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Dopo l’incidente all’acciaieria ThyssenKrupp: riflessioni sulla sicurezza sul lavoro

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Associazioni

19/12/2007

AIAS, Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza, ritiene doveroso avanzare proposte concrete atte a migliorare la sicurezza operativa sui luoghi di lavoro.

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Pubblichiamo le proposte atte a migliorare la sicurezza operativa sui luoghi di lavoro che AIAS, Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza, avanza dopo il grave incendio verificatosi a Torino presso lo stabilimento ThyssenKrupp.
 
Innanzitutto AIAS ritiene sia necessario dare attuazione al “Piano nazionale della prevenzione” del 2005 che prevede una prevenzione programmatica sui singoli posti di lavoro basata su progetti collegati ai rischi esistenti sul territorio e gestita e controllata a livello territoriale da ogni singola regione. Il “piano” prevede indicatori di risultato e di processo idonei a permettere il controllo dell’avanzamento dei piani stessi e della loro efficacia e efficienza. AIAS propone che nel piano della prevenzione sia prevista una partecipazione formale delle parti sociali e delle associazioni professionali rappresentative i cui soci da tempo si occupano di attuare quotidianamente una prevenzione efficace sui luoghi di lavoro.
Sul fronte del Testo unico sulla sicurezza e la salute sul lavoro le proposte di AIAS investono sia gli aspetti che riguardano:
- i compiti e i ruoli delle figure a cui compete la e responsabilità e la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la formazione e l’informazione sia dei lavoratori, sia delle figure che devono occuparsi della sicurezza nelle aziende in relazione ai rischi tradizionali e a quelli psicosociali;
- il cambiamento del sistema premiale e sanzionatorio per le aziende per quanto riguarda l’assicurazione per gli infortuni e le malattie sul lavoro;
- modifiche nell’ambito del controllo e delle sanzioni per quanto riguarda l’applicazione dei sistemi di gestione della sicurezza.
Non meno importante è l’aspetto che riguarda la creazione di una cultura della prevenzione da sviluppare attraverso l’inserimento dello studio della sicurezza, salute ed ambiente nelle scuole di ogni ordine e grado.
Al fine di far maturare comportamenti corretti e rispettosi della propria ed altrui integrità fisica, dello stato di benessere lavorativo e della protezione ambientale è indispensabile integrare nelle percorso scolastico lo studio della sicurezza, salute ed ambiente; in questo modo è possibile creare una cultura diffusa e permanente che sia collegata alle responsabilità sociali di base del cittadino italiano inserito nel contesto europeo.
Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso lo sviluppo di progetti finalizzati sia a formare formatori preparati ed esperti in tali materie, sia a formare gli esperti di prevenzione integrata nel settore scolastico.
Le Università dovrebbero elaborare piani di studio e formare soggetti professionali laureati in linea con le esigenze europee di una formazione applicativa efficiente ed efficace.
L’AIAS, insieme alle altre associazioni professionali di prevenzione prevalenti, si propone come soggetto in grado di collaborare a realizzare congiuntamente al Ministero della Pubblica Istruzione e al Ministero dell’Università e della Ricerca il suddetto piano.

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Le proposte di AIAS per il Testo Unico sulla sicurezza e salute sul lavoro
 
I compiti e i ruoli
1. Cambiare il nome da “Responsabile” del Servizio di Prevenzione e Protezione a “Coordinatore” del Servizio di prevenzione e Protezione al fine di diminuire l’esistente ambiguità giuridica interpretativa.
2. Sostituire nell’Art. 9, comma 1 il termine provvede con collabora.
3. Inserire nel Testo Unico la dipendenza diretta o il collegamento con il Datore di Lavoro del Responsabile (Coordinatore) del Servizio di Prevenzione e Protezione sia dipendente che libero professionista.
4. Precisare all’art.8, comma 5 che il rapporto di lavoro del Responsabile (Coordinatore) del SSP non ha valenza ai fini dell’identificazione del termine “servizio interno”.
5. Riconoscere come interlocutori istituzionali anche le Associazioni Professionali Tecniche Scientifiche prevalenti.
 
