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La formazione alla sicurezza per le attrezzature di lavoro
Frosinone, 05 Mar – Tra pochi giorni, il 12 marzo 2013, entrerà in vigore l’ accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
Un’entrata in vigore che può sicuramente contribuire alla prevenzione dei tanti incidenti correlati all’utilizzo di particolari attrezzature di lavoro, come le gru, i trattori, i carrelli elevatori o gli escavatori idraulici.
Tuttavia l’entrata in vigore di nuove norme e linee di indirizzo è efficace solo se tali norme e linee sono conosciute e condivise. E per questo motivo che FederLazio, Associazione delle Piccole e Medie Imprese del Lazio, ha tenuto a Frosinone un seminario il 1° febbraio 2013.
Nella relazione del Dott. Maurizio Sordilli (Tecnico S.PRE.S.A.L. Azienda USL di Frosinone), dal titolo “Formazione alla sicurezza per le attrezzature di lavoro. Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012” vengono preliminarmente presentati gli obblighi del D. Lgs. 81/2008 e l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.
L’autore si sofferma in particolare sul rapporto tra i vari accordi per la formazione:
- “gli Accordi del 21/12/2011 “non comprendono la formazione e l’addestramento derivanti da obblighi specifici previsti nei Titoli del D. Lgs. n° 81/2008 successivi al Titolo I”;
- la formazione prevista dall’Accordo del 22/02/2012 “soddisfa, per le sole attrezzature di lavoro citate”, adempimento a quanto previsto dall’art. 73 del D. Lgs. n° 81/08”;
- “per le altre attrezzature, indicate dall’art. 73, co. 4 del D.Lgs. n° 81/2008, il datore di lavoro deve provvedere alla formazione dei lavoratori (anche in assenza di definizione dei contenuti minimi)”.
Si ricorda poi che con l’ Accordo del 22 febbraio 2012 è richiesta una specifica abilitazione degli operatori anche per i soggetti di cui all’ art.21 co.1 del D.Lgs. 81/08, che compiono opere e servizi a sensi dell’art. 2222 del Codice Civile (coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani, piccoli commercianti, ...).
Tale accordo viene poi presentato ricordando la presenza di un allegato A diviso in :
-Parte A - Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori;
-Parte B - Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’art. 71, co. 7.
Inoltre l’Accordo comprende l’allegato I con i “requisiti di natura generale: idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature”, l’allegato II sulla “ formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro” e altri sette allegati relativi alle attrezzature.
In particolare l’allegato I indica che per le attività pratiche devono essere disponibili:
a) un’area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture che possano interferire con l’attività pratica di addestramento e con caratteristiche geotecniche e morfologiche (consistenza del terreno, pendenze, avvallamenti, gradini, ecc.) tali da consentire, in sicurezza rispetto ad una valutazione globale dei rischi, l’effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto “Valutazione” per ciascuna tipologia di attrezzatura (vedi allegato II e seguenti);
b) i carichi, gli ostacoli fissi e/o in movimento e gli apprestamenti che dovessero rendersi necessari per consentire l’effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto “Valutazione” per ciascuna tipologia di attrezzatura (vedi allegato II e seguenti);
c) le attrezzature e gli accessori conformi alla tipologia per la quale viene rilasciata la categoria di abilitazione ed idonei (possibilità di intervento da parte dell’istruttore) all’attività di addestramento o equipaggiati con dispositivi aggiuntivi per l’effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione;
d) i dispositivi di protezione individuale necessari per l’effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione. Essi dovranno essere presenti nelle taglie/misure idonee per l’effettivo utilizzo da parte dei partecipanti alle attività pratiche.
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E riguardo all’allegato II si sottolinea che si potrà ricorrere alla modalità e-Learning in presenza e nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) Sede e strumentazione: La formazione può svolgersi presso la sede dei soggetto formatore, presso l’azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo.
b) Programma e materiale didattico formalizzato (...);
c) Tutor: Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Il tutor deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
d) Valutazione: Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione "in itinere" possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa.
e) Durata: Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unità didattiche omogenee. Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato. La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'e-Learning.
f) Materiali: Il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari. Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative. L'accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso).
