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Nello stesso tempo i contenuti di natura tecnica sono stati adattati e definiti con più precisione. Oltre agli articoli strutturati in maniera più comprensibile e la ripartizione del nuovo Allegato I (sulle macchine ad alto rischio), è degna di nota la trattazione dei temi dell’intelligenza artificiale e della cybersicurezza. Questi trovano posto direttamente nel regolamento sulle macchine, che può a tal proposito essere immediatamente applicato.
L’ordine degli allegati è cambiato. Quello che finora era l’Allegato I e che tratta i requisiti essenziali di sicurezza e salute, diventa l’Allegato III. L’attuale Allegato IV, che contiene una lista di macchinari e prodotti per i quali è obbligatoriamente prevista una certificazione da parte di un ente terzo, diventa l’Allegato I.
Ma quali sono i punti salienti del nuovo regolamento?
Fonte: KanBrief 2/23
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Il nuovo regolamento europeo che va a sostituire la direttiva Macchine
Essendo stato approvato dal Parlamento UE il 18 aprile 2023 e quindi dal Consiglio UE il 22 maggio, il regolamento sulle macchine è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE a fine giugno di quest’anno per poi entrare in vigore 20 giorni più tardi. Per gli operatori di mercato, tuttavia, diverrà applicabile solo 42 mesi dopo l’entrata in vigore. Fino a quel momento dovrà essere applicata l’attuale direttiva Macchine 2006/42/CE.
L'argomento è già stato approfondito negli articoli:
- Regolamento macchine: entrata in vigore e ambito di applicazione
- Il nuovo regolamento macchine: cosa cambia e da quando si applica?
- La rettifica del regolamento macchine: le nuove date di applicazione
Cambiamenti strutturali e tecnici
Il regolamento europeo sulle macchine consta di 52 articoli più 10 allegati. Le procedure riguardanti sia gli Stati membri che la Commissione sono state adeguate al “New Legislative Framework”, mentre i processi previsti per l’ottenimento della conformità da parte degli operatori di mercato continuano a essere definiti in maniera molto dettagliata e completa.
Nello stesso tempo i contenuti di natura tecnica sono stati adattati e definiti con più precisione. Oltre agli articoli strutturati in maniera più comprensibile e la ripartizione del nuovo Allegato I (sulle macchine ad alto rischio), è degna di nota la trattazione dei temi dell’intelligenza artificiale e della cybersicurezza. Questi trovano posto direttamente nel regolamento sulle macchine, che può a tal proposito essere immediatamente applicato.
L’ordine degli allegati è cambiato. Quello che finora era l’Allegato I e che tratta i requisiti essenziali di sicurezza e salute, diventa l’Allegato III. L’attuale Allegato IV, che contiene una lista di macchinari e prodotti per i quali è obbligatoriamente prevista una certificazione da parte di un ente terzo, diventa l’Allegato I.
Ma quali sono i punti salienti del nuovo regolamento?
• Atti delegati: dopo aver consultato l’organismo di normazione CEN o il CENELEC, la Commissione può mettere a punto, secondo un processo predefinito, degli atti giuridici con cui disciplinare degli aspetti che, a suo parere, non sono stati considerati – questo laddove, in precedenza, gli organismi di normazione non abbiano provveduto a inserire tali aspetti in delle norme.
• Il regolamento in materia di macchine è stato sganciato dal previsto regolamento sull’IA. Per quanto riguarda le macchine, i punti essenziali in fatto d’intelligenza artificiale sono indicati nel regolamento sulle macchine.
• Il concetto di operatore di mercato è nuovo e viene definito come rappresentante autorizzato del fabbricante all’interno dell’UE, importatore o rivenditore.
• Nel regolamento trova posto anche la procedura – in Germania praticata già da molto – di “modifica sostanziale” delle macchine. In breve, una “modifica sostanziale” è data laddove, dopo che una macchina è stata modificata, i dispositivi tecnici di sicurezza in essa presenti non bastino più a contrastare nuovi pericoli.
• Il nuovo Allegato I sulle macchine e i prodotti correlati ad alto rischio è articolato in due parti: la parte A tratta macchine e prodotti per i quali è sempre necessario un certificato di esame del tipo da parte di un ente notificato. Ponti elevatori per veicoli, dispositivi amovibili di trasmissione e i relativi ripari, componenti di sicurezza integralmente o parzialmente capaci di autoapprendimento e apparecchi portatili a carica esplosiva devono obbligatoriamente essere sottoposti all’esame di un ente terzo. La parte B descrive le macchine e i prodotti di cui – a patto di applicare delle norme europee armonizzate che coprano tutti i rischi del caso – i fabbricanti possono continuare a dichiarare la conformità anche senza l’intervento di enti notificati.
• I requisiti in materia di macchine il cui comportamento o la cui logica sono di tipo integralmente o parzialmente autoevolutivo trovano posto nella sezione “Sistemi di comando”.
• Le macchine mobili vengono trattate in una sezione pressoché del tutto nuova all’interno dell’Allegato III.
• Biciclette elettriche, monopattini elettrici e altri dispositivi per la mobilità personale sono macchine. I sistemi di filtrazione destinati a essere integrati in cabine di guida sono ora considerati come componenti di sicurezza.
In sintesi, il nuovo regolamento europeo sulle macchine è decisamente ben riuscito e ben s’inserisce nell’attuale legislazione europea. Per sapere se, all’atto pratico, i nuovi punti inseriti daranno prova di validità e se l’attuazione è ben riuscita, bisognerà attendere le ulteriori discussioni.
Christoph Preuße
Christoph Preuße
Fonte: KanBrief 2/23
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
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Rispondi Autore: andrea tonizzo - likes: 0 | 07/09/2023 (21:13:18) |
con il nuovo regolamento si migliorera sicuramente la sicurezza. concordo |