La formazione e l’informazione
6. Inserire l’informazione, la formazione e l’aggiornamento periodico per la prevenzione dei vari responsabili linea operativa, Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti.
7. Inserire l’obbligo del “consenso informato” al committente da parte dell’impresa appaltatrice con l’indicazione degli obblighi di sicurezza e le responsabilità delle figure.
8. Inserire l’obbligo di informazione, addestramento, formazione e di aggiornamento professionale in materia di sicurezza e salute dei soggetti coinvolti nelle attività di cantiere (Progettisti, Direttori dei lavori, Responsabile dei lavori - ex D. Lgs. 494/96).
9. Sostituire alla dizione “programmi di informazione e formazione” la dicitura “piani aziendali di informazione, addestramento e formazione allineati agli obiettivi di salute e sicurezza e integrati al sistema di gestione aziendale” in particolare agli art. 9 comma d, nell’art. 11, comma c e ove questa dicitura fosse ripetuta.
10. Prevedere la valutazione dell’efficacia delle attività di informazione, addestramento e formazione attraverso strumenti di valutazione dell’apprendimento e del cambiamento del comportamento.
11. Inserire l’obbligo della qualifica tramite corsi richiedenti la verifica dell’apprendimento per i Coordinatori fase di progettazione e di esecuzione, di nuova nomina.
12. Inserire l’obbligo di aggiornamento professionale periodico per i Coordinatori in fase di
progettazione e di esecuzione.
13. Prevedere l’informazione e la formazione sui rischi tradizionali e sui fattori di rischio psicosociali e fattori di rischio legati all’ergonomia) per Medici Competenti e gli altri soggetti previsti dall’art. 6 del D.Lgs 626/94
 
Il cambiamento del sistema premiale
14. Introdurre un sistema bonus malus dei premi assicurativi per l’assicurazione obbligatoria
INAIL per gli infortuni e le malattie sul lavoro.
15. Introdurre un sistema di rating (valutazione) basato su:
a. Codice etico minimo individuato dal Ministero del Lavoro
b. Indici di risultato (es. indici di gravità e di frequenza degli infortuni e delle malattie professionali)
c. Indici di funzionamento dei sistemi di gestione aziendali della salute e sicurezza, utilizzando gli indici già individuati nel monitoraggio 626 svolto in dodici regioni italiane.
16. Introdurre un sistema premiale collegato alle imprese che su base volontaria istituiscono e mantengono un sistema di gestione aziendali della salute e sicurezza prevedendo incentivi economici basati su di un sistema di rating di impresa, un punteggio maggiorato per l’accesso ai finanziamenti pubblici e la partecipazione a gare di appalto pubbliche.
 
Controlli e sanzioni
17. Prevedere controlli effettuati da enti di parte terza o da professionisti certificati per verificare l’effettività dei sistemi di gestione aziendali messi in atto e che danno la possibilità di accedere al sistema premiale.
18. Rendere effettiva l’applicazione del libretto di formazione individuale dei lavoratori, in forma elettronica a gestione centralizzata.
19. Introdurre gradualità nel sistema sanzionatorio con particolare attenzione ai meccanismi di interdizione/sospensione delle attività.
 
I sistemi di gestione e il miglioramento continuo
20. Evidenziare con maggior precisione e completare tutti gli elementi propri di un sistema di gestione già presenti nel titolo I del D.Lgs 626/94, inserendo esplicitamente il concetto di miglioramento continuo e di controllo periodico sull’applicazione delle misure di prevenzione.
21. Accentuare nella definizione di prevenzione il concetto di protezione ambientale al fine di
favorire l’applicazione di un sistema di gestione integrato sicurezza, salute e ambiente.
22. Parificare la formazione del Datore di Lavoro che vuole assumere il ruolo di RSPP a quella prevista dall’art. 8 bis del D.Lgs 626/94.
23. Prevedere uno sgravio fiscale per la formazione prevista al punto precedente così come
previsto dall’art. 10 della Legge 123/2007.
24. Eliminare l’autocertificazione ex art. 4 comma 11 del D.Lgs 626/94 nelle aziende con meno di 10 dipendenti.
25. Prevedere la riunione periodica annuale per tutte le aziende e non solo per quelle con più di 15 dipendenti.
26. Aggiungere all’Art. 11, comma 2 che il medico Competente espone il piano di sorveglianza sanitaria e i risultati anonimi collettivi delle visite periodiche.



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