Rimandandovi alla lettura di precedenti articoli di PuntoSicuro sulle specifiche dell’ abilitazione alle varie attrezzature (l’intervento ha presentato anche un tabella di sintesi dei contenuti minimi dei corsi abilitanti), sottolineiamo il rischio di confusione tra:
-Art. 71, co. 7 del D. Lgs. n° 81/2008: “Formazione prevista nel caso di attrezzature che richiedono “conoscenze e responsabilità particolari”. Obbligo per datore di lavoro di provvedere al riguardo. (Formazione conseguente alla Valutazione dei Rischi sull’uso delle attrezzature effettuata dal datore di lavoro)”;
-Art. 73, co. 5 del D. Lgs. n° 81/2008: “Formazione prevista nel caso di attrezzature per la cui conduzione è richiesta una ‘specifica abilitazione’”.
Per cui le attrezzature di lavoro si possono dividere in tre tipologie:
- attrezzature in generale;
- attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’art.71, co. 7, (Valutazione dei Rischi);
- attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione individuata nell’accordo del 22/02/2012.
L’intervento si sofferma inoltre sulla formazione pregressa, sui soggetti formatori accreditati, sui requisiti dei docenti e riporta, in conclusione, una breve tabella su cosa fare all’entrata in vigore dell’accordo.
Riportiamo a titolo esemplificativo le indicazioni per i lavoratori già assunti:
- se hanno già effettuato, con durata uguale o maggiore rispetto a quanto indicato dall’accordo, formazione (modulo giuridico e tecnico; modulo pratico) per la specifica attrezzatura (verifica di apprendimento effettuata e documentata), non devono rifare la formazione, ma fare un aggiornamento entro 5 anni dalla data di superamento della verifica finale di apprendimento;
- se hanno già effettuato la formazione (verifica di apprendimento effettuata e documentata), ma con durata minore rispetto a quanto previsto dall’accordo, sarà necessario un modulo di aggiornamento entro 24 mesi dal 12 marzo 2013 e un successivo aggiornamento entro 5 anni dalla data di conclusione di tale modulo;
- se la formazione precedente non aveva previsto una verifica di apprendimento, sarà necessario un modulo di aggiornamento entro 24 mesi dal 12 marzo 2013 con verifica finale e un successivo aggiornamento entro 5 anni dalla data di attestazione del superamento della verifica finale.
“ Formazione alla sicurezza per le attrezzature di lavoro. Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012”, a cura del Dott. Maurizio Sordilli (Tecnico S.PRE.S.A.L. Azienda USL di Frosinone), intervento al seminario organizzato il 1° febbraio 2013 da FederLazio (formato PDF, 1.73 MB).
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
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Rispondi Autore: De Santis Lleo - likes: 0 | 05/03/2013 (08:47:28) |
Mi sfugge qualcosa o le gru a ponte (carriponte) non sono ricomprese nell'elenco delle attrezzature di cui all'Accordo Stato Regioni del 22 febbbraio 2013? Se qualcuno può togliermi il dubbio lo ringrazio. Leo De Santis |
Rispondi Autore: gianluca angelini - likes: 0 | 05/03/2013 (09:05:41) |
Non sono comprese!!!! Per cui, in base a quanto si legge nell'articolo sopra, ricadrebbero nell'art. 71, comma 7, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con obbligo di addestramento/formazione specifica da parte del datore di lavoro senza che una previsione normativa ne definisca i contenuti. |
Rispondi Autore: Filippo B. - likes: 0 | 05/03/2013 (09:11:33) |
Confermo non sono state prese in considerazione...ed a mio avviso è stata una lacuna mostruosa!!! L'ennesima del sistema "sicurezza" italiano |
Rispondi Autore: D'Alessandria - likes: 0 | 05/03/2013 (09:57:27) |
Ho letto le tabelle riportanti le ore in relazione alle macchine: sono sbagliate! Per scrivere e parlarne in pubblico occorre conoscere le varie attrezzature, altrimenti si parla di ........ fumo. Piuttosto cercavo aiuto in relazione alla massa indicata nell'accordo sulle singole macchine mov. Terra: non vorrei che le macchine MINI fossero escluse (x chi le conosce sono le + pericolose) |
Rispondi Autore: PaoloA - likes: 0 | 05/03/2013 (15:42:23) |
Non è chiaro se gli attestati devono essere validati da orgnismi riconosciuti o enti bilaterali. Questo non è presente nell'accordo stato regioni di cui sopra. Qualcuno sa dare una interpretazione. |
