Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
L’obbligo di formazione per l’uso di attrezzature specifiche
Pubblichiamo un articolo tratto da “Articolo 19” (numero 4 del 2013), il bollettino di informazione e comunicazione della rete di RLS delle aziende della provincia di Bologna.
Quesito sulla formazione di attrezzature specifiche
Di Leopoldo Magelli
Il quesito verte sui tempi di entrata in vigore della normativa sulla formazione “abilitante” per gli operatori addetti all’uso di attrezzature di particolare pericolosità e complessità (definita dall’ accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012), di cui si è ampiamente parlato in un recentissimo numero di Articolo 19.
Il quesito è il seguente:
“Quando ho espresso alla mia azienda dubbi sulla conformità dell’iter formativo dei nuovi operatori ai carrelli elevatori rispetto all’accordo Stato-Regioni sulla formazione abilitante per gli addetti a questo tipo di attrezzature, mi è stato risposto che l’accordo entrerà in vigore solo nel 2015. E’ vero?”
Risposta:
No, non è assolutamente vero.
Infatti, se esaminiamo l’accordo, esso precisa che:
● l’accordo entra in vigore dopo 12 mesi dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; dal momento che tale pubblicazione è avvenuta in data 12 marzo 2012, l’accordo è entrato pienamente in vigore da circa due mesi, ovvero il 12 marzo 2013;
● nell’accordo si prevedeva espressamente che (punto 12, Norme transitorie): “i lavoratori che all’entrata in vigore dell’accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature devono effettuare i corsi entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore”;
● quindi i lavoratori che al 12 marzo 2013 erano già addetti all’uso di tali attrezzature devono essere formati, secondo le modalità indicate dall’accordo, entro il 12 marzo 2015: pertanto tale data non è assolutamente quella in cui inizia a valere l’obbligo, bensì quella limite entro la quale i lavoratori già addetti (a marzo di quest’anno) all’uso di quelle attrezzature devono aver completato i corsi e superato le verifiche;
● per quel che riguarda i lavoratori che dal 12 marzo 2013 in poi saranno adibiti ex-novo all’uso di queste attrezzature, appare evidente che, essendo la normativa già pienamente in vigore, dovranno effettuare i corsi e superare le verifiche prima di essere adibiti alla mansione che prevede l’uso di tali attrezzature: cioè, per loro non vale il posticipo al 12 marzo 2015 del termine antro cui effettuare i corsi che, lo ripetiamo, vale solo per chi al 12 marzo 2013 era già incaricato dell’uso di tali attrezzature, ovvero operativo a tutti gli effetti;
● infine, si ricorda che una recente circolare ministeriale (Ministero del Lavoro, 11 marzo 2013) prevede che il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche in caso di uso saltuario od occasionale delle attrezzature stesse.
Articolo 19 – N. 4 del luglio/agosto 2013 (formato PDF, 1.18 MB).
RPS
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Pubblica un commento
Rispondi Autore: Fabio Rosito - likes: 0 | 26/09/2013 (06:08:19) |
Mi risulta che la scadenza del 2015 riguardi non la formazione ma l'aggiornamento di chi ha già frequentato corsi di formazione sull'uso dell'attrezzatura specifica ma di durata inferiore rispetto alla durata prevista dall'accordo. Mi risulta che, per chi non ha mai frequentato il corso, la scadenza entro cui farlo fosse il 2013. Ho capito male? |
Rispondi Autore: Temante - likes: 0 | 26/09/2013 (08:54:49) |
Ed il decreto fare / lavoro impone la proroga x chi nn formato solo per le attrezzature del settore agricolo se nn mi sbaglio |
Rispondi Autore: Dario Deli - likes: 0 | 26/09/2013 (12:10:08) |
Tra le righe mi sembra di aver letto che possano arrivare al 2015 anche coloro che all'entrata in vigore dell'accordo svolgono l'attività. |