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Volontari senza protezione
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I volontari della protezione civile sono esclusi dalle norme sulla sicurezza del lavoro.
Non essendo riscontrabile il rapporto prestazione-retribuzione tra volontari e rispettive associazioni, restano esclusi dalle categorie indicate dalla legge come destinatari delle misure di prevenzione previste dal D. Lgs. n. 626/94.
È quanto stabilisce il Parere del Consiglio di Stato del 21 gennaio 2004, n. 2040/2004 (disponibile nella banca dati di PuntoSicuro) del Consiglio di stato rispondendo ad apposita richiesta della regione Liguria.
Il questione sollevata dalla regione Liguria chiedeva se tale normativa fosse o meno applicabile ai volontari impiegati in attività di protezione civile. La conclusione del Consiglio di Stato ritiene, in particolare, che l'obbligatorietà dell'applicazione di tali norme nasca per tutelare esigenze proprie dei lavoratori subordinati, in relazione a impieghi pericolosi e, inoltre, che la stessa risulti estesa anche ai casi in cui il prestatore di lavoro, pur non subordinato, sia tuttavia eterodiretto nella prestazione da adempiere. Peraltro, aggiunge, la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato autonomo o con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
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I volontari della protezione civile sono esclusi dalle norme sulla sicurezza del lavoro.
Non essendo riscontrabile il rapporto prestazione-retribuzione tra volontari e rispettive associazioni, restano esclusi dalle categorie indicate dalla legge come destinatari delle misure di prevenzione previste dal D. Lgs. n. 626/94.
È quanto stabilisce il Parere del Consiglio di Stato del 21 gennaio 2004, n. 2040/2004 (disponibile nella banca dati di PuntoSicuro) del Consiglio di stato rispondendo ad apposita richiesta della regione Liguria.
Il questione sollevata dalla regione Liguria chiedeva se tale normativa fosse o meno applicabile ai volontari impiegati in attività di protezione civile. La conclusione del Consiglio di Stato ritiene, in particolare, che l'obbligatorietà dell'applicazione di tali norme nasca per tutelare esigenze proprie dei lavoratori subordinati, in relazione a impieghi pericolosi e, inoltre, che la stessa risulti estesa anche ai casi in cui il prestatore di lavoro, pur non subordinato, sia tuttavia eterodiretto nella prestazione da adempiere. Peraltro, aggiunge, la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato autonomo o con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
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