Rispondi Autore: Luciano Allegrini - likes: 0 | 06/03/2013 (10:39:17) |
Buongiorno qualcuno sà dirmi come asseverare una formazione pregressa la mia situazione riguarda tutti lavoratori di comprovata esperienza sono tutti intorno ai 40 50 anni quindi "una vita che sono sui mezzi" a marzo 2012 ho fatto fare un corso di otto ore sull'utilizzo di macchine operatrici....Come debbo comportarmi..?? GRAZIE |
Rispondi Autore: Pietro Giumento - likes: 0 | 07/03/2013 (17:19:03) |
In riferimento alla presente pubblicazione voglio precisare che, oltre a quanto egregiamente illustrato dal Sig. Tiziano Menduto, laccordo prevede altre due casistiche e precisamente; al punto 9.4 "i lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore dell'accordo possono dimostrare il possesso di esperienza documentata almeno pari a due anni sono soggetti solo alla frequenza del corso di aggiornamento previsto al punto 4". Inoltre, al punto 12"norme transitorie" è previsto che "i lavoratori che alla data di entrata in vigore dell'accordo sono incaricati dell'utilizzo delle attrezzature (tutte e nessuna esclusa", devono effettuare i corsi di che trattasi (integrali)entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo. Quindi se un lavoratore viene assunto il 10/03/2013 e viene incaricato all'utilizzo di una attrezzatura prevista nell'accordo in parola e non ha mai frequentato un corso fi formazione ha l'obbligo di frequentarlo entro il 12/03/2015. |
Rispondi Autore: Pietro Giumento - likes: 0 | 07/03/2013 (17:25:37) |
La formazione pregressa deve essere dimostrata dalla documentazione prodotta in fase di progettazione ed esecuzione del corso di formazione. Invece l'esperienza maturata (solo per il settore agricolo) così come previsto al punto 9.4 dell'accordo può essere dismotrata con dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal datore e/o datori di lavoro e dal lavoratore. L'idelae sarebbe l'assunzione con la qualifica di conduttore di mezzi agricoli. |
Rispondi Autore: Marco Bona - likes: 0 | 10/05/2013 (21:58:32) |
Mi sorge un dubbio . Il datore di lavoro che usa regolarmente una attrezzatura ( ad esempio il carrello elevatore) e' obbligato anche lui a fare il corso in base ad accordo stato regioni ? |
Rispondi Autore: Pietro Giumento - likes: 0 | 21/05/2013 (19:43:21) |
Se il datore di lavoro presta attività al di fuori del proprio stabilimento/azienda, quindi ad esempio un lavoro in un cantiere o presso altri luoghi in conto terzi, SI. |
Rispondi Autore: Marco Bona - likes: 0 | 22/05/2013 (08:03:59) |
Grazie della informazione. Ma dove è scritto che il datore di lavoro fuori della sua azienda , quindi ad esempio cantiere, deve fare corso su attrezzature per poterle usare ? |
Rispondi Autore: paola - likes: 0 | 27/05/2013 (08:33:42) |
Nessuno ha ancora chiarito "ufficialmente" gli obblighi di formazione per i lavoratori autonomi (veri autonomi, non pseudoautonomi). Mentre il magistrato Guariniello ha fatto affermazioni sulla totale obbligatorietà, su un articolo di ISL di pubblicato a Novembre 2012 si afferma che rientrano nella formazione obbligatoria gli autonomi che utilizzano ad esempio le attrezzature dell'accordo, in quanto legge speciale che coinvolge tutti gli operatori (compresi gli autonomi). Questo articolo conferma l'obbligo anche per gli autonomi, ma è solamente la seconda volta che trovo questa condivisibile affermazione. P. |
Rispondi Autore: simone mastore - likes: 0 | 29/04/2014 (09:52:14) |
Ho partecipato al corso di informazione sull'uso dei carreli elevatori nel novembre 1999 con successivo rilascio dell'attestato di partecipazione. Già prima del corso conducevo muletti con padronanza. successivamente ho lavorato per altre aziende conducendo sempre muletti e traspallet elettrici con e senza operatore a bordo. nelle aziende per cui ho lavorato fino a fine dicembre 2012 ho presentato solo l'attestato rilasciatomi nel novembre 1999. Vorrei capire se questo è definito come "patente per l'utilizzo del muletto" oppure no e se si se è ancora valido poiche da allora non ho fatto nesun corso di aggiornamento ma lo utilizzo 8 ore al giorno da ormai 15 anni. se qualcuno mi sa rispondere in maniera chiara e sicura lo ringrazio anticipatamente. simone |