti della macchina sulle quali è previsto lo spostamento o lo stazionamento delle persone devono essere progettate e costruite in modo da evitare che esse scivolino, inciampino o cadano su tali parti o fuori di esse. Se opportuno, dette parti devono essere dotate di mezzi di presa fissi rispetto all’utilizzatore che gli consentano di mantenere la stabilità).
In questo caso è stata segnala l’assenza o non idoneità dei parapetti: “in quanto le piattaforme di lavoro elevabili e le loro terrazzine non risultano dotate su tutti i lati di fasce ferma piede; inoltre il corrente intermedio dei parapetti delle suddette piattaforme non è previsto nelle porzioni anteriore e posteriore”. Nella configurazione allargata delle terrazze “la piattaforma elevabile estensibile non ha parapetto con arresto del piede su tutti i lati. I parapetti a protezione delle pedane elevabili non sono regolamentari, mancando il corrente intermedio e la tavola fermapiede”.
I rischi di contatto con parti mobili
Riguardo ai rischi dovuti agli elementi mobili (1.3.7 Gli elementi mobili della macchina devono essere progettati e costruiti per evitare i rischi di contatto che possono provocare infortuni oppure, se i rischi persistono, essere muniti di ripari o dispositivi di protezione. …. Nei casi in cui, malgrado le precauzioni prese, possa verificarsi un bloccaggio, dovranno essere previsti, ove opportuno, i dispositivi di protezione specifici e gli utensili specifici necessari per permettere di sbloccare la macchina in modo sicuro) è stata segnalata l’assenza di protezioni nella zona di innesto della catena sulla ruota dentata.
Nella segnalazione si fa riferimento alla non conformità ai RES 1.3.7 e 1.3.8 in quanto “non risultano misure di sicurezza adottate per la protezione delle catenarie per la movimentazione dei cassoni e dalla documentazione presentata relativa al kit di adeguamento successivamente fornito dal fabbricante non è possibile evincere le caratteristiche della protezione della catena portacassone, al fine di verificare il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza in questione”.
Rischi derivanti dalle operazioni di avviamento/spostamento
Come per le altre problematiche evidenziate, anche in questo caso sono riportati alcuni riferimenti ai RES:
3.3.1. Dispositivi di comando Dal posto di manovra il conducente deve poter azionare tutti i dispositivi di comando necessari al funzionamento della macchina, tranne per quanto riguarda le funzioni che possono essere esercitate in condizioni di sicurezza solo mediante dispositivi di comando collocati altrove. Dette funzioni includono, in particolare, quelle di cui sono responsabili operatori diversi dal conducente o per le quali è necessario che il conducente lasci il posto di manovra per comandarle in condizioni di sicurezza………. Quando il loro azionamento può comportare pericoli, in particolare movimenti pericolosi, i dispositivi di comando, ad esclusione di quelli a posizioni predeterminate, devono ritornare in posizione neutra non appena l’operatore li lascia liberi. 3.3.2. Avviamento/spostamento Qualsiasi spostamento comandato di una macchina semovente con conducente trasportato deve essere possibile soltanto se il conducente si trova al posto di comando. 1.2.3 Avviamento L’avviamento di una macchina deve essere possibile soltanto tramite un’azione volontaria su un dispositivo di comando previsto a tal fine. Lo stesso dicasi: − per la rimessa in marcia dopo un arresto, indipendentemente dall’origine, ………………………………… 6.2. DISPOSITIVI DI COMANDO Se i requisiti di sicurezza non impongono altre soluzioni, come regola generale il supporto del carico deve essere progettato e costruito in modo che le persone che vi si trovano dispongano di dispositivi di comando dei movimenti di salita e discesa e, se del caso, di altri movimenti del supporto del carico. Tali dispositivi di comando devono avere la precedenza sugli altri dispositivi di comando dello stesso movimento salvo sui dispositivi di arresto di emergenza. I dispositivi di comando di tali movimenti devono essere del tipo ad azione mantenuta, tranne quando lo stesso supporto del carico è completamente chiuso.
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Nella segnalazione rilevata la macchina è risultata “essere non rispondente a quanto previsto ai punti 3.3.1, 3.3.2, 1.2.3 connesso e 6.2.1 connesso in quanto il comando di avviamento risulta rappresentato da una leva ad azione non mantenuta e da un acceleratore manuale, sempre ad azione non mantenuta, per cui durante le fasi di raccolta lo spostamento comandato della macchina è possibile alla velocità di 0.8 Km/h anche se il conducente non si trova nella postazione di guida. La macchina, inoltre, risulta dotata di dispositivi di comando posti sulle piattaforme elevabili, sia anteriore che posteriore, (per il sollevamento e l’abbassamento della piattaforma e dell’elevatore a forche e per la sterzatura e l’avanzamento della macchina con marcia di lavoro), senza prevedere opportuni dispositivi di convalida o selettori che consentano il funzionamento dei comandi da una sola postazione per evitare che gli operatori possano mettersi reciprocamente in pericolo”.
Concludiamo segnalando che la relazione, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta ulteriori informazioni su problematiche inerenti:
- il rischio di urto/schiacciamento;
- i rischi derivanti da carenze del manuale di istruzioni.
RTM
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“ La sorveglianza di mercato sulle non conformità della marcatura CE dei carri raccogli frutta”, a cura di Massimo Rizzati (USL Ferrara), intervento al convegno “Verifiche ed utilizzo in sicurezza dei carri raccogli frutta” (formato PDF, 668 kB